Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10387 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6201/2008 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. QUIRINO

VISCONTI 90, presso lo studio dell’avvocato SAMPERI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PASANISI Alfredo, PASANISI

BERNARDINO, giusta procura a margine dell’atto di citazione

introduttivo;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO DANTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANI Domenico, giusta mandato

a margine della memoria difensiva;

– controricorrente –

e contro

N.A.M., L.V., LE.VI., P.

R., N.G., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 282/2008 del TRIBUNALE di TARANTO del

20/11/07, depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

In una controversia relativa al trasferimento di beni immobili, P.G. ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Taranto M.F. nonchè N.A.M., V.L., Vi.Le., P.R., P.L. e N.G..

In data 6 febbraio 2008 il tribunale, accogliendo l’eccezione del M., si è dichiarato incompetente territorialmente in favore del tribunale di Bari. A tal fine ha osservato: a) che la domanda principale aveva ad oggetto l’esecuzione specifica ex art. 2932 di concludere il contratto di transazione stipulato il 14 luglio 1998, con il quale il M. aveva assunto in proprio nei confronti dei germani P. tutti gli obblighi (e i diritti) assunti nei loro confronti nel 1983 da L.T. deceduto nel (OMISSIS). b) che la competenza su detta domanda, avente natura personale, doveva essere regolata ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c., la cui applicazione, avuto riguardo al foro del convenuto e ai luoghi in cui l’obbligazione era sorta o doveva eseguirsi, conduceva al tribunale di Bari, nella cui circoscrizione si trovava la cittadina ((OMISSIS)) in cui erano siti gli immobili e si era svolta la vicenda contrattuale. C) Che erano irrilevanti, ai fini della competenza, sia le richieste di riconoscimento delle scritture private ex art. 215 c.p.c., aventi funzione meramente strumentale, sia la stipula in Taranto del contratto originario L.- P., avente solo “rilievo indiretto”, giacchè oggetto della domanda principale era la transazione del 1998.

P.G. ha proposto ricorso per cassazione per regolamento di competenza, notificato il 29 febbraio 2008. M. ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il primo quesito mira ad affermare che accanto alla azione di adempimento all’obbligo di contrarre si era manifestata la necessità della contestuale proposizione di domande di riconoscimento delle sottoscrizioni della scrittura posta a fondamento della domanda e che ciò avrebbe concretato un litisconsorzio comprendente l’obbligato a contrarre e i firmatari, con conseguente possibilità di scelta dell’attore tra uno qualsiasi dei fori dei convenuti.

Il motivo non coglie nel segno. Il tribunale di Taranto ha bene messo in evidenza che unico obbligato in relazione all’azione personale (Cass 12978/04; 9636/98) ex art. 2932 c.c., è il proprietario che deve trasferire il bene e che le domande di riconoscimento ex art. 215 epe delle scritture private, da intendere rettamente come procedimento di verificazione di esse, avevano funzione meramente strumentale, ditalchè non erano idonee a spostare la competenza territoriale. Tali affermazioni sono corrette (oltre a Cass. 4651/79 citata in sentenza, cfr. Cass. 5599/86), se si pon mente alla circostanza che neppure in sede di ricorso parte ricorrente individua una domanda autonoma proposta nei confronti di soggetti diversi dal M.. Contro quest’ultimo soltanto sono indirizzati i capi 4, 5 e 6. Strettamente funzionali a queste domande sono la richiesta di verificazione delle scritture e quella di individuazione dei beni da trasferire, che non hanno la dignità di autonoma domanda. Così formulate le domande, – e indipendentemente dalle intenzioni inespresse dell’istante – la evocazione in giudizio degli altri soggetti, pur non apparendo palesemente abusiva, come il ricorso si preoccupa di evidenziare, non vale tuttavia a conferire a costoro la qualità di convenuti, cioè di destinatari di una richiesta di accertamento autonomo avente efficacia di giudicato, ditalchè non vale a spostare la competenza.

A identica conclusione in ordine alla competenza si deve pervenire con riguardo al secondo motivo, che lamenta violazione dell’art. 20 c.p.c., in relazione agli artt. 1326 e 1268 c.c.. Il ricorrente sostiene che allorquando l’attore agisca per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale nei confronti del delegato o dell’accollato dell’obbligazione, il luogo di stipulazione dell’originario contratto concreta una delle competenze territoriali alternative ex art 20 c.p.c.. Il quesito non trova riscontro nella fattispecie esaminata. Risulta dalla sentenza impugnata che tra le parti non intervenne soltanto una assunzione di obblighi contrattuali nelle forme della delegazione o dell’accollo di un debito, ma una vera successione nel contratto, tanto che l’area che L.T. aveva ricevuto dai germani P., e su cui M. doveva edificare le unità immobiliari, era stata trasferita formalmente al M.. Bene ha giudicato pertanto il tribunale di Taranto, allorchè ha ritenuto che unica fonte delle obbligazioni di cui si chiedeva la esecuzione era, nei rapporti ormai esclusivi P.- M., l’atto stipulato nel 1998, restando indifferente ai fini della competenza l’originario contratto P.- L..

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la declaratoria di competenza del tribunale di Bari, con termine di giorni 90 per la riassunzione. Le spese di questo procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Bari con termine di giorni 90 per la riassunzione. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore del resistente M. delle spese di questo procedimento, liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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