Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10386 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7954/2019 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato MINACAPILLI Lia;

– ricorrente –

contro

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto depositato in data 16.1.2019, ha rigettato la domanda di I.B., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal paese di origine per il timore di essere ucciso dai suoi concittadini per la fatwa lanciata contro di lui dal capo del villaggio per la falsa accusa di aver arato il terreno del cimitero locale).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione I.B. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il Collegio dispone che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Contesta il ricorrente la valutazione in fatto effettuata dal Tribunale sulla situazione di violenza esistente nel paese d’origine del richiedente, e ciò sul rilievo che il territorio (OMISSIS), e, in particolare, la regione del (OMISSIS), non sarebbe sicuro ed idoneo a garantire i diritti umani essenziali del ricorrente.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di una fonte internazionale qualificata, come il rapporto EASO 2018, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in (OMISSIS) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe omesso l’esame dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, non riconoscendo a tal fine la situazione di instabilità ed i frequenti scontri etnici e politici in (OMISSIS).

Inoltre, il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità.

4. Il motivo è inammissibile.

A fronte della precisa affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui non era stata allegata dal ricorrente alcuna specifica situazione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente il rischio, in caso di rimpatrio, di non poter godere dei diritti fondamentali a causa dei frequenti scontri etnici, politici e religiosi, senza correlare tale affermazione alla propria condizione personale.

La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in relazione alla inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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