Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10389 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10389 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 5250-2009 proposto da:
NAVACH MASSIMO C.F. NVCMSM63C16A662R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso
da se stesso-, giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
930

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 20/05/2015

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
IOVINO GIUSEPPE, GAVIOLI GIANNI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1706/2008 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/0212015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MASSIMO NAVACH;
udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega
GAVIOLI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.

TRANI, depositata il 07/03/2008 R.G.N.15250/201916 ” 6- 71.3 O

RG 5250-09 n. 18 ud 25-2-15

•■•

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trani accoglieva l’opposizione proposta dall’INPS avverso
il precetto notificatogli dall’avv.Massimo Navach, che agiva in proprio

conseguenti all’attività professionale effettuata successivamente
all’emissione del titolo esecutivo (sentenza – pronunciata dallo stesso
Tribunale di Trani).

A fondamento del

decisum il Tribunale, e per quello che interessa in

questa sede, dopo aver rilevato che era incontestata l’avvenuta
corresponsione – prima della notifica del precetto per cui era causa – da
parte dell’INPS al procuratore distrattario delle competenze liquidate nel
decreto ingiuntivo di cui al titolo azionato, oltre un a somma di danaro a
titolo forfetario, riteneva che le somme pretese con il precetto opposto
non spettavano essendo state per intero corrisposti gli importi di cui al
titolo esecutivo.

Infatti secondo il predetto Tribunale solo tramite un successivo giudizio
di cognizione sarebbe stato possibile accertare la debenza di tali somme e
la necessarietà o meno delle stesse per il perseguimento del di diritto di
cui era portatore il ricorrente nel giudizio di cognizione.

Avverso questa sentenza il Navach ricorre in cassazione sulla base di
un’unica censura,illustrata da memoria.

in qualità di distrattario,con il quale intimava il pagamento di diritti

Resiste con controricorso l’INPS assumendo che il ricorrente aveva agito
con colpa grave ed instando per la sua condanna ai sensi dell’art. 385,
comma 4, cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art.

deduce che le spese successive, costituendo un accessorio di legge a
quelle processuali, possono essere richieste con l’atto di precetto,
siccome consequenziali al titolo posto

in executivis

e, come tali,

tutelate dal medesimo titolo fino al loro integrale pagamento.
A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto
ex art. 366 bis cpc (applicabile ratione temporis nel presente giudizio):
“dica la Corte se l’avvenuto pagamento integrale dei crediti risultanti
dal titolo esecutivo effettuato successivamente alla notifica di esso,
legittimi a richiedere sulla base dello stesso titolo il pagamento dei
diritti endoprocessuali conseguenti all’attività professionale effettuata
successivamente all’emissione del titolo, senza dover far ricorso ad un
ulteriore giudizio di cognizione per l’aggiudicazione”.
1.10sserva la Corte che la censura svolta, quale cristallizzata nel
ricordato quesito di diritto, non involge la questione dell’eventuale
avvenuto pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo in epoca
successiva alla consegna del precetto opposto all’Ufficiale giudiziario
per la notifica.
t
-t

Un tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento
di questa Corte, seguito nella sentenza impugnata, allorché il debitore

2

480, comma 1, n. 3, cpc, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc,

abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo,
comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può,
successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello
stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo
l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notificazione,

Cass., n. 5159/1995); ed invero, una volta che l’obbligazione derivante
dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria
efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della
notifica del precetto.
A conseguenze sostanzialmente analoghe dovrebbe peraltro pervenirsi anche
qualora, come pure affermato da taluni arresti di questa Corte (cfr,
plurimis,

ex

Cass., 24691/2010), debba ritenersi che il credito azionato in

executivis dal difensore nella sua veste di distrattario delle spese di
lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non
condivida la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui
semplicemente accede, ma abbia natura ordinaria, corrispondendo ad un
diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei
confronti della parte dichiarata soccombente; in tal senso opinando,
infatti, il diritto del difensore distrattario non potrebbe essere
azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice
del lavoro e, se esercitato sulla scorta di quel solo provvedimento, si
fonderebbe, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente (cfr, Cass., n.
t

11804/2007).
Il motivo svolto non può trovare quindi accoglimento.

3

dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria (cfr,

2. L’art. 385, comma 4, cpc, su cui si fonda la richiesta di condanna del
ricorrente svolta dall’Inps, è stato abrogato dall’art. 46, comma 20,
legge n. 69/09.
Peraltro deve escludersi che la proposizione di un ricorso fondato su una
giuridicamente non condivisibile, ma astrattamente non implausibile,

3. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per
esborsi ed E. 400,00 per compenso oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015
Il Presidente

opzione ermeneutica, configuri colpa grave della parte ricorrente.

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