Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10388 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10388 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 16499-2009 proposto da:
LOJODICE OSCAR C.F. LJDSCR55H02A662W, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
da sè medesimo, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
928

I.N.P.S.

– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 20/05/2015

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIUSEPPE ‘OVINO, GIANNI GAVIOLI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4809/2008 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

25/02/2015

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega
GAVIOLI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.

TRANI, depositata il 24/07/2008 R.G.N. 7706/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7-24.7.2008 il Tribunale di Trani – Giudice del
lavoro accolse l’opposizione proposta dall’inps al precetto

notificatogli dall’avv. Lojodice Oscar, in qualità di distrattario,
relativamente al pagamento delle competenze giudiziali portate in
sentenza emessa dal Giudice del lavoro (relativa a procedimento
concernente tale Mazzilli Michele) e successive all’emissione del
titolo azionato.
Ritenuta la propria competenza, osservò il Giudicante che, essendo
stato corrisposto per intero l’importo di cui al titolo esecutivo di
riferimento, l’intimazione di pagamento era avvenuta quando ormai il
titolo esecutivo era venuto meno, cosicché solo tramite un nuovo
eventuale giudizio di cognizione sarebbe stato possibile accertare la
debenza delle competenze ,di cui si discuteva.
Avverso la suddetta sentenza, l’avv. Lojodice Oscar ha proposto
ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L’intimato lnps ha resistito con controricorso, assumendo che il
ricorrente aveva agito con colpa grave ed instando per la sua
condanna ai sensi dell’art. 385, comma 4, cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

h

..,

1.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di

plurime norme del codice di procedura civile, nonché vizio di
motivazione, deduce che, trattandosi di un credito personale (civile)
del procuratore distrattario e non di un credito di lavoro, non poteva
trovare applicazione il procedimento di cui all’art. 618 bis cpc.

3

f

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art.
474 cpc, nonché vizio di motivazione, si duole che la sentenza
impugnata avesse negato che il creditore procedente fosse munito di

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt.
112 e 474 cpc, nonché vizio di motivazione, si duole che la sentenza
impugnata non abbia considerato che, al momento della notifica
dell’atto di precetto, l’Inps era comunque debitore di una somma di
denaro per residuo credito per spese processuali.
2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366

bis cpc è

applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al
4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e,
quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata
è stata pubblicata il 24.7.2008.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere,
sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4

titolo esecutivo.

,
•,

Secondo l’orientamento di questa Corte, il

di diritto previsto

f

dall’art. 366 bis cpc deve consistere in una chiara sintesi logicogiuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,

formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od
affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco
l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU,
n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
I motivi del presente ricorso sono stati svolti per violazione di norme

processuali, vizio riconducibile ai paradigmi di cui all’art. 360, comma
1, nn. 3 e 4, cpc, e per vizio di motivazione, riconducibile al
paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cpc, ma sono tutti privi
sia dei quesiti di diritto che dei momenti di sintesi, onde devono
ritenersi inammissibili.
2.

L’art. 385, comma 4, cpc, su cui si fonda la richiesta di condanna

del ricorrente svolta dall’Inps, è stato abrogato dall’art. 46, comma
20, legge n. 69/09.
Peraltro deve escludersi che la proposizione di un ricorso fondato su
opzioni ermeneutiche astrattamente non implausibili, quand’anche
giuridicamente non condivisibili, configuri colpa grave della parte
ricorrente.

5

t

3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese, che liquida in euro 500,00 (cinquecento), di cui
euro 400,00 (quattrocento) per compenso, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015.

3

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