Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10390 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10390 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 19044-2011 proposto da:
VASILE ANTONINO VSLNNN31L18F126C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo
studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LA PLACA LUIGI, giusta
procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COSTRUZIONI SRL DI BRUCCOLERI LUIGI;
– intimata avverso la sentenza n. 727/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 2.4.2010, depositata il 0/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

Data pubblicazione: 13/05/2014

19044/2011

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte

responsabilità civile.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità
e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o
mutare l’orientamento della stessa (art. 360

bis

n. l

c.p.c.).
Con unico motivo il ricorrente denuncia

omesso esame e

valorizzazione al fini del decidere della prova testimoniale
resa dal sig. Vitabile Gaspare nel corso del giudizio di
primo grado all’udienza dell’11/10/2005, e quindi omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione di una prova
decisiva per un fatto controverso e decisivo per il giudizio
e quindi per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente contesta la dovuta valutazione – da parte del
giudice del merito – delle risultanze della prova per testi

2

di Appello di Palermo in data 28.5.2010 in materia di

19044/2011

deferita a Gaspare Vitabile, che ha così ritenuto sfornita di
prova la circostanza secondo cui la buca nella quale inciampò
il Vasile, procurandosi lesioni personali, fosse conseguenza
dei lavori di scavo per la realizzazione di area di interesse

Ma, la sentenza ha rigettato l’appello proposto dal Vasile
sul presupposto della mancata prova

\ \

in ordine alla

sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la
responsabilità – sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2050 c.c.
– della società oggi appellata….”.
E a tali conclusioni è pervenuta sulla base delle risultanze
probatorie acquisite.
In particolare,(pagg. 5-6 della sentenza impugnata), la Corte
di merito rileva che “..a parte che sia dell’esame delle
fotografie prodotte in atti ……. che dalle testimonianze rese
nel giudizio di primo grado si evince che la buca insisteva
sul manto stradale di una via aperta al traffico sia
veicolare che pedonale e che, pertanto, non ricadeva
nell’ambito di un’area di cantiere e che nessun segnale della
presenza sul posto della società appellata era ravvisabile,
questa ha sempre sostenuto il proprio difetto di
legittimazione passiva per avere sospeso l’esecuzione dei
lavori appaltati nel mese di luglio del 2000 e, quindi, ben
sette mesi prima dell’infortunio occorso all’appellante “.

3

ambientale, eseguiti dalla società attuale intimata.

19044/2011

.

Ed ha indicato le circostanze di fatto – puntualmente
riportate (pag. 6 della sentenza) – che supportano le
conclusioni raggiunte, smentendo la tesi dell’odierno
ricorrente (pagg. 6-7).

parte del Vasile che si è limitato alla contestazione – di
alcuna decisività a fronte delle considerazioni evidenziate delle dichiarazioni rese dal teste Vitabile, oltretutto
estraneo a tali circostanze.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato ”
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non
avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

4

Tale ratio decidendi non è stata oggetto di confutazione da

19044/2011

Così deciso in Roma, il giorno 10 aprile 2014, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte

suprema di cassazione.

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