Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10387 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 14/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12467-2015 proposto da:

D.G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GALLETTI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AIR CHINMA LIMITED, in persona del legale rappresentante SHAO YANG,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 161,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FOGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BOURSIER NIUTTA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALITALIA CAI PA

– intimata –

avverso la sentenza n. 1443/2014 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata

il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei primi

due motivi (sent. n. 26972/08, PARAGRAFO 4.6; regolamento

comunitario 261/04 e convenzione di Montreal); rigetto del 3^

motivo;

udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI;

udito l’Avvocato FILIPPO DI PEIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 novembre 2014 IL Tribunale di Savona ha accolto l’impugnazione proposta da Air China Ltd avverso la decisione n. 828 del 2012 del Giudice di pace della stessa città con cui era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti da D.G.C..

Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – ha ritenuto applicabile al caso di specie la Convenzione di Montreal e non il regolamento dell’Unione Europea n. 261/2004 e, motivando sulla mancata prova del danno subito dalla ricorrente quale passeggero in ragione del pur grave ritardo del volo (OMISSIS), ha ritenuto di respingere la domanda di risarcimento.

La sentenza è stata impugnata da D.G.C. con ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso Air China Ltd.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19 e 22 Convenzione di Montreal in relazione al mancato riconoscimento del danno morale in ipotesi di prolungato ritardo aereò) la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia dato applicazione a quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, escludendo erroneamente la configurabilità di un danno non patrimoniale in caso di ritardo aereo. In particolare, la ricorrente contesta l’assunto del Tribunale che, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di danno non patrimoniale, ha, tra l’altro, affermato: “E’ infatti noto che non si impone più, a chi invoca il risarcimento di una danno non patrimoniale, di inquadrarlo in una determinata categoria (…) ma ciò non significa poter pretendere il riconoscimento (e la conseguente liquidazione equitativa del danno) affermando di avere avuto un generico disagio. La medesima sentenza (Cass. S.U. 26972 del 15.11.2008), infatti, pone limiti al risarcimento del danno non patrimoniale che può essere riconosciuto solo se vi sia un espresso riconoscimento di legge”. L’affermazione del Tribunale sarebbe erronea perchè non terrebbe conto di quanto disposto dalla Convenzione di Montreal che riconosce il diritto del passeggero ad ottenere il risarcimento del danno morale in ipotesi di prolungato ritardo aereo e che prevede la prova liberatoria a carico del vettore aereo ove dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitarlo (artt. 19 e 20). Aggiunge la ricorrente che Air China non avrebbe assolto al richiamato onere probatorio “limitandosi a sostenere di aver effettuato delle riparazioni per dei guasti occorsi all’aereo mobile dopo che era decollato una prima volta” e tenuto conto che l’unico documento prodotto dalla Compagnia area sarebbe inutilizzabile, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, poichè documentazione interna predisposta unilateralmente; viceversa, la ricorrente avrebbe in primo grado fornito prova documentale e testimoniale del danno subito ovvero ” dei disagi, della fatica, dei paterni dei timori, delle preoccupazioni e dell’ansia patiti a causa del ritardo e degli inadempimenti posti in essere da Air China”. Conclude la ricorrente insistendo nel ritenere la liquidazione del danno effettuata dal giudice di prime cure “coerente e ben motivata”.

2. Con il secondo motivo (“Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 11, 32 e 117 Cost. in relazione al mancato riconoscimento del danno morale in ipotesi di prolungato ritardo aereò la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto dimostrata “una concreta lesione in capo all’attrice di un diritto costituzionalmente tutelato”.

3. I motivi – da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione – sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U. 05 maggio 2006, n. 10313, Rv. 589877).

Dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa del tutto conformi (cfr. in una fattispecie del tutto simile, Cass. 31 marzo 2016, n. 19642). Esse, in particolare, propongono nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata la sussistenza del danno lamentato. Essi attengono dunque a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal tribunale, il quale, con valutazione insindacabile perchè riservata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova del danno lamentato.

4. Dalla inammissibilità dei primi due motivi, discende l’assorbimento del terzo (“Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: mancata estensione automatica della domanda attorea ( D.G.) nei confronti del terzo (Alitalia) e conseguente mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento comunitario 261/041 con cui la ricorrente, premesso che nel caso in esame Air China aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del terzo Alitalia al fine di sentirne dichiarare l’esclusiva responsabilità in relazione alle proprie domande, lamenta che il giudice di merito, riformando la sentenza del giudice di pace e respingendo la domanda, ha omesso di dare applicazione al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del regolamento comunitario 261/04 in virtù dei quali in caso di ritardo aereo superiore alle 4 ore, per una tratta superiore a 3500 Km, il passeggero ha diritto tra l’altro ad un risarcimento minimo pari ad Euro 600,00, regolamento applicabile alla fattispecie in esame in quanto il biglietto era stato acquistato da un vettore comunitario (Alitalia), prevedeva quale aereoporto di destinazione un aeroporto comunitario ((OMISSIS)) e il ritardo era stato pari a 16 ore.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano in complessivi Euro 2000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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