Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10389 del 27/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 14/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12977-2015 proposto da:

P.V., D.S., Z.L., Z.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIANELLO 26, presso lo

studio dell’avvocato SANDRO MARIA MUSILLI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIORGIO BOTTANI, GIORGIA MINOZZI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SCARL, in persona del suo

Presidente Avv. B.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO RIVELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 694/2013 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

10/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’annullamento

dell’ordinanza della Corte di Appello (S.U. n. 1914/16);

udito l’Avvocato GIORGIA MINOZZI per delega;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO RIVELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.S. e D.S. proposero distinte opposizioni dinanzi al Tribunale di Lodi avverso il decreto ingiuntivo n. 1457 del 2008 richiesto dalla Banca Centropadana Credito Cooperativo nella loro qualità di fideiussori della Future s.a.s. per il pagamento, quanto a Z., della somma di Euro 1.015.049.49, oltre spese e interessi e, quanto a D., della somma di Euro 1.000.000,00, oltre spese e interessi (per il mutuo ipotecario di Euro 1.200.000,00 concesso dalla medesima banca alla predetta società in data 11.08.2004); gli opponenti contestarono il credito azionato in via monitoria in quanto infondato e insussistente e, in via subordinata, dedussero l’inesigibilità della garanzia fideiussoria “in ragione della simulata e deviata finalità del contratto garantito con violazione delle ragioni e degli scopi della fideiussione in danno ingiusto dell’opponente”. La banca opposta, costituitasi in giudizio contestò l’opposizione perchè infondata, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Lodi, riuniti i giudizi, respinse l’opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alle spese.

La Corte di appello di Milano, dichiarò inammissibile l’appello proposto da D. e dagli eredi Z. ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.

Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale rigettò l’opposizione essendo emerso dall’istruttoria documentale che l’erogazione del finanziamento alla Future s.a.s, formalmente qualificato come mutuo di scopo, era stato concesso, in realtà, con la diversa finalità di estinguere varie posizioni debitorie e con esso, le parti avevano inteso porre in essere una simulazione relativa.

La Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello, sulla base dell’esame delle clausole contrattuali, qualificò i contratti in esame come rapporti autonomi di garanzia escludendo che la validità dell’impegno assunto dai fideiussori dovesse dipendere dalla validità/invalidità delle obbligazioni garantite.

Avverso la sentenza di primo grado, Z.P., Z.L. e P.V., in qualità di eredi di Z.S. e D.S. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. Ha resistito con controricorso la Banca Centropadana Credito Cooperativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415 c.c. e art. 1944 c.c. e ss. e dell’art. 112 c.p.c.”) i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha erroneamente: – riconosciuto la natura di scopo del mutuo ipotecario contratto dal debitore principale; – ritenuto, tuttavia, che tale finalità fosse oggetto di una simulazione relativa tra la rappresentante legale della Future s.a.s. e la Banca Centropadana Credito Cooperativo poichè il mutuo, in realtà, era stato finalizzato ad estinguere pregressi rapporti debitori di natura chirografaria tra le medesime parti; – ritenuto provata la volontà delle parti di stipulare un contratto di mutuo, ma non di scopo, così come provata l’effettiva avvenuta estinzione di detti rapporti obbligatori a seguito e per effetto della messa a disposizione da parte della banca della somma richiesta nell’ambito del mutuo ipotecario; – affermato che non vi sarebbe prova delle operazioni di giroconto autonomamente ed unilateralmente poste in essere dalla Banca; affermato, senza nulla concludere con specifico riferimento alla posizione dei fideiussori circa l’opponibilità o meno a questi ultimi della asserita simulazione relativa intercorsa tra il debitore principale e la Banca creditrice, “è pacifico che il mutuo fondiario non è a scopo legale, per cui la sua eventuale simulazione non rileva ai fini della validità del negozio; esclusa così l’illiceità della effettiva causa negoziale, non resta che far prevalere quella realmente voluta, cioè quella di un mutuo ipotecario, perfettamente lecita. Così stando le cose, non risultando invalido il contratto, neppure lo risultano le operazioni e tantomeno la richiesta di restituzione dell’importo mutuato ancora dovuto, oggetto dell’ingiunzione”.

Secondo i ricorrenti la sentenza sarebbe “giuridicamente erronea” in quanto “considerando che il giudizio di primo grado riguardava “esclusivamente i fideiussori e il creditore (BCC) e considerato altresì che giammai nel corso del giudizio è stata sollevata la questione di una eventuale partecipazione dei fideiussori all’asserito accordo di simulazione relativa, nè d’altra parte la sentenza ha speso alcuna parola in proposito: il Giudice di primo grado, per poter trarre le proprie conclusioni ai fini della decisione della causa in oggetto, avrebbe dovuto fare quindi riferimento sia alle norme del codice civile che disciplinano gli effetti della simulazione rispetto ai terzi sia a quelle che disciplinano il contratto di fideiussione e le eccezioni opponibili o meno ai fideiussori (art. 1944 c.c. e ss.), cosa che non è affatto avvenuta”. Ciò proverebbe che lo scopo del contratto di mutuo è stato deviato dalle parti, con la conseguenza che i fideiussori garanti “in ragione della falsata natura del contratto sottoscritto dalle parti (e garantito dagli opponenti), non possono e devono essere obbligati ad una prestazione restitutoria che non attiene affatto allo scopo proprio ed alla causa dichiarata del contratto garantito, non avendo mai prestato assenso alla garanzia del contratto dissimulato”. Il fatto che alcuna argomentazione sia stata resa dal Tribunale in merito al supposto accordo di simulazione relativa (senza nulla argomentare in relazione al vero oggetto della causa che invece atteneva ai rapporti tra creditore ed i fideiussori) integrerebbe a parere dei ricorrenti anche una violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c..

2. Con il secondo motivo (“Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e ss. e dell’art. 1418 c.c.”) i ricorrenti lamentano che il giudice di merito – pur facendo riferimento al giroconto a favore della Olimpo s.r.l. quale prova del fatto che le somme vennero in realtà utilizzate dalla Future per fini propri estranei ed indipendenti dalla volontà della BCC creditrice – non avrebbe considerato che la ritenuta simulazione del contratto di mutuo di scopo azionato dalla banca creditrice non fosse opponibile ai fideiussori i quali non vi avevano partecipato. Aggiungono poi che “la tesi della simulazione (o del negozio in frode alla legge) è certamente preferibile quella della nullità della causa in mancanza, in ogni caso, della prova della diversa volontà bilaterale delle parti contrenti che neppure sono oggi in parte in causa”. Deducono, infine, che la pretesa avversaria, fondata su di un titolo non efficace (perchè simulato) sarebbe comunque inopponibile ai garanti del solo contratto di mutuo di scopo.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono entrambi infondati rispetto a tutti i profili denunciati.

Le norme invocate (artt. 1414 e 1415 c.c., art. 1418 c.c. e ss. e art. 1944 c.c. e ss.) disciplinano gli effetti della simulazione tra le parti e rispetto ai terzi, la nullità del contratto e le obbligazioni del fideiussore; con esse i ricorrenti insistono nel ritenere la nullità del contratto di mutuo in esame e, come conseguenza, nel richiedere la inesigibilità della garanzia prestata dai fideiussori.

Nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione priva di vizi logici e incensurabile in questa sede, ha accertato, sulla base della documentazione prodotta in prime cure, che il mutuo stipulato tra le parti non fosse un mutuo di scopo come formalmente risultante dalla lettera del contratto (posto che nel contratto era stabilito che “la parte mutuataria si obbliga a d utilizzare il mutuo per finanziare l’ultimazione di lavori di ristrutturazione degli immobili cauzionati di seguito descritti”), ma fosse, in realtà, un mutuo concesso dalla Banca Centropadana Credito Cooperativo alla società Future s.a.s., su richiesta della legale rappresentante della predetta società, con la diversa finalità di estinguere varie posizioni debitorie (in particolare, due precedenti mutui per Euro 500.000,00, mentre Euro 380.000,00 venivano impiegati per il pagamento della fattura emessa dalla Olimpo s.r.l. società con analoga compagine sociale) e costituisse, quindi, oggetto di una simulazione relativa posta in essere tra le parti.

Inoltre, il giudice di prime cure ha accertato “che parti cospicue di tali somme venivano utilizzate da Future e Olimpo per adempiere debiti verso terzi (cfr. i due estratti conto)” e ha escluso – in quanto “non trova riscontro” – il fatto che unilateralmente la banca, con giroconto, si fosse riaccreditata parte delle somme che, viceversa, erano state versate dalla debitrice società Future “procurandosi i fondi attraverso il mutuo”.

Sulla base di tali accertamenti il Tribunale, ha ritenuto, per un verso, “pacifico che il mutuo fondiario non è a scopo legale, per cui la sua eventuale simulazione non rileva ai fini della validità del negozio, esclusa così la illiceità della effettiva causa negoziale, non resta che far prevalere quella realmente voluta, cioè quella di un normale mutuo ipotecario, perfettamente lecita” e, per l’altro, che non risultando invalido il contratto, “neppure risultano le conseguenti operazioni e tantomeno la richiesta di restituzione dell’importo mutuato ancora dovuto, oggetto dell’ ingiunzione”.

Pertanto, non sussistono le dedotte violazioni di legge in quanto il giudice di merito ha espressamente escluso, in conformità con l’orientamento di questa Corte (Cass 7 marzo 2002, n. 3326, Rv. 552880 01) che il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia (fenomeno che può aversi solo nel caso in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta) si fosse verificato nel caso di specie.

Per le stesse ragioni sopra meglio indicate, non sussiste neppure la violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.

4. Con il terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione artt. 348 bis, 348 ter e 345 c.p.c.”) lamentano come la Corte di appello – nel valutare che l’appello proposto non avrebbe presentato alcuna ragionevole probabilità di accoglimento – ha qualificato le garanzie prestate come contratti autonomi di garanzia, esaminando in tal modo un elemento introdotto per la prima volta in appello con la comparsa di costituzione e risposta della banca, senza che agli appellanti venisse concessa alcuna facoltà di replica, in violazione della chiara preclusione dettata dall’art. 345 c.p.c..

I ricorrenti infine denunciano un utilizzo “abnorme e giuridicamente viziato” delle previsioni in tema di ammissibilità dell’appello (artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.) avendone la Corte territoriale dichiarato la inammissibiltà giungendo a tale determinazione sulla base di un giudizio anticipatorio del merito della vicenda, per di più fondato su di una nuova eccezione, quindi inammissibile, e su un ragionamento che nulla aveva a che vedere con la sentenza impugnata e con i motivi di appello formulati.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già chiarito che l’ordinanza de qua è impugnabile con ricorso per cassazione “per vizi propri” consistenti “in violazione della normativa processuale” e non, come nel caso in esame, quando pronunciata entro l’ambito applicativo suo proprio ovvero mediante un giudizio prognostico sfavorevole circa la possibilità di accoglimento della impugnazione nel merito cosi come previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 3 (Cass. S.U. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv. 638368-01).

Le Sezioni Unite hanno precisato che censure in fatto od in diritto attinenti al merito (id est attinenti alla valutazione prognostica sfavorevole compiuta dalla Corte d’appello, che si risolve nell’accertamento in limine della manifesta infondatezza dell’appello) non possono essere fatte valere nei confronti della ordinanza di inammissibilità dell’appello, mentre nei confronti della stessa possono essere fatti valere eventuali vizi di nullità processuale per insussistenza delle condizioni legali richieste per la sua pronuncia o per vizi inerenti alle fasi del procedimento che regolano i tempi e le modalità della pronuncia dell’ordinanza, alla stregua della norma di chiusura dell’art. 111 Cost., comma 7 che presuppone una nozione di definitività del provvedimento ricorribile in via straordinaria, intesa come non modificabilità – non impugnabilità in alcuna altra forma ordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 1914 del 2016, in motivazione, pag. 10).

Va evidenziato che, nel caso in esame, l’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione (tra le tante, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3678) e che, quindi, alcuna violazione della preclusione dettata dall’art. 345 c.p.c. è stata compiuta dal giudice di appello in proposito, nè sussiste l’utilizzo “abnorme e giuridicamente viziato” delle previsioni in tema di ammissibilità dell’appello (artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA