Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10389 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 12/05/2011), n.10389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanni Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 111/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2002, resa nella contumacia dell’Amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra P.M. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione alle istanze di rimborso dalla stessa presentate ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. art. 38, relative a somme versate a titolo di ILOR su redditi di partecipazione all’impresa artigiana del coniuge della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, limitatamente al capo concernente il rimborso del versamento effettuato il 28.11.86, deducendo la decadenza della contribuente per il decorso del termine di 18 mesi previsto dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nel testo applicabile ratione temporis.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello affermando:

– l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, sollevata dall’Amministrazione, in quanto non proposta in primo grado;

l’infondatezza della eccezione stessa, in quanto la decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, opererebbe solo in caso di meri errori di versamento e non nel caso di insussistenza dell’obbligazione tributaria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, entrambi difesi e rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, ricorrono per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta di un unico motivo, così rubricato:

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.2.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via assolutamente preliminare la Corte rileva che la nota di deposito ed iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione non reca l’attestazione di deposito dell’Ufficio Depositi della Corte; nel modulo prestampato della suddetta nota, infatti, la parte rimessa alla compilazione del difensore del ricorrente risulta compilata, datata (con la data “14.12,2006”) e sottoscritta dal difensore, mentre la parte sottostante, rimessa alla compilazione dell’Ufficio Depositi della Corte e recante la dicitura prestampata “si certifica che i sopra elencati atti e documenti sono stati depositati, nella cancelleria dell’Ufficio Depositi …”, risulta lasciata in bianco, priva di data e firma.

Peraltro sulla copertina del fascicolo di ufficio – formata dalla cancelleria della Corte incollando sulla relativa cartellina di cartoncino un foglio stampato redatto al computer – si leggono, tra l’altro, le seguenti annotazioni a stampa, incolonnate una sotto l’altra: “Depositato il 21/12/06” e “Iscritto il 21/12/06”; sulla stessa copertina risulta poi apposta la data a timbro “27 DIC. 2006”, presumibilmente indicativa della data di formazione del fascicolo.

Alla stregua delle suddette risultanze, si deve verificare se nella specie possa ritenersi provata la tempestività del deposito del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c..

Al riguardo – premesso che il ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata consegnata il 4.12.2006, cosicchè il termine di giorni venti fissato dall’art. 369 c.p.c., per il relativo deposito spirava il 24.12.2006 – si deve stabilire se la presenza sulla copertina del fascicolo di ufficio delle annotazioni sopra menzionate, prive di sottoscrizione, possa ritenersi sufficiente ad offrire la prova che il ricorso venne depositato in cancelleria nella data (tempestiva) del 21.12.06, pur in assenza della relativa attestazione del cancelliere in calce alla nota di deposito.

La risposta al suddetto quesito implica la soluzione di due distinte questioni:

a) se la data di deposito di un atto nella cancelleria di un ufficio giudiziario debba risultare unicamente dalla relativa attestazione del cancelliere, o possa desumersi aliunde;

b) se, ammettendo che la data di deposito di un atto in cancelleria possa essere desunta da risultanze diverse dall’attestazione del cancelliere, le risultanze emergenti dagli atti di questa causa possano ritenersi concretamente sufficienti a fornire la prova certa della data di deposito del ricorso.

Sulla questione sub a), si rileva che, nonostante l’isolata sentenza n. 8261/1999 (se ne veda il seguente passaggio della motivazione:

“Ineccepibile infatti è l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’osservanza del termine perentorio stabilito per il deposito del ricorso notificato non può essere documentata che attraverso l’attestazione ufficiale del cancelliere: sicchè spetta al ricorrente, su cui grava l’onere di provare la tempestività dell’adempimento, controllare che all’atto della presentazione in cancelleria di ricorso e relativi documenti sia stata apposta quella attestazione e la omissione al riguardo, se pur implica la responsabilità – in ipotesi – del funzionario, comporta la impossibilità di verificare il tempo dell’avvenuto deposito e, ineluttabilmente la improcedibilità del ricorso”) la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che la prova della data di deposito di un atto in cancelleria può emergere da qualunque risultanza intrinsecamente idonea a fornire la relativa certezza. Si veda in tal senso la risalente sentenza n. 1103/1972 (“allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull’atto medesimo, la eventuale omissione di tale annotazione non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perchè questa omissione è una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l’anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l’atto nel termine stabilito”) e la recentissima sentenza n. 26010/2010 (“Allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull’atto medesimo (e dal suo inserimento nell’apposito registro cronologico), la eventuale omissione o assoluta incertezza sull’esteriorità di tale annotazione, (e del suo inserimento nel richiamato registro) non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perchè questa omissione costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l’anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l’atto nel termine stabilito qualora quest’ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all’ufficio giudiziario e riferibili allo specifico processo.”) Ritiene il Collegio di aderire all’indirizzo prevalente, giacchè il deposito in cancelleria di un atto del processo è un fatto (processuale) rilevante ai fini della decisione e nessuna disposizione di legge prevede, per tale fatto, un regime probatorio speciale, che ne consenta la dimostrazione in giudizio solo attraverso l’attestazione del cancelliere; cosicchè, se, quando tale attestazione vi sia, la sua efficacia probatoria può essere vinta solo dalla querela di falso (Cass. 4092/85, Cass. 9622/09), quando, per contro, essa manchi, nulla impedisce che la data di deposito di un atto possa essere “aliunde” dimostrata sulla scorta di elementi ufficiali ed inequivoci oggettivamente riconducibili all’ufficio giudiziario.

Nella specie – passando così all’esame della questione sub) – le modalità con cui l’Ufficio Depositi della Corte procede all’iscrizione a ruolo dei procedimenti conferiscono la certezza che la data di deposito del ricorso è quella, del 21.12.06, che risulta stampata sulla copertina del fascicolo.

Il ricorso per cassazione, con le relative veline, viene infatti consegnato nella cancelleria della Corte, per il deposito, con la nota di deposito e iscrizione a ruolo già compilata nella prima parte (quella che, nel presente procedimento, reca la data del 14.12.06 e la firma del difensore); il personale della cancelleria riceve il ricorso e le veline, completa la nota di deposito firmando e datando l’attestazione del deposito (adempimento che, in questo procedimento, risulta omesso) e quindi inserisce gli estremi del ricorso nel registro informatizzato della Corte; all’esito di tale inserimento il programma informatico assegna al ricorso un numero di registro generale (nella specie, 34231); la schermata del computer contenente tutti i dati della iscrizione a ruolo, tra cui la data di deposito e il numero di registro generale, viene quindi stampata e incollata sulla copertina del fascicolo di ufficio formato dalla cancelleria.

Sulla scorta dell’esame delle modalità di iscrizione a ruolo dei ricorsi per cassazione appare allora evidente che la data 21.12.06, che appare sulla copertina del fascicolo di ufficio del presente procedimento, è quella in cui l’Ufficio Depositi inserì gli estremi del ricorso nel programma informatico della Corte; a tale data, pertanto, il ricorso non poteva non essere stato già depositato in cancelleria e, conseguentemente, esso deve giudicarsi tempestivamente depositato, nonostante la mancanza della attestazione di deposito firmata dal cancelliere.

Verificata la procedibilità del ricorso, è ancora necessario, sempre in via preliminare, rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la necessaria anteriorità dell’esame della procedibilità del ricorso rispetto all’esame della relativa ammissibilità è già stata affermata da questa Corte con le sentenze nn. 1104/2006 e 11091/2009). Il Ministero, infatti, non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra il Ministero e l’intimata.

Quanto al ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, esso censura entrambe le argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata e, sotto entrambi i profili di censura, va giudicato fondato.

La prima argomentazione della Commissione Tributaria Regionale consiste nell’affermazione secondo cui l’eccezione di decadenza della contribuente dall’istanza di rimborso, per decorso del termine fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sarebbe inammissibile perchè avanzata per a prima volta dall’Agenzia (contumace in primo grado) nell’atto di appello.

Tale affermazione è errata e si pone in contrasto con il costante insegnamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui “In materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti – è rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.” (così la sentenza n. 1605 del 2008; conformi le sentenze nn. 12386 e 14378 del 2009).

La seconda argomentazione della Commissione Tributaria Regionale consiste nell’affermazione che la decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, opererebbe solo in caso di meri errori di versamento e non nel caso di insussistenza dell’obbligazione tributaria.

Al riguardo si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, la disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, opera in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento indebito, a partire dall’errore materiale fino all’ipotesi di inesistenza dell’obbligazione, tanto se l’errore si riferisca al versamento come tale, quanto nel caso in cui cada sull’an o sul quantum del tributo (ex plurimis, Cass., sez. un., n. 2786 del 1989; Cass. nn. 15314 del 2000; 11250 del 2001; 18163 del 2002; 7087 del 2003; 198, 1040, 3662, 16742 e 17918 del 2004; 15840 e 25096 del 2006; 25872 del 2009).

Anche la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata va quindi giudicata errata.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in diversa composizione, che esaminerà l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio attenendosi ai principi secondo cui tale eccezione può essere sollevata dall’Amministrazione anche in appello e la disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, opera in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento indebito.

Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA