Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10389 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 184/2019 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, difeso dall’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – V.R., cittadino del Ghana, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il Decreto del 31 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto l’impugnazione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, mancanza della motivazione, motivazione apparente, nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e art. 118 delle disposizioni di attuazione, commi 1 e 2, nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost., censurando il decreto impugnato sull’assunto, in buona sostanza, che esso non sarebbe motivato.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge e falsa applicazione in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 13, comma 1 bis, e art. 27, comma 1 e comma 1 bis e all’art. 16 della Direttiva Europea 2013/32/UE, carenza di istruttoria, illogicità dei criteri interpretativi, violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, ove il ricorrente aveva raccontato in breve di essere stato additato ad omosessuale, quantunque non lo fosse, ed essere stato per questo minacciato di morte e di denunce alle autorità, sul provvedimento adottato dalla Commissione e sul ricorso al Tribunale di Ancona, con cui egli aveva esposto le proprie ragioni a sostegno della domanda spiegata.

Nessuno di tali atti è localizzato, sicchè il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

3. – Il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato in ciascuno dei due motivi:

-) il primo motivo è infondato giacchè il Tribunale di Ancona ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (pagina 3) sul rilievo che egli non apparteneva alla alcuna delle categorie normativamente protette e che in ogni caso il timore persecutorio dallo stesso rappresentato non assumeva simultaneamente i necessari connotati soggettivo, causale, ambientale e di personalizzazione del rischio; ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria non essendo il richiedente omosessuale ed in considerazione della situazione del Ghana, nel quale, alla luce degli accertamenti esperiti, risultava essere possibile il conseguimento di una pronta protezione da parte dello Stato, tanto che il paese era considerato un modello per l’intero continente africano, avendo tra l’altro ratificato il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Riunite contro la tortura, essendo dotato di un sistema giudiziario complessivamente efficiente, che non consentiva di evidenziare un rischio di procedimento penale a carico del ricorrente; quanto alla protezione umanitaria, che non si ravvisavano condizioni individuali di vulnerabilità ostative al rimpatrio, non essendo segnalate nel paese di origine compromissioni all’esercizio dei diritti umani; sicchè la doglianza di assenza o mera apparenza della motivazione è evidentemente fuori centro;

-) il secondo motivo è infondato giacchè il Tribunale ha escluso, in conformità alla previsione normativa, che fosse riscontrabile una situazione di persecuzione o di danno grave nei riguardi del richiedente, senza che colga nel segno l’assunto sviluppato nel ricorso secondo cui il giudice di merito avrebbe disatteso la domanda di protezione internazionale sulla considerazione che il richiedente non fosse omosessuale, senza considerare che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, u.c., è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore della persecuzione: argomento, quello così sviluppato, privo di senso, una volta che il Tribunale ha escluso che V.R. fosse stato fatto segno a persecuzione, così come a danno grave, rilevante ai sensi delle disposizioni applicabili, tenuto conto della complessiva valutazione espressa sul Ghana, sull’attitudine dello Stato ad offrire protezione e sul rispetto in loco dei diritti civili.

4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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