Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10390 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10390 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 2331-2014 proposto da:
PROCURATORE GENERAI T, DELLA REPUBBIACA PRESSO
CORTE APPELLO DI VENEZIA;

– ricorrente Contro
GANASSI PAOLO, COMUNE TREVISO;

– intimati avverso l’ordinann della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
11/11/2013, depositata il 19/11/2013;
udita la rela2ione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIF ,’,RNO.
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento
civile iscritto al R.G. 2331/2014

2S3-1

Data pubblicazione: 19/05/2016

”Il Comune di Treviso chiedeva al Tribunale la nomina, in favore di Carlo/la
Maschi elio. di un amministratore di sostegno. Il Giudice, in esito alla
sommaria istruzione, nominava l’amministratore richiesto nella persona
dell’Avv. Eleonora Gui, affermando che “in ragione della conflittualità Ira i
figli della beneficiaria” non si potesse nominare Paolo Ganassi, figlio della

Ganassi proponeva reclamo contro la decisione del Tribunale innanzi alla
Corte d’appello di Venezia, ma il Giudice d’appello dichiarava inammissibile
(con provvedimento R.G. n. 335 del 2013, emesso in data li novembre) il
reclamo, sostenendo che solamente i provvedimenti di apertura e di chiusura
dell’amministrazione di sostegno possono essere reclamati ex art. 720 bis c.p.c.

innanzi alla Corte territoriale, mentre gli altri provvedimenti in tema di
amministrazione di sostegno, di carattere meramente ordinatorio e gestori°,
debbono essere reclamati innanzi allo stesso Tribunale, ex art. 739 c.p.c.
Contro il provvedimento della Corte territoriale ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte medesima,
affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
I. violazione e falsa applicazione arti. 407. 408, 410 cod. civ., per non avere il
Giudice di prime cure prestato attenzione agli interessi del beneficiario,
esperendo un’istruttoria del tutto carente e insufficiente, andando peraltro
contro la volontà dell’interessata, che chiedeva fiisse nominato Paolo Ganassi,

suo figlio, come amministratore di sostegno:
2. violazione e fitIsa applicazione art. 410 cod. civ. per avere la Corte
erroneamente dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dal Gartassi,
atteso che il provvedimento reclamato era effettivamente provvedimento

di

apertura dell’amministrazione di sostegno, e non uno degli altri provvedimenti
in tema di amministrazione aventi carattere ordinatorio e gestorio, e
reclarnabili, ex art. 739 c.p.c., innanzi al Tribunale; e per avere, in aggiunta, la
Corte errato laddove non ha rifirmato la decisione del Tribunale, palesemente

ingiusta ed errata in quanto ‘Ondata sul.falso presupposto della “conflittualità
Ira i figli dell’amministrata”, mentre Ganassi è il suo unico figlio.
Il ricorso è inammissibile alla luce del seguente consolidato principio ..

Ric. 2014 n. 02331 sez. M1 ud. 08-04-2016
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iutelanda, che pure a tale incarico si era reso disponibile.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in
sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di
sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente,
da quelli che dispongono l’amministrazione e che vengono emanati in
applicazione dell’ari. 384 cod. civ. (richiamato dal successivo art. 411, primo

dall’ari. 720-bis, ultimo comma. cod proc. civ., ai decreti di carattere
decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura
dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in
materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai
provvedimenti a carattere gesiorio. (Cass. 13747 del 2011).
Deve precisarsi che nella specie la censura riguarda esclusivamente la persona
dell’amministratore prescelto in quanto non parente dell’amministrato e non le
ragioni della disposta amministrazione di sostegno, così rientrando pienamente
nelle ipotesi d’inammissibilità sopra indicale..
Pertanto, qualora si condividano le suesposie considerazioni, il ricorso deve
essere dichiaralo inammissibile.”

Il collegio condivide senza rilievi la relazione e dichiara inammissibile il
ricorso e non dà luogo alla statuizione delle spese in mancanza della
costituzione della parte resistente.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13 comma
I quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 08.04.2016.

comma, cod. civ), dovendo invero limitarsi la lacoltà di ricorso, concessa

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