Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10390 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 395/2019 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 11/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A.W., cittadino del Bangladesh, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto dell’11 novembre 2018, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il suo ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso per cassazione è stato proposto per i seguenti motivi:

1) L. n. 4, art. 360 – Mancanza della motivazione/Motivazione apparente – Nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., Nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 200B, art. 9, comma 2, – Nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e dell’art. 118, commi 1 e 2, delle Disposizioni di Attuazione – Nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, (pagg. 5 – 11 del ricorso).

L’oggetto della censura attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione, generale e specifico, in riferimento alla ritenuta insussitenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

2) L. n. 3, art. 360 – Violazione di legge e falsa applicazione in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 13, comma 1 bis, e art. 27, commi 1 e 1 bis, all’art. 6 della Direttiva Europea n. 2011/95/UE e all’art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE – Carenza di istruttoria – Illogicità dei criteri interpretativi – Violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione (pagg. 11 – 16 del ricorso).

L’oggetto della censura attiene alla violazione, nello scrutinio del caso, dei fondamentali principi di diritto in materia di protezione internazionale, dei parametri normativi che devono disciplinare l’iter valutativo e la realizzazione dell’indagine conoscitiva, nonchè delle garanzie istruttorie poste a tutela del richiedente protezione.

3) Art. 360, comma 1, n. 3 – Accertamento del diritto alla protezione umanitaria – Violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 32, commi 3, art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 25 del 2008 Violazione di legge in riferimento all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (pagg. 16 – 22 del ricorso).

L’oggetto della censura attiene alla legittimità, coerenza, logicità e sufficienza sia dei parametri valutativi applicati in sede di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, sia dei profili motivazionali a riguardo articolati.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, sul provvedimento adottato dalla Commissione e sul ricorso al Tribunale di Ancona, con cui egli aveva esposto le proprie ragioni a sostegno della domanda spiegata. Nessuno di tali atti è localizzato, sicchè il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

3. – Il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato in ciascuno dei tre motivi:

-) il primo motivo è infondato giacchè il Tribunale di Ancona ha per un verso escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (pagina 3) sul rilievo che egli non apparteneva alla alcuna delle categorie normativamente protette e che in ogni caso il timore persecutorio dallo stesso rappresentato non assumeva simultaneamente i necessari connotati soggettivo, causale, ambientale e di personalizzazione del rischio; per altro verso ritenuto, con valutazione di merito sottratto al sindacato di questa Corte, che il richiedente fosse complessivamente non credibile, essendo le sue dichiarazioni affette da incoerenza interna e frequenti contraddizioni, soprattutto per il fatto che egli aveva allegato un timore di essere ucciso da suoi aggressori, ed essersi nondimeno trattenuto in loco per circa due anni;

-) il secondo motivo è infondato, dal momento che la non credibilità del richiedente faceva venir meno il dovere di cooperazione istruttoria, se non altro, come pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), (per l’operatività del congegno anche in riferimento alla lett. c) v. Cass. 7 agosto 2019, n. 21142), e, quanto alla lett. c), dal momento che la fondatezza della domanda è stata esclusa sulla base del debito analisi di c.o.i. richiamate in decreto.

-) Il terzo motivo è infondato, avendo il Tribunale ha escluso la sussistenza di situazioni di particolare vulnerabilità tale da impedire il rimpatrio, in un Paese in cui non vengono segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani, senza peraltro che il richiedente avesse dato la prova di aver seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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