Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1039 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8318/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

O.V. ((OMISSIS)), V.A.M. (C.F. (OMISSIS)),

rappresentati e difesi dall’Avv. TOZZI ALESSANDRO, elettivamente

domiciliati in Roma, Largo Messico, 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 5857/17/2018 depositata in data 20 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

I contribuenti O.V. e V.A.M. hanno impugnato un avviso di accertamento catastale con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si è proceduto alla rettifica del classamento catastale di due immobili siti in Roma, microzona Trastevere, modificandosi i valori catastali.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 20 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dall’Ufficio, in quanto notificato da soggetto privato, trattandosi di notifica inesistente e insuscettibile di sanatoria. Ha ritenuto inapplicabile il giudice di appello al caso di specie la disciplina di cui alla L. 4 agosto 2017, n. 124.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con due motivi, i contribuenti resistono con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, e art. 38, comma 3, nonchè dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto inesistente la notificazione a mezzo corriere privato. Deduce il ricorrente come, a seguito della liberalizzazione dei servizi postali e della riserva in favore del fornitore universale della notificazione degli atti giudiziari, l’atto giudiziario possa essere notificato anche da operatori privati, come riconosciuto da parte della giurisprudenza.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., non avendo la corte di merito fatto applicazione del principio secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo, essendo l’atto di appello entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario che, costituendosi, ha sanato eventuali vizi di notifica.

2 – I due motivi, i quali possono essere valutati congiuntamente, sono fondati, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, laddove hanno affermato che è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 (Cass., Sez. U., 10 gennaio 2020, n. 299).

2.1 – Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, statuito che “la mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di poste private dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso al momento della spedizione”, dovendosi – pertanto – verificare ai fini della tempestività del ricorso non la data di spedizione del plico, bensì la data di consegna (ricezione) dello stesso, ai fini della tempestività della notificazione.

A tale riguardo, risulta dagli atti – il cui esame è consentito a questa Corte in virtù della natura della censura dedotta – che la sentenza impugnata in appello è stata depositata in data 10 ottobre 2016, per cui il termine di impugnazione scadeva in data 10 aprile 2017; risulta, inoltre, che l’atto è stato consegnato al destinatario in data 10 aprile 2017, come del resto deduce parte controricorrente, ove afferma che l’atto di appello è stato notificato l’ultimo giorno utile. L’impugnazione deve, pertanto, ritenersi tempestiva alla data di ricezione dell’atto di appello.

3 – Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della notificazione dell’atto di appello, tempestivamente proposto e, conseguentemente, sanata la nullità per costituzione dell’appellato ex art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1156; Cass., Sez. V, 17 maggio 2011, n. 11713).

In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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