Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10388 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7288/2008 proposto da:

GLOBALCOM SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI Arturo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDI RICCARDO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELE TRADE GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato DI MATTIA Mattia, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 64/2008 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

16/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Ancona nella causa proposta da Tele Trade gmbh avverso Globalcom spa, in opposizione a decreto ingiuntivo, ha declinato la propria competenza territoriale e rimesso le parti al tribunale di Brescia. Ha ritenuto che il criterio di competenza di cui all’art. 20 c.p.c., fosse “neutralizzato” dall’applicazione dell’art. 1510 c.c., trattandosi di “vendita da piazza a piazza stipulata tra ditte commerciali ed avente ad oggetto merci destinate al consumo”, con consegna liberatoria al vettore.

L’ingiungente Globalcom spa ha proposto ricorso per cassazione per regolamento di competenza, notificato il 29 febbraio 2008, al quale Tele Trade ha resistito con memoria difensiva.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Il ricorso sviluppa un motivo di ricorso per denunciare violazione degli artt. 1182 e 20 c.p.c.. Pone il seguente quesito: Dica l’Ecc.ma Corte se territorialmente competente a conoscere della domanda di pagamento di una somma di danaro derivante da un contratto di compravendita sia a mente del combinato disposto degli artt. 1182 c.p.c., comma 3 e art. 20 c.p.c., il tribunale od anche il tribunale del luogo ove ha sede il creditore della prestazione pecuniaria”.

Va notato che la evidente omissione di specificazione; della prima alternativa non costituisce svista materiale facilmente emendabile, giacchè anche all’inizio di pag. 9 rigo secondo e terzo, nel trarre le conclusioni del ragionamento svolto in precedenza, il ricorso incorreva nella medesima omissione, che rende oscuro l’assunto anche nel motivo e non solo nel quesito. Il motivo appare in ogni caso inammissibile.

Esso infatti omette del tutto ogni riferimento alla concreta fattispecie, non evidenzia quale sia la ratio della decisione impugnata nè la critica a essa portata. Mette conto ricordare che il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i quali il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (Cass. 17108/07).

Secondo le Sezioni Unite (Cass 14682/07); “la formulazione del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio: perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della corte, in funzione nomofilattica. In altre parole, il quesito che il ricorrente è chiamato a formulare, per rispondere alle finalità della norma, deve esser tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso.

Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che il ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni. Nell’uno come nell’altro caso non potrebbe non pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso”.

Nella fattispecie in esame il quesito sopra riferito non risponde a tali requisiti, perchè, con ogni evidenza, esso non solo omette qualsiasi riferimento all’art. 1510 c.c., norma utilizzata dal tribunale per definire la questione di competenza, ma “non evidenzia in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi ed un qualche principio giuridico che il ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa”.

(SU cit.).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione al valore indeterminato della questione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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