Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10386 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10386 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 18058-2014 proposto da:
DATACOMPANY S.R.L. P.I. 02254101203, WEMAY S.R.L. P.I.
02570300356, in persona dei legali rappresentanti

212

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE
NINNO, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO
DEL PUNTA, ANDREA DE CESARIS, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
GAUDINO

ANNA

MARTA

C.F.

GDNNMRRT0A61E155C,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18

Data pubblicazione: 20/05/2015

-

,

nr

(TEL. 06.37515411), presso lo studio dell’avvocato
UMBERTO RICHIELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO ANTICHI, giusta delega in
,

atti;
– controricorrente –

di FIRENZE, depositata il 09/05/2014 r.g.n. 1113/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DE CESARIS ANDREA e DEL PUNTA
RICCARDO;
udito l’Avvocato ANTICHI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, assorbimento degli
altri.

a

avverso la sentenza n. 468/2014 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 maggio 2014 la Corte d’appello di Firenze, in riforma
della sentenza del Tribunale di Grosseto del 6 novembre 2013, ha
dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 2 maggio 2012 dalla
Datacompany s.r.l. a Gaudino Anna Maria con le conseguenze

pronuncia rigettando l’eccezione preliminare relativa alla mancata
)
osservanza della specificità dei motivi dtliimpugnazione di cui all’art. 434
cod. proc. civ. considerando che il ricorso in appello, sotto forma di
reclamo, contiene, infatti, tutti gli elementi utili ad individuare le specifiche
censure mosse alla sentenza di primo grado e gli elementi di fatto e di
diritto dedotti a supporto delle modifiche che la reclamante ha inteso
apportare alla pronuncia del Tribunale. Nel merito la Corte d’appello ha
ritenuto il licenziamento in questione ritorsivo sulla base di telefonate
registrate e trascritte dalle quali emerge che il licenziamento stesso è stato
determinato dalle pretese economiche della lavoratrice in relazione al suo
rapporto di lavoro.
La Datacompany s.r.l. e la Wemay s..r.I., quale successore a titolo
particolare nel rapporto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., hanno proposto
ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.
Resiste la Gaudino con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta, ex art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. come riformulato dalla lett. c bis) del
comma 1 dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 134 del 2012, e difetto di motivazione per omesso esame
i

reintegratorie e risarcitorie di legge. La Corte territoriale ha motivato tale

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che l’atto di
appello dovrebbe contenere l’indicazione delle parti del provvedimento che
si intende censurare, l’indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione di legge, circostanze queste che non erano contenute nell’atto di

ad una generica motivazione di rigetto dell’eccezione.
Con il secondo motivo si assume violazione degli ara. 112, 329, 434 e
437 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. In particolare si lamenta
che l’appellante non avrebbe censurato la parte della sentenza di primo
grado che aveva escluso il motivo ritorsivo del licenziamento impugnato,
per cui il giudice dell’appello avrebbe deciso su questione a lui non
sottoposta.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 604
del 1966, dell’art. 5 della legge 300 del 1970, dell’art. 3 della legge n. 108
del 1990 in relazione all’art. 1345 cod. civ. ed all’art. 2697 cod. civ. ex art.
360, n. 3 cod. proc. civ., ed in ogni caso vizio di motivazione per omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione fra le parti ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si
assume che la Corte d’appello avrebbe ritenuto esistente il processo di
riorganizzazione aziendale formalmente posto a fondamento del

appello, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarlo e non limitarsi

licenziamento, tanto da ritenere che le pretese economiche della lavoratrice
fossero collegate a tale processo.
Con il quarto motivo si lamenta ulteriore violazione degli artt. 4 e 5 della
legge n. 604 del 1966, dell’art. 5 della legge 300 del 1970, dell’art. 3 della
legge n. 108 del 1990 in relazione all’art. 1345 cod. civ. ed all’art. 2697
cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., ed in ogni caso vizio di
motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
2

g

stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In
particolare si contesta che possa costituire motivo ritorsivo l’avere ritenuto
incompatibile le pretese economiche di una dipendente con

il

mantenimento del rapporto di fiducia con la medesima.
Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e

vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alla considerazione
data alle telefonate intercorse fra la lavoratrice ed un soggetto estraneo
all’azienda.
Il primo motivo non è fondato. Questa Corte ha recentemente avuto modo
di esaminare la questione interpretativa conseguente all’introduzione della
modifica apportata all’art. 434 primo comma cod. proc. civ. nel testo
introdotto dall’art. 54 c. 1 lett. e) bis del d. 1 . 22 giugno 2012 n. 83, conv.
nella L. 7 agosto 2012 n. 134, affermando che tale norma, in coerenza con
il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc.
civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso
contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni
dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo
chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il
appellatum, e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con
riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma
anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo
qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le
ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dai primo Giudice ed
esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche
della statuizione censurata chieste dalla parte.
3

dell’art. 2697 cod. civ. ex art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., ed in ogni caso

,
,

Occorre a questo punto rilevare che con il motivo di ricorso con il quale si
lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 I. c. cod. proc. civ.,
si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da
cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di
merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360

discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti
processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato
orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores
in procedendo del giudice di merito, la Corte di Cassazione è anche giudice
_
del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass. n. 24481 del 2014, Cass.
n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass.
n. 6526 del 2002).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, a composizione di un
contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che ove i vizi
del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto
alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come
avviene nel caso che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il
modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimità non
deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità
della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è
investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti
sui quali il ricorso si fonda. Affinché questa Corte possa riscontrare
mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario
comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto
processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni
contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,
cod. proc. civ. (Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n.
896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.).
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comma 1) n. 4 c.p.c. Poiché in tali casi il vizio della sentenza impugnata

Alla luce di tali principi appare corretta la sintetica affermazione contenuta
nella sentenza impugnata )secondo cui il ricorso in appello, sotto forma del
reclamo, contiene tutti gli elementi utili ad individuare le specifiche
censure mosse alla sentenza di primo grado e gli elementi di fatto e di
diritto dedotti a supporto delle modifiche che la reclamante ha inteso

aveva ritenuto di escludere il motivo ritorsivo e l’esistenza della giusta
causa del licenziamento in questione, valutando gli elementi di prova
raccolti in senso sfavorevole alla ricorrente sia riguardo al progetto di
riorganizzazione ed alle pretese economiche della lavoratrice, sia riguardo
all’obbligo di repechage. La Gaudino con l’atto di appello, sotto forma di
reclamo, ha lamentato la valutazione operata dal primo giudice, riferendo
gli elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre alla diversa
conclusione del carattere ritorsivo del licenziamento e, conseguentemente,
alla sua dichiarazione di illegittimità, al mancato assolvimento dell’obbligo
di repechage, alla mancata dimostrazione della negativa condizione
economica dell’azienda. In altri termini l’allora appellante ha censurato la
valutazione fatta dal primo giudice sulla base di precisi elementi di fatto
debitamente e dettagliatamente riferiti e contenuti nell’atto di appello,
proprio all’evidente fine di dimostrare l’erroneità del provvedimento del
giudice di primo grado. Deve dunque concludersi che il ricorso in appello
è stato correttamente strutturato, in relazione a ciascuna delle censure
attinenti la ricostruzione del fatto e/o la violazione di norme di diritto,
sviluppate dall’impugnazione, cui ha fatto seguito l’indicazione analitica
delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte dall’appellante e della
loro rilevanza al fine di confutare la soluzione censurata.
Parimente infondato è il secondo motivo con cui si lamenta un vizio di
ultrapetizione della pronuncia impugnata che ha affermato il carattere
ritorsivo del licenziamento in questione, senza esservi alcuna censura sul
5

apportare alla pronuncia di primo grado. In effetti il giudice di primo grado

t

punto. A tale riguardo si richiama quanto riferito riguardo al primo motivo
di ricorso circa la dettagliata esposizione dell’allora appellante a sostegno
della pronuncia di primo grado che aveva escluso il carattere ritorsivo del
licenziamento. La Gaudino nell’atto di appello ha dettagliatamente esposto
le circostanze di fatto che, a suo dire, proverebbero il motivo ritorsivo in

appello che, evidentemente, intende ribadire la assenza di una specifica
impugnazione della sentenza impugnata che, per quanto detto trattando il
primo motivo, non è richiesta nel senso inteso dall’attuale ricorrente.
Il terzo motivo investe un accertamento di fatto riguardo alla
riorganizzazione aziendale della società attuale ricorrente e si pretende una
diversa valutazione degli elementi istruttori considerati dal giudice
dell’appello che, dal canto suo, ha dato conto del suo convincimento con
motivazione congrua e logica con la riproduzione analitica di brani di
conversazioni telefoniche dalle quali ha ricavato l’esistenza di tale
riorganizzazione ed il suo collegamento con le richieste economiche della
Gaudino e con il suo successivo licenziamento.
Il quarto motivo è pure infondato. La Corte territoriale ha correttamente
motivato al riguardo, valutando la prova costituita dalla conversazione
telefonica della Gaudini con la Menichetti, nel senso del collegamento tra il
licenziamento e le pretese economiche dei quest’ultima (vedi l’espressione
riferita dalla Menichetti “l’azienda non può investire in una persona che per
parlarci ha bisogno di un avvocato”). In questa sede di legittimità non è
possibile rivisitare il giudizio motivato operato dal giudice dell’appello.
Il quinto motivo è parimente infondato. E’ del tutto irrilevante la qualità
dell’interlocutrice delle telefonate poste a fondamento della decisione
impugnata nell’accertare il motivo ritorsivo del licenziamento.
Evidentemente la Corte territoriale ha tratto motivi di convincimento dal
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questione, tanto che appare anche di difficile comprensione tale motivo di

contenuto di dette conversazioni telefoniche indipendentemente dalla
qualità di dipendente o meno della interlocutrice Menichetti soggetto
evidentemente influente nella società datrice di lavoro tanto da esprimersi
in nome di questa preannunciando il licenziamento della Gaudino.

pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condannkricorrential pagamento delle spese di giudizio che liquida in €
100,00 per esborsi, oltre C 4.000,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte denti_ ricorrenti
principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 11 febbraio 2015.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al

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