Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10387 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 12/05/2011), n.10387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno d’imposta 1993, con il quale era stato accertato un maggior reddito da partecipazione, corrispondente alla quota del 50% detenuta nella s.n.c. Albergo Marconi di Marconi Plinio e C., in conseguenza del fatto che la suddetta società, avendo aderito alla proposta di accertamento con adesione per anni pregressi D.L. n. 564 del 1994, ex art. 3, convertito in L. n. 656 del 1994, aveva definito un maggior reddito, mentre tale definizione non era stata da lui effettuata. Eccepiva l’avvenuta prescrizione, il difetto di motivazione ed il mancato assolvimento dell’onere della prova.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Contro tale sentenza l’ufficio proponeva appello per violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis e per difetto di motivazione.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia. Il contribuente non controdeduce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che il contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. L’Agenzia deduce, ex art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 convertito in L. n. 57 del 1997, e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis, 42, 43. Deduce che l’intervenuta definizione dell’accertamento con adesione da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti dei soci che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata e che il D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, concesse solo ai contribuenti una riapertura dei termini per fruire delle agevolazioni di cui alla L. n. 656 del 1994, art. 3.

2.1 La censura è inammissibile in virtù del principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. 7626 del 2010; n. 389 del 2007; n. 20118 del 2006) che ritiene che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronuncia – non solo che ciascuna di esse abbia tonnato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le tonsure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza “in toto”, o in un suo singolo capo, “id est” di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche a una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni.

2.2 Nel caso di specie il giudice a quo ha fondato il rigetto dell’appello proposto dall’ufficio su di una triplice ratio decidendi, ovvero la nullità dell’avviso di accertamento impugnalo sia per l’intervenuta decadenza dell’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria, sia per l’inadeguatezza della motivazione dell’atto impositivo, sia per la fondatezza della tesi sostenuta dal contribuente ed accolta già dal primo giudice.

il ricorso in esame,invece, con il motivo sopra riportato censura solo tale ultimo decisum, ma non tocca assolutamente le altre ratio decidendi, come sopra indicate.

“Tanto comporta la palese inammissibilità del ricorso, per diletto di interesse.

3. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA