Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10390 del 03/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10390 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 05.03.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15086 del R.G. anno 2012
proposto da:
HALILOVIC Zaira

domiciliata in ROMA, via

Guido Reni 2 presso

l’avv. Marina Saracini che la rappresenta e difende per procura in calce
al ricorso

ricorrente contro

Ministero dell’Interno — Prefetto di Pescara — Questore di Roma
Avvocatura generale dello Stato via dei Portoghesi 12 Roma

intimati –

avverso il decreto in data 9.5.2012 del Tribunale di Roma ; udita
la relazione della causa svolta nella c.d.c del 05.03.2013 dal Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE la cittadina della Serbia Zaira HALILOVIC espulsa dallo Stato e sottoposta a trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria venne fatta segno
a richiesta di proroga di tale stato di gg. 30 da parte del Questore: il Tribunale, convocato il difensore ed avvisata l’interessata, con ordinanza a
verbale del 9.5.2012, concesse la chiesta proroga;CHE per la cassazione
di tale ordinanza la Halilovic ha proposto ricorso con tre motivi (deducenti violazione del contradditorio per mancata “traduzione” e per man-

1

Data pubblicazione: 03/05/2013

cato avviso all’interessata ed al difensore nonché inesistenza di motivazione);CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, posto
che, chiaramente inconsistente la affermazione di inesistenza di motivazione (là dove neanche si adduce quale presupposto o quale causa escludente della potestà di concedere la proroga sarebbe stata non verificata dal Giudice), è manifestamente infondata la doglianza (nei due profili esposti nei due motivi) afferente la mancata “traduzione”
dell’interessato; CHE, infatti, il Tribunale ha fatto piena applicazione

torio nella fase dell’esame della proroga (in tal senso oltre alla invocata
Cass. 4544/2010, adde Cass. 4869 e nn. 13767 del 2010, 28783 del
2011, 12063 del 2012) e la pretesa di vedere integrata una nullità
perché l’interessata non sarebbe stata tradotta è di totale inconsistenza:
da un canto è a verbale la documentazione che la Halilovic (come il di lei
avvocato di fiducia) venne avvisata e, dall’altro canto, impensabile essendo una “traduzione” jussu judicis ( vedendosi in tema di diritti ad
essere sentiti e non di potere di imporre l’audizione) sarebbe stato onere della trattenuta presso il CIE o dedurre di non essere stata avvisata o
affermare che la di lei richiesta di un accompagnamento presso l’udienza
di proroga non fosse stata accolta (né allegazione di mancato avviso né
prospettazione di un rifiuto dell’Amministrazione alla “traduzione” sono
stati acquisiti)
OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, neanche fatta segno a rilievi critici
della parte ricorrente, deve essere pienamente condivisa. Si rigetta dunque il ricorso senza provvedere sulle spese, essendo irrituale la mera
“costituzione” dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Rigetta il r . corso
Così deciso nella c.d.c. della Sesta sez ione Civile il

05.03.2013.

dell’indirizzo di questa Corte sulla necessaria attivazione del contraddit-

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