Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10391 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5573/2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, difeso dall’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.D., cittadino della Guinea, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il Decreto del 24 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un “atto di costituzione”, finalizzato alla partecipazione eventuale all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è proposto per i seguenti motivi trattati congiuntamente:

1) Art. 360, comma 1, n. 4 – Mancanza della motivazione/Motivazione apparente – Nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., Nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, – Nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e dell’art. 118 delle Disposizioni di Attuazione, commi 1 e 2, – Nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6.

L’oggetto della censura attiene alla carenza della componente motivazionale in riferimento alla ritenuta non credibilità del narrato ed insussitenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nonchè in riferimento alle censure rassegnate con l’atto introduttivo del giudizio ed alla connessione logico-giuridica tra le premesse di ordine generale e la fattispecie concreta.

2) L. n. 3 – Violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis, e art. 27, commi 1 e 1 bis, e dell’art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE – Carenza di istruttoria – Illogicità dei criteri interpretativi – Violazione dei principi di diritto relativi all’esame del richiedente – Violazione dell’obbligo di congruità dell’esame e di cooperazione istruttoria.

L’oggetto della censura attiene alla violazione, nello scrutinio del caso, dei fondamentali principi di diritto in materia di protezione internazionale, dei parametri normativi che devono disciplinare l’iter valutativo e la realizzazione dell’indagine conoscitiva, nonchè delle garanzie istruttorie poste a tutela del richiedente.

3) L. n. 3, art. 360 – Violazione di legge e falsa applicazione in riferimento alla richiesta di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e art. 9, comma 2.

L’oggetto della censura attiene alla legittimità, coerenza, logicità e sufficienza dei parametri valutativi applicati in sede di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, delle chiavi di interpretazione giuridica applicate anche in riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dei profili motivazionali a riguardo articolati.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, sul provvedimento adottato dalla Commissione e sul ricorso al Tribunale di Ancona, con cui egli aveva esposto le proprie ragioni a sostegno della domanda spiegata.

Nessuno di tali atti è localizzato, sicchè il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

3. – Il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato in ciascuno dei tre motivi:

-) il primo motivo è infondato giacchè il Tribunale di Ancona ha per un verso escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato sul rilievo che egli non apparteneva alla alcuna delle categorie normativamente protette e che in ogni caso il timore persecutorio dallo stesso rappresentato non assumeva simultaneamente i necessari connotati soggettivo, causale, ambientale e di personalizzazione del rischio; per altro verso ritenuto, con valutazione di merito sottratto al sindacato di questa corte, che il richiedente fosse complessivamente non credibile, giacchè egli non era stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo), peraltro, su fatti essenziali e determinanti l’espatrio, quale ad esempio il nome del padre della ragazza con cui egli si sarebbe fidanzato e che sarebbe rimasta incinta; vale in proposito osservare che il ricorrente addebita al Tribunale di non avergli chiesto chiarimenti nonostante la sua presenza in sede di udienza, ma, a parte il fatto che detta presenza non risulta attraverso il necessario richiamo al contenuto del verbale di udienza, sicchè il ricorso è anche per questo carente di autosufficienza, è agevole osservare che il ricorrente non spiega in ricorso quali chiarimenti avrebbe inteso dare per rendere plausibile una delle narrazioni più stereotipate che si incontrano nelle domande di protezione internazionale, quella della ragazza messa incinta (in questo caso morta con la prole al momento del parto) e dei parenti di lei che reagiscono con violenza;

-) il secondo motivo è infondato, dal momento che la non credibilità del richiedente faceva venir meno il dovere di cooperazione istruttoria, se non altro, come pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (per l’operatività del congegno anche in riferimento alla lett. c) v. Cass. 7 agosto 2019, n. 21142), e, quanto alla lett. c), dal momento che la fondatezza della domanda è stata esclusa sulla base del debito analisi di c.o.i. richiamate in decreto.

-) Il terzo motivo è infondato, avendo il Tribunale ha escluso la sussistenza di situazioni di particolare vulnerabilità tale da impedire il rimpatrio, in un paese in cui non vengono segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani, senza peraltro che il richiedente avesse dato la prova di aver seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma della stessa L. bis, art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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