Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10388 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10388 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA

Data pubblicazione: 13/05/2014

+c_r.

sul ricorso 18227-2011 proposto da:
ROMANIELLO NICOLA RMNNCL64T14L2740, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 144, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO DI MATTEO (Studio Commerciale
Sorrentino), rappresentato e difeso dall’avvocato MAUTONE
TULLIO, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INA ASSITALIA SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 449/2011 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 23.3.2011, depositata il 06/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Gabriella Cataldo (per delega

avv. Tullio Mautone) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 18227 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

18227/2011

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte

risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale ex art.
33 co. 2 1. 10.10.1990 n. 287.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009)
Con unico motivo il ricorrente denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 1219, 1335, 2943 c.c. e 2697, c.c.,
115 e 116 c.p.c., violazione dell’art. 111 della
Costituzione; tutti in riferimento all’art. 360, 1 0 comma,
n.03) c.p.c. nonché vizio di motivazione, per interpretazione
illogica e contraddittoria del contenuto della lettera di
messa in mora del 27 aprile 2004, in riferimento all’art.
360, l ° comma, n. 05) c.p.c..
Il motivo è fondato.
Sono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità
i seguenti.
“L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i
suoi effetti ed, in particolare, l’effetto interruttivo della
prescrizione,

deve

essere

diretto

al

suo

legittimo

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d’Appello di Salerno in data 6.5.2011 in materia di

18227/2011

destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di
trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli
atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione
sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale,

anche sulla base della presunzione di recepimento fondata
sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del
destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne
avuta conoscenza senza sua colpa “(da ultimo Cass. 27.4.2010
n. 10058)”.
Inoltre, “L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del
debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione,
inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio
postale, si presume giunto a destinazione – sulla base
dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio
postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento – e
spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non
contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una
lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente
“( da ultimo Cass. ord. 24.6.2013 n. 15762 in un caso analogo
a quello oggetto del presente giudizio; nello stesso senso
Cass. ord. 23.6.2011 n.13877; Cass.ord. 7.4.2009 n.8409;
Cass.3.7.2003 n. 10536; Cass. 11.5.2006 n. 10849).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha giudicato gli atti
di messa in mora, in particolare la lettera datata 22.4.2004

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la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata

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inidonea ad interrompere il periodo di prescrizione
(decorrente dal 28.7.2000), non solo perché ” si riferisce ad
una pluralità di soggetti (tra cui l’odierno attore), ma,
soprattutto, non reca stampigliato il numero della

al giudice di verificare che proprio ad essa si riferisca
l’avviso di ricevimento, prodotto in copia fotostatica
dall’attore e datato 27.4.2004 (recante il numero attribuito
alla raccomandata dall’Ufficio postale)”.
Concludendo che ” In tali condizioni, non può ritenersi
dimostrato il necessario collegamento tra i due documenti e
dunque la tempestività della messa in mora_”.
Un tale conclusione è errata.
In primo luogo è irrilevante la circostanza che la lettera di
messa in mora del 22 aprile 2004 – inviata con racc. a r. n.
12301080959-9 dall’avv. Maria Gabriella Cataldo ad ma Assitalia spa – ricevuta in data 27 aprile 2004, fosse
sottoscritta anche da altri soggetti e non solo dall’odierno
ricorrente,contenendo tutti i dati identificativi del
rapporto contrattuale, al quale si riferiva la pretesa
risarcitoria in questione.
Ma il punto decisivo è che l’avvenuta produzione in giudizio,
sia della ricevuta di spedizione, (circostanza dedotta dal
ricorrente nel ricorso), sia di quella di ritorno (oltre che
della lettera di diffida del 22.4.2004) costituisce idonea

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raccomandata con la quale è stata spedita sicchè non consente

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prova, sia dell’invio, sia della ricezione della raccomandata
in ragione della presunzione logica che impone il
collegamento tra la ricevuta di spedizione in una certa data
di una raccomandata ad un certo destinatario e la ricevuta di

giorni attesta il ricevimento di una raccomandata da parte
del medesimo destinatario.
Inoltre, non pare sia stato efficacemente contestato, né la
conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte
dall’odierno ricorrente nel giudizio di merito, né il
destinatario ha dimostrato che il plico non contenesse alcuna
lettera al suo interno, ovvero contenesse lettera di
contenuto diverso da quello indicato dal mittente ”
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il
ricorrente è stato ascoltato in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza è cassata
e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in
diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

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ritorno pervenuta al mittente che a distanza di quattro

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P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa

Così deciso in Roma, il giorno 10 aprile 2014, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

composizione.

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