Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10387 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10387 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 16187-2009 proposto da:
NAVACH MASSIMO C.F. NVCMSM63C16A662R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e
difeso da se stesso, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
925

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
4

Data pubblicazione: 20/05/2015

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE IOVINO, GIANNI GAVIOLI, giusta delega in
calce alla copia notificata del ricorso;

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 95/2009 del TRIBUNALE di TRANI,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato MASSIMO NAVACH;
udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega
GAVIOLI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.

depositata il 26/01/2009 r.g. 6223/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13-26.1.2009 il Tribunale di Trani – Giudice del
lavoro accolse l’opposizione proposta dall’Inps al precetto

notificatogli dall’avv. Navach Massimo, in qualità di distrattario,
relativamente al pagamento delle competenze giudiziali portate in
sentenza (relativa a procedimento di natura assistenziale
concernente tale Damore Michele) e successive all’emissione del
titolo azionato.
Ritenuta la propria competenza, essendo stato il titolo in relazione al
quale era stato intimato il precetto pronunciato dal Giudice del
lavoro, osservò il Giudicante che l’assunto del precettante, secondo
._

cui dalla doppia notifica del medesimo titolo esecutivo sarebbe
scaturito il doppio pagamento dei diritti successivi all’emissione della
sentenza, era palesemente assurdo, illogico e privo di fondamento
giuridico.
Avverso la suddetta sentenza, l’avv. Navach Massimo ha proposto
ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L’intimato Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di

norme di diritto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, si
duole che la sentenza impugnata, in relazione alla questione della
competenza, non abbia riconosciuto che l’opposizione al precetto
avrebbe dovuto essere trattata dinanzi al giudice ordinario e con il
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rito ordinario.

3
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s’

1.1 Il suddetto motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni:
a) perché lo svolto quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cpc
(applicabile tallone temporis alla presente controversia), non enuncia

natura del credito azionato in executívis, non essendo ammissibile
che la corretta formulazione del quesito di diritto debba essere
ricavata dal giudice per via di interpretazione (cfr, ex plurimis, Cass.,
SU, 20360/2007);
b) perché, pur denunciando un error in procedendo, è stato
formulato con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, anziché in
relazione al n. 4, né potendo il mezzo essere considerato
sostanzialmente riferibile a tale ultima ipotesi, stante il difetto di
qualsivoglia deduzione sulle conseguenze, in ordine alla nullità del
procedimento e della sentenza, che sarebbero consequenziali alla
denunciata inosservanza delle norme processuali.
Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che nella
specie non sono ravvisabili nullità procedimentali e della sentenza
impugnata, trovando applicazione il principio secondo cui la
questione relativa all’attribuzione di una controversia nell’ambito di
uno stesso ufficio alla cognizione del giudice del lavoro o a quella del
giudice ordinario, riguarda un problema di cosiddetta competenza
interna, non di competenza in senso proprio, in quanto il primo non è
un giudice specializzato in senso tecnico, bensì un giudice ordinario
(cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 1238/1994; Cass., n. 3883/2000).

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la regula iuris, in tema di competenza, consequenziale alla asserita

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,

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione di
norme di diritto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc,
denuncia nullità della sentenza per mancanza, quanto al merito, dei

requisiti minimi di motivazione.
2.1 L’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, anziché al

n. 4, può in questo caso essere superato, essendo stata
espressamente dedotta, nello svolgimento del mezzo, la nullità della
sentenza impugnata.
Il motivo é tuttavia infondato, posto che la motivazione svolta, nei
termini già indicati nello storico di lite, appare esaustiva delle ragioni
del decidere rispetto alle premesse fattuali a cui accede, vale a dire
la pretesa del precettante al doppio pagamento dei diritti successivi
alla emissione della sentenza per effetto della doppia notifica del
medesimo titolo esecutivo.
3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vizio di
motivazione, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cpc, si duole
che la sentenza impugnata abbia indicato nella “doppia notifica del
medesimo titolo esecutivo” l’unica circostanza fattuale posta a base

del dedotto rapporto, non considerando che, in conseguenza dei
diversi diritti riconosciuti, si erano costituiti due titoli autonomi e
distinti, necessitanti differenti notifiche per l’esecuzione della fase
prodromica a quella esecutiva.
3.1 Osserva la Corte che il 1S1Tio di diritto previsto dall’art. 366 bis

cpc deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della
:-

questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in

4

5

7

•••

termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad
esso si dia, discenda in modo univoco raccoglimento od il rigetto del
gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la

motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n.
20603/2007).
Il motivo all’esame è stato svolto per vizio di motivazione, ma non
contiene il momento di sintesi idoneo a circoscrivere i pretesi vizi
motivazionali, mentre, per quanto eventualmente riferibile a
violazione di norme di diritto (peraltro neppure indicate), non
contiene il prescritto quesito.
Il mezzo è quindi inammissibile.
4.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate con riferimento all’attività processuale
effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 300,00 (trecento), di cui euro 200,00
(duecento) per compenso, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015.

censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria

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