Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1039 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1039 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 13377-2012 proposto da:
BURGIO NINFA C.F. BRGNNF42T53H205C, domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
3604

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 17/01/2018

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 936/2011 della CORTE D’APPELLO

/
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,-,

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di PALERMO, depositata il 09/06/2011 R.G.N. 126/2010.

R.G. 13377/2012
RILEVATO
1. che con sentenza in data 9 giugno 2011, la Corte di Appello di Palermo
ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato la domanda,
proposta dall’attuale ricorrente al fine di ottenere l’assegno ordinario di
invalidità, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio che

2. che avverso tale sentenza Burgio Ninfa ha proposto ricorso, affidato a
due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

CONSIDERATO

3.

che, eccependo violazione di legge (art.13 legge n.118/1971; artt.1,2,3,4
d.lgs. n.509/1988, d.m. 5 febbraio 1982 e relativa tabella indicativa delle
percentuali di invalidità) e vizio di motivazione, la parte ricorrente si duole
che la Corte di merito abbia recepito acriticamente le conclusioni
dell’ausiliare officiato in giudizio ed erroneamente applicato i criteri di
cui alla tabella prevista dal d.m.5 febbraio 1992, omettendo di considerare
una serie di patologie dalle quali era affetta (primo motivo) e abbia aderito
alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio senza svolgere una reale
motivazione sugli elementi costitutivi della fattispecie (secondo motivo);

4.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

5.

che il primo mezzo d’impugnazione è inammissibile perché la parte
ricorrente non solo non indica in quale parte la sentenza impugnata
sarebbe viziata ma, riportando solo brani sintetici estrapolati dalla
consulenza tecnica d’ufficio, neanche allega o indica dove sarebbe
rinvenibile tra gli atti di causa; omette, inoltre, di riportare le censure
esposte nell’appello incidentale che si assumono non esaminate dalla Corte
territoriale; evoca, infine, documentazione sanitaria inerente a patologie,
quali noduli alle corde vocali, dislipidemia, cisti renali, gonartrosi, cefalea,
esiti di ovarosalpigectomia bilaterale, malattia cardiaca desunta da
scompensi emodinamico, non considerate e che assume non esaminata
senza indicare quando e con quale atto la predetta documentazione

1

aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario;

sarebbe stata ritualmente acquisita al giudizio, non potendo ritenersi
sufficiente l’affermazione della mera indicazione di documentazione
prodotta in giudizio (cfr. Cass., Sez.U. 22 maggio 2012, n.8077, in
motivazione, e Sez. U. 3 novembre 2011, n. 22726, alle quali si rinvia per
l’esegesi dell’onere prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 4,
cod.proc.civ. e per la specifica indicazione, a pena di inammissibilità, ex
art. 366 n. 6, cod.proc.civ., del contenuto degli atti e dei documenti sui

6.

che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca, per relationem, le conclusioni e i passi salienti della relazione
dell’ausiliare officiato in giudizio di cui dichiari di condividere il merito;

7.

che,

pertanto,

per infirmare,

sotto

il

profilo

dell’insufficienza

argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche
mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro
rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al
contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari
passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella
mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di
legittimità;

8.

che, quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza
delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. cod.proc.civ., nel
testo applicabile

ratione temporis,

condizioni che, in difetto di

comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute,
devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio e, pertanto,
nulla deve statuirsi al riguardo;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla spese.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settembre 2017

quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento);

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