Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10389 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Taranto – Sezione distaccata di Martina Franca, con ordinanza N.R.G.

61/08 del 28/1/08, nel procedimento pendente fra:

S.F.;

PREFETTO DI TARANTO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.F. ha impugnato il 12.12.2007 il provvedimento con il quale il Prefetto di Taranto ha disposto la sospensione della patente di guida ex artt. 222 e 223 C.d.S.. Il Giudice di pace di Martina Franca si è spogliato della causa e ha dichiarato, con provvedimento del 28 dicembre 2007 la competenza del tribunale di Taranto sez. staccata di Martina Franca. Ha addotto l’applicabilità dell’art. 186 C.d.S., comma 2 ter, a mente del quale “competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica”. Riassunta la causa a cura dell’opponente Solito, il tribunale di Taranto con ordinanza del 13 marzo 2008 ha sollevato conflitto di competenza, reputandosi incompetente.

Nessuna delle parti si è costituita in questo procedimento. Sono state acquisite e comunicate relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta consigliere relatore e richiesta di fissazione di pubblica udienza del Procuratore Generale.

Il ricorso per regolamento è fondato. Dagli atti di causa emerge che il decreto di sospensione della patente di guida è stato emesso dal Prefetto il 10 ottobre 2007 a seguito di ricezione del rapporto dei Carabinieri di Martinafranca relativo a guida in stato di ebbrezza del Solito, accertata il 26 settembre 2007. Oggetto dell’impugnazione è quindi un provvedimento di sospensione cautelare della patente disposto dal Prefetto ai sensi dell’art. 223 C.d.S., espressamente richiamato nell’atto suddetto. Orbene, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tanto adottata a norma dell’art. 218 C.d.S., comma 2, che ai sensi dell’art. 223 C.d.S., va disposta dal prefetto con ordinanza. Il Prefetto è l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, restando irrilevante la competenza penale del tribunale sui reati commessi dall’automobilista cautelarmene raggiunto dal provvedimento amministrativo (v. Cass 10666/2006; 16990/04). La competenza del tribunale attiene all’accertamento del reato e all’applicazione in via definitiva delle sanzioni, ma ciò non interferisce con il regime di impugnazione dei provvedimenti cautelari emessi in via provvisoria dall’Autorità amministrativa. Essi restano impugnabili davanti al giudice ordinario L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, con la conseguenza che competente è, nella materia de qua, il giudice di pace.

Il ricorso è dunque fondato.

Le parti vanno rimesse al giudice di pace di Martinafranca con termine di giorni 90 per la riassunzione. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Martinafranca, cui rimette le parti con termine di giorni 90 per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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