Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10386 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5182/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.E.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2006 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO del

17.2.06, depositata il 27/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 27 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da M.E.I. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo alle sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Riteneva che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento non desse garanzia di attendibilità, a causa della mancanza di certificazione dell’operazione di taratura secondo le norme UNI 30012.

Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 2 febbraio 2007. Parte opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il ricorso con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme regolamentari di esecuzione.

Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale e comunitario di taratura. Con il terzo motivo è denunciato il vizio di motivazione in ordine all’aserito difetto di funzionamento connesso alla mancanza di taratura periodica.

Le censure sono fondate. Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito (in particolare, Cass. 29333/08).

Il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui avrebbe ermeticamente espresso la tesi dell’impossibilità di uso di apparecchi omologati ante L. n. 214 del 2003, pur se gestiti autonomamente dalle forze di polizia. Il motivo è assorbito nei precedenti, poichè in realtà la trattazione della sentenza non individua un argomento aggiuntivo di illegittimità della sanzione, ma ricollega comunque la omologazione alla necessità della taratura, smentita dalla normativa vigente.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Lagonegro per il nuovo esame in relazione ai motivi accolti e per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure.

Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di Lagonegro, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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