Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1039 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12221/2019 proposto da:

O.E., difeso dall’avv. Mario Novelli, domiciliato presso la

I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto depositato in data 4.03.2019, ha rigettato la domanda di O.E., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo riconducibili i fatti narrati agli atti persecutori previsti dalla Convenzione di Ginevra (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dalla regione dell’Edo State della Nigeria a seguito degli scontri che si erano verificati tra due fazioni rivali nel suo villaggio – sfociati in incendi, morti e feriti – per la successione a capo-villaggio).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione O.E. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio tardivamente ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Ancona e dalla Commissione Territoriale, le sue dichiarazioni sono coerenti, genuine e plausibili. E’ stata, inoltre, omessa ogni valutazione sulla situazione generale del paese d’origine, e, in particolare, del Biafra, regione di provenienza del richiedente.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado, nel negare la protezione sussidiaria, ha fornito una visione del tutto parziale della realtà della Nigeria e della zona del Delta del Niger, che è caratterizzata da una violenza generalizzata e indiscriminata, con conseguente sussistenza dei presupposti per la protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Ancona ha effettuato solo una parziale ed insufficiente istruttoria sulla Nigeria e sulla regione del Delta del Niger.

4. I primi tre motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, presentano profili di infondatezza ed inammissibilità.

In primo luogo, il ricorrente non ha colto la ratio decidendi, non avendo il Tribunale ritenuto inattendibile il suo racconto, ma che la vicenda che aveva dato origine alla sua fuga dalla Nigeria (scontri per succedere alla carica di capo-villaggio) si era ormai risolta, atteso che i suoi genitori si erano stabiliti in altro villaggio a (OMISSIS), ove tuttora vivono, nè risultava che il richiedente intendesse far necessariamente rientro nel villaggio di origine e non ricongiungersi ai suoi genitori.

Tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata.

Inoltre, il giudice di merito, ha consultato report internazionali aggiornati (Rapporto EASO settembre 2017, articolo apparso sul sito (OMISSIS) nel marzo 2018), alla luce dei quali ha ritenuto insussistente nella regione dell’Edo State della Nigeria la dedotta situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato. In particolare, è stato osservato che la regione dell’Edo State, quanto a violenza, è in ordine decrescente l’ottavo degli stati del Delta del Niger, trovandosi numerose aeree di questa regione in una situazione ben peggiore.

Tale valutazione di fatto, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano come di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito.

Va, infine, osservato, in ordine alla censura dell’omessa valutazione della situazione del Biafra, che nel provvedimento impugnato non vi è alcuna traccia di tale questione.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo nemmeno dedotto – e quindi, a maggior ragione, non è stato indicato dove – di aver sottoposto tale tema d’indagine innanzi al Tribunale di Ancona.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Evidenzia il ricorrente di essere meritevole della protezione umanitaria in ragione dello stato di insicurezza della zona del Delta del Niger.

7. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente, non ha minimamente correlato la dedotta esistenza di una situazione di insicurezza alla propria condizione personale ed ha svolto mere censure di merito alla precisa affermazione del Tribunale di Ancona secondo cui lo stesso sarebbe comunque in grado, in caso di rimpatrio, di soddisfare i bisogni e le ineludibili esigenze di vita personale.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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