Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10389 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10389 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 18230-2011 proposto da:
LOGUERCIO LORELLA LGRLLL62B49H485T, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 144, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO DI MATTE() (Studio Commerciale
Sorrentino), rappresentata e difesa dall’avvocato MAUTONE
TULLIO, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SARA ASSICURAZIONI SPA 00885091009 in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
TRIESTE 130, presso lo studio dell’avvocato TERENZIO ENRICO
MARIA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2014

avverso la sentenza n. 138/2011 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 6.12.2010, depositata il 17/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Gabriella Cataldo (per delega

avv. Tullio Mautone) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 18230 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

18230/2011

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte

risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale ex art.
33 co. 2 1. 10.10.1990 n. 287.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009)
Con unico motivo la ricorrente denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 1219, 1335, 2943 c.c. e 2697, c.c.,
115 e 116 c.p.c., violazione dell’art. 111 della
Costituzione; tutti in riferimento all’art. 360, l ° comma,
n.03) c.p.c. nonché vizio di motivazione, per interpretazione
illogica e contraddittoria del contenuto delle lettere di
messa in mora del 06 agosto 2004, del 05 gennaio 2006 e del
21 settembre 2009,in riferimento all’art. 360, l ° comma, n.
05) c.p.c..
Il motivo è fondato.
Sono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità
i seguenti.
“L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i
suoi effetti ed, in particolare, l’effetto interruttivo della

3

d’Appello di Salerno in data 17.2.2011 in materia di

18230/2011

prescrizione,

deve

essere

diretto

al

suo

legittimo

destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di
trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli
atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione

la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata
anche sulla base della presunzione di recepimento fondata
sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del
destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne
avuta conoscenza senza sua colpa “(da ultimo Cass. 27.4.2010
n. 10058)”.
Inoltre, “L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del
debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione,
inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio
postale, si presume giunto a destinazione sulla base
dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio
postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento e
spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non
contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una
lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente
“( da ultimo Cass. ord. 24.6.2013 n. 15762 in un caso analogo
a quello oggetto del presente giudizio; nello stesso senso
Cass. ord. 23.6.2011 n.13877; Cass.ord. 7.4.2009 n.8409;
Cass.3.7.2003 n. 10536; Cass. 11.5.2006 n. 10849).

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sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale,

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Nel caso in esame, la Corte di merito ha giudicato gli atti
di messa in mora, in particolare le lettere datate 6.8.2004 e
5.1.2006 inidonee ad interrompere il periodo di prescrizione
decorrente dal 28.7.2000), perché ” ciascuna di esse non reca

stata spedita, sicchè non consente al giudice di verificare
che proprio ad essa si riferisca l’avviso di ricevimento,
pure allegato dall’attrice e recante il numero attribuito
alla raccomandata dall’Ufficio postale)”.
Concludendo che ” In tali condizioni, non può ritenersi
dimostrato il necessario collegamento tra i due documenti e
dunque la tempestività della messa in mora_”.
Un tale conclusione è errata.
L’avvenuta produzione in giudizio, sia delle ricevute di
spedizione, (circostanza dedotta dalla ricorrente nel
ricorso), sia di quelle di ritorno (oltre che delle lettere
di diffida del 4.8.2004 e del 30.12.2005) costituisce idonea
prova, sia dell’invio, sia della ricezione delle rispettive
raccomandate in ragione della presunzione logica che impone
il collegamento tra la ricevuta di spedizione in una certa
data di una raccomandata ad un certo destinatario e la
ricevuta di ritorno pervenuta al mittente che a distanza di
due giorni in un caso (lettera del 4.8.2004) e di cinque
nell’altro (lettera del 5.12.2005) attesta il ricevimento di
una raccomandata da parte del medesimo destinatario.

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stampigliato il numero della raccomandata con la quale è

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Peraltro, nella specie, errata è anche l’affermazione della
Corte di merito secondo cui ”

ciascuna di esse non reca

stampigliato il numero della raccomandata con la quale è
stata spedita, sicchè non consente al giudice di verificare

posto che i numeri delle raccomandate e degli avvisi di
ricevimento coincidono (12301155534-5 e 12301157982-2).
Né il destinatario – cui incombeva – ha contestato e provato
che i plichi non contenessero alcuna lettera al loro interno,
ovvero contenessero una lettera di contenuto diverso da
quello indicato dal mittente “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la
ricorrente è stata ascoltata in camera di consiglio.
La resistente ha presentato memoria.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti
nella memoria che non alterano le conclusioni cui è pervenuta
la relazione ribadendo, in sostanza, le contestazioni
contenute nel controricorso – ha condiviso i motivi in fatto
ed in diritto esposti nella relazione.

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che proprio ad essa si riferisca l’avviso di ricevimento”,

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Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza è cassata
e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in
diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il giorno 10 aprile 2014, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

P.Q.M.

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