Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10389 del 03/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10389 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI
Cdc 05.03.2013
ORDINANZA
sul ricorso
iscritto al n. 10981 del R.G. anno 2012
proposto da:
MOUQSID KHALID .
domiciliato in ROMA, via
di Casalaotti 53 –
D/2 presso l’avv. Alessia Giordano con l’avv. AJOdrea Gori del Foro di
Bologna che lo rappresenta e difende per procura consolare in atti
ricorrente contro
Prefetto di Biella – Ministero dell’Interno dom.ti in Roma via dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato controricorrente
avverso
il decreto in data 9.3.2012 del Giudice di Pace di Biella
; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
05.03.2013 dal
presente il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE Mouqsid Khalid, cittadino del Marocco nato il 10.07.1984, ebbe a
conseguire permesso di soggiorno CE per “lungo periodo” (art. 9 d.lgs.
286/98 modificato dal d.lgs. 3/2007 art. 1 c. 1 lett. A) ma detto titolo
venne revocato con decreto 46/2008 del Questore di Biella al contempo
contenente rigetto della istanza di rinnovo dello stesso titolo; il TAR adìto dall’interessato negò il chiesto annullamento ed il Questore intimò
Data pubblicazione: 03/05/2013
l’allontanamento entro 15 giorni; rinvenuto sul territorio nazionale il
27.1.2012 il Mouqsid venne quindi contestualmente espulso previa trattenimento presso il CIE; CHE il Mouqdsid ha quindi proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Biella che, con articolato decreto 9.3.2012, lo
ha rigettato affermando: che sussisteva tanto la causa di legittima revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo (la condanna per delitto di cui
all’art. 381 c.p.p. e la adozione di misura di prevenzione ex lege 1423
del 1956) quanto la ragione espulsiva ai sensi dell’art. 9 c. 10 del T.U.
revoca del titolo e l’interessato aveva anche omesso di procurarsi altro
titolo come pur consentito dall’art. 9 c. 9 del T.U., che pertanto erano
atti dovuti sia la revoca del p.d.s. di lungo periodo sia la conseguente
espulsione, difettando alcun altro titolo per soggiornare, che l’interessato
avrebbe semmai potuto chiedere, che era stata rettamente disposta la
misura del trattenimento presso il CIE stante la sottrazione del Mouqsid
all’invito adottato dal Questore;CHE il provvedimento è ricorribile per
cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data
2.5.2012 al quale ha resistito l’intimata amministrazione con controricorso 11.6.2012; CHE il ricorso, che enumera, in unico complesso motivo, censure non portate alla doverosa sintesi, muove la complessiva
doglianza di falsa applicazione dell’art. 13 c. 2 lett. B del T.U, a cittadino
straniero di contro già munito del titolo di cui all’art. 9 c. 1; CHE la censura appare di nessun fondamento: il GdP, al di là delle imprecisioni della motivazione che in questa sede ben possono essere corrette, ha ravvisato in premessa che il titolo di lungo soggiornante detenuto dal Mouqsid era stato revocato ed era stato contestualmente negato il rinnovo di
quello in godimento (art. 9 c. 4 T.U.), che tale atto di diniego-revoca era
fondato sulla duplice ragione (che oggi il ricorrente non mette in dubbio
con censure di vizio di motivazione o di travisamento) della condanna
penale per reato ostativo e della sottoposizione a misura di prevenzione;
che
il G.A. non annullò tale atto dell’Amministrazione;
che
l’interessato, che pur avrebbe potuto chiedere un ordinario permesso di
soggiorno sostitutivo, se ne astenne e si sottrasse alla intimazione di allontanamento in gg. 15; che non poteva che essere adottata, al momento del controllo del Mouqsid in Italia il 27.1.2012, una ordinaria espulsione ex art. 13 c. 2 lett. B del T.U. CHE l’affermazione è ineccepibile, posto che l’espulsione di cui all’art. 9 c. 10 è stata introdotta ed è
prevista per allontanare lo straniero che sia in attualità di godimento del
permesso di lungo soggiorno e non si attaglia alla vicenda di chi, come
il Mouqsid, si sia visto validamente ed imperativamente revocare il titolo
2
novellato, che il TAR aveva rigettato la richiesta di annullamento della
e che pertanto versi nella condizione dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale;
CHE in questo quadro sono prive di alcu-
na pertinenza le doglianze relative al fatto che non si sarebbero considerate le condizioni di stabilità di cui all’art. 9 c. 11, posto che, come pare
ignorare il ricorrente, siffatte garanzie valgono a tutelare colui che, lungo soggiornante, si veda espulso per l’ipotesi di cui al comma 9 ma a
nulla valgono le volte in cui, revocato il titolo, e non venuta meno la validità della revoca, l’espulsione sia necessariamente adottata secondo le
tà e carenza di autosufficienza le doglianze di violazione della direttiva
115/2008/CE (doglianze che parrebbero anche ignorare il sopravvenuto
D.L. 89/2011)
OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, è pienamente da condividere non
senza considerare che avverso la stessa nessun rilievo critico è giunto
dalla parte ricorrente. Le spese si regolano secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla Amministrazione
controricorrente le spese che determina in C 1.300 per compensi oltre a
spese prenotate a debito.
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Seziclne Civile il
05.03.2013.
regole dell’art. 13 c. 2 lett. B del T.U.; CHE sono irricevibili per generici-