Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10388 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 14/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12618-2015 proposto da:

P.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati RAIMONDO PUSATERI, FABIANO

LUCENTE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ARMIN WEIS, GERHART GOSTNER giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

BOLZANO, depositata il 17/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto, condanna

alle spese e statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato MARIO OCCHIPINTI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega.

Fatto

MOTIVI DI FATTO

Con atto di citazione del 5 maggio 2000, E.P. convenne il figlio del fratello, P.P., dinanzi al Tribunale di Bolzano chiedendone la condanna, previo accertamento della titolarità del diritto di comproprietà su un immobile edificato nel 1981 con il proprio fratello P.H., il rilascio del medesimo e il risarcimento del danno. Si costituì il convenuto, contestando la domanda ex adverso proposta e chiedendone il rigetto.

Con successivo atto di citazione del 4 novembre 2002 lo stesso ricorrente convenne in giudizio il fratello P.H. chiedendo l’accertamento dell’occupazione da parte dello stesso e la sua condanna al pagamento di una indennità per la occupazione abusiva. Si costituì P.H., contestò le domande proposte e chiese in via riconvenzionale l’accertamento della maturata usucapione della metà indivisa dell’immobile, previo accertamento che i lavori per la realizzazione delle stesso erano stati eseguiti a cura e a sue spese. In via subordinata, chiese l’accertamento che i lavori per la realizzazione dell’immobile erano stati eseguiti a sua cura e spese, lo scioglimento della comunione del diritto di superficie con attribuzione della proprietà a proprio favore, con riconoscimento a favore di E.P. del controvalore, al netto delle opere realizzate, del diritto di superficie della restante metà della soletta del primo piano (diritto ricevuto in donazione dalla comune madre e sulla quale era stato costruito un altro piano). In via di estremo subordine, chiedeva l’accertamento dei costi sostenuti per la realizzazione dell’immobile e la condanna del fratello al pagamento dell’accertando importo, anche a titolo di indebito arricchimento.

Con sentenza n. 940 del 2011 il Tribunale di Bolzano, riuniti i giudizi, dichiarò E.P. e P.H. comproprietari, ciascuno per metà, della porzione di immobile edificato sulla verticale della soletta del primo piano dell’edificio de quo, rigettò la domanda di usucapione, dispose lo scioglimento della comunione, con assegnazione dell’immobile a P.H. determinando il valore di conguaglio in Euro 380.000,00, oltre rivalutazione dal 20.11.2010 e condannò P. al pagamento di detto importo in favore di E., oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, condannò inoltre E. al pagamento in favore di P. delle maggiori spese sopportate da quest’ultimo nell’attività edificatoria dell’immobile quantificate nell’importo di Euro 12.000,00, oltre legali dal 31 dicembre 1991 al saldo e condannò infine P. al pagamento a titolo di risarcimento del danno l’importo di Euro 150,00 per ogni mese dal 1 marzo 2002 al giorno della sentenza, oltre rivalutazione e interessi e sull’importo così determinati gli interessi dal giorno della sentenza. Compensò integralmente le spese di lite e pose il costo della CTU a carico di entrambi i fratelli per la metà.

Con sentenza del 7 gennaio 2015 la Corte di appello di Trento, sull’appello proposto in via principale da H. e P.P. e su quello in via incidentale proposto da E.P., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, condannò H. P. al pagamento “al passaggio in giudicato della presente sentenza” in favore di E. dell’importo determinato a titolo di conguaglio, con gli accessori come da sentenza di primo grado, condannò altresì P.H. al pagamento in favore di E. dell’importo di Euro 500,00 al mese per il periodo dal 3.03.2002 al 24.10.2011, con gli interessi legali, oltre interessi legali “dal giorno della presente sentenza”, confermò, nel resto, la sentenza di primo grado e compensò integralmente le spese di appello tra le parti.

La sentenza è stata impugnata da P.H. con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso E.P.. Ha depositato memoria il ricorrente ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – Omesso esame delle prove – Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, condividendo l’impostazione del Tribunale in merito all’esame della propria domanda riconvenzionale (“finalizzata ad accertare l’ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione dell’appartamento, con condanna di E.P. al pagamento di tale importo anche a titolo di indebito arricchimento”), ha affermato che “nè in comparsa di risposta, nè in alcun altro atto processuale precedente la memoria istruttoria ha specificato (il convenuto) quale siano stati i lavori e/o i costi da esso asseritamente commissionati e sostenuti nella costruzione/ristrutturazione dell’alloggio”; pertanto, in violazione del generale principio di cui all’art. 115 c.p.c., la Corte di appello avrebbe limitato l’esame della domanda a quanto contenuto nella mera comparsa di risposta, omettendo ogni valutazione di tutti i fatti e documenti allegati alla memoria istruttoria.

2. Con il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 4, – motivazione apparente e/o manifestamente illogica – Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto che le prove assunte non sarebbero state idonee a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale per importi superiori a quelli riconosciuti all’attore. In particolare, si duole del fatto che la motivazione offerta dalla Corte di merito sarebbe “talmente avulsa dalle effettive risultanze istruttorie, sia documentali sia orali, da tradursi in una motivazione sostanzialmente apparente in quanto manifestamente illogica”. Secondo il ricorrente “del tutto illogico e privo di qualsiasi rilevanza ai fini del decidere” sarebbe il punto di motivazione in cui si afferma che dalle prove testimoniali assunte è emerso che alla edificazione dell’edificio ebbe a contribuire, con denaro proprio, la madre dei due fratelli in lite; sul punto, sottolinea il ricorrente che dal calcolo dei costi sopportati erano stati esclusi quelli relativi ad importi corrisposti dalla madre E.C. e che l’importo complessivo richiesto (di Euro 48.197,85) era il frutto del calcolo dei costi documentati da fatture (come analiticamente elencate in ricorso).

3. I motivi – da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione – sono inammissibili sia con riferimento ai plurimi profili di violazione di legge lamentati (art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 4), sia con riferimento ai diversi vizi di motivazione prospettati (omesso esame delle prove, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 e motivazione apparente e/o manifestamente illogica).

3.1. Quanto al vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, esso consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U. 05 maggio 2006, n. 10313, Rv. 589877).

Dalle argomentazioni svolte dal ricorrente risulta chiaro che la violazione del principio di disponibilità delle prove è stata lamentata attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa. Esse, in particolare, propongono nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata la sussistenza del danno lamentato. Essi attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di merito la quale, con valutazione insindacabile perchè riservata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto che nulla fosse stato allegato in comparsa di risposta ai fini dell’accertamento dei costi sostenuti per l’edificazione dell’immobile, essendosi limitato l’attuale ricorrente ad affermare che: “il convenuto di propria iniziativa decideva i lavori da eseguire, contattava le varie ditte con le quali stipulava i contratti; personalizzava, secondo i propri gusti l’appartamento e provvedeva anche al pagamento dei relativi corrispettivi per le opere che, man mano, venivano eseguiti nel corso degli anni” sebbene l’attore avesse riconosciuto nell’atto di citazione “di un eventuale diritto di credito, per avere anticipato maggiori oneri di spesa nell’attività edificatoria in argomento, purchè esso sia adeguatamente documentato”. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che – a fronte della dichiarazione dell’attore contenuta nell’atto di citazione di essere “pronto a corrispondere a P.H. l’importo di Euro 12.000,00” – sarebbe stato onere dello stesso convenuto prendere posizione nella comparsa di costituzione in ordine a tale offerte. Correttamente inoltre la Corte di appello ha ritenuto che i documenti prodotti con memoria istruttoria successiva fossero produzioni tardive condividendo sul punto la motivazione del giudice di prime cure.

Del tutto inammissibili, inoltre, risultano le doglianze di violazione dei principi, anche costituzionali, in tema di motivazione della sentenza, tenuto conto che il ricorrente confusamente si duole di un difetto motivazionale, genericamente lamentando l’apparenza e l’illogicità della motivazione.

3.2. Parimenti sono inammissibili i diversi vizi di motivazione prospettati.

In via generale è utile rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Hanno altresì chiarito che la nuova formulazione della richiamata norma, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 7 gennaio 2015 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Il ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame delle prove, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 e la motivazione apparente e/o manifestamente illogica, tuttavia nella sostanza lamenta in realtà l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello.

Nella vicenda in esame devono escludersi vizi riconducibili all’inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della mera apparenza) o all’incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), atteso che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali la documentazione tardivamente allegata fosse “in ogni caso” inidonea a comprovare le maggiori spese asseritamente sostenute da P. per la realizzazione del secondo e terzo piano dell’immobile di cui si controverte.

Inoltre il ricorrente non si adegua al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, limitandosi a proporre la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori – ad esempio lamentando la valutazione delle dichiarazioni testimoniali da cui era emerso che alla edificazione dell’edificio ebbe a contribuire, con denaro proprio, la madre dei due fratelli in lite – per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della nuova formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834).

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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