Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10390 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 12/05/2011), n.10390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA LA RIVA BIANCA SCARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PICONE GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DANIELA GIACOBBE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente, con la quale era stato accolto l’appello proposto dalla società Cooperativa La Riva Bianca a r.l. avverso la sentenza di rigetto del ricorso introduttivo, avanzato contro l’avviso di accertamento con il quale, relativamente al periodo d’ imposta 1993, veniva accertato, ai fini Irpeg e Ilor, un maggior reddito della società a fronte di operazioni inesistenti.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto arbitrario ed illegittimo il modus operandi dell’ufficio sia perchè all’avviso impugnato era stato allegato solo uno stralcio di un processo verbale redatto dalla G.d.F. di Caserta, a seguito di una verifica effettuata presso terzi – dove era stato rinvenuto un file anonimo che i verificatori ritenevano riferirsi anche alla società ricorrente -, sia per avere ritenuto elemento di prova certa un semplice indizio.

Il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su di un motivo unico. La contribuente resiste con controricorso.

Motivazione:

1. Con il ricorso in esame l’Agenzia censura l’impugnata sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 38 e 39, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 dell’art. 2697 c.c. oltre vizio di motivazione per avere ritenuto che non ricada sul contribuente l’onere di provare l’esistenza di costi maggiori rispetto a quelli considerati dall’ufficio e per avere ignorato gli elementi portati da quest’ultimo a fondamento della pretesa, sminuendoli, senza motivazione, a mere presunzioni mancanti dei requisiti di certezza, precisione e concordanza.

1.2 La controricorrente eccepisce che i dati rinvenuti presso due personal computer rinvenuti presso la ditta Letizia (fornitore) sono stati acquisiti in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e ribadisce quanto affermato nella sentenza di secondo grado.

2. La censura è fondata secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene. La stessa (v. tra le altre :Cass. n. 10137 del 2010; n. 21975 del 2009; n. 27061 del 2006) ha affermato che il ritrovamento, da parte della Guardia di finanza, in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, legittima, di per sè ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, la rettifica della dichiarazione sulla base di accertamento induttivo (v. in particolare Cass., n. 11459 del 2001) e, a fortiori legittima il ricorso al suddetto accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 de 1973, art. 39, commi 2 e 3).

Nel caso di specie è pacifico che la Guardia di Finanza ha rinvenuto nei locali di un fornitore della contribuente un file, montato su computer, ed un riepilogo giornaliero denominato “rapportino dell’impiantista”, entrambi contenenti una serie di elementi di “contabilità parallela”, elementi che, secondo lo stesso giudice a quo, costituiscono” una presunzione” erroneamente ritenuta insufficiente dal medesimo giudice. L’esistenza di tali elementi, formanti appunto una presunzione, legittima un accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. 600 del 1973, art. 39.

3. Va peraltro precisato che, ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 35, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria (v.

Cass. n. 10137 dei 2010; Cass., 8/7/2009, n. 16017). Appare quindi destituito di fondamento il rilievo mosso dalla contribuente nel proprio controricorso.

4. Alla luce dei principi sopra esposti, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere a decidere la controversia facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti e liquidando altresì le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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