Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10385 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5123/2007 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MIELE NAZZARENO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SENESE Francesco, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 109630/2006 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

6.2.06, depositata il 15/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Napoli con sentenza del 15 febbraio 2006 respingeva l’opposizione proposta da C.A. avverso il comune di Napoli per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) relativo a violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 gennaio 2007; il comune è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale, in difformità dalla scheda di valutazione, ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Preliminarmente va rilevato che l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è avvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza; ove, per contro, la S.C. ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta fondatezza, e viceversa (Cass. 1255 e 6382/2007).

In secondo luogo va dato atto che la notifica dell’avviso di udienza al difensore del ricorrente è stata effettuata in cancelleria, atteso l’esito negativo della prima notifica presso il domiciliatario avv. Miele, trasferitosi senza comunicare alla cancelleria il nuovo recapito.

Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, gli artt. 200 e 201 C.d.S., l’art. 180 C.d.S. e l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene che la sentenza non avrebbe affrontato la vera causa petendi dell’opposizione, costituita dalla mancata conoscenza – in capo all’opponente – del verbale del 4 aprile 2005, con cui sarebbe stata effettuata l’intimazione ad esibire la patente di guida, intimazione asseritamente trasgredita e colpita dal verbale di contestazione della violazione dell’art. 180, datato 9 giugno 2005.

Assume che la conoscenza del primo verbale era presupposto indispensabile del secondo. Il ricorso non coglie nel segno.

Va in primo luogo esclusa ogni violazione di legge, poichè la sentenza non ha negato la necessità della preventiva contestazione dell’intimazione ad esibire i documenti, nè ha ribaltato gli oneri probatori sul punto. Tanto meno ha omesso di pronunciarsi sulla questione posta.

La sentenza, consapevole che la prima intimazione era “presupposto dell”ingiunzione pecuniaria opposta”, afferma infatti che il ricorrente aveva avuto conoscenza dell’intimazione e che ciò risulta dal ricorso in cui l’istante “riporta e conferma le circostanze dell’accertamento contestatogli di persona, così come risulta dal verbale opposto”.

Cuore della decisione è quindi l’affermazione che l’intimazione sarebbe stata fatta personalmente al trasgressore (come normalmente peraltro avviene quando si procede al fermo di un automobilista sprovvisto di documenti, cui si intima di esibirli entro trenta giorni al Comando della forza di polizia verbalizzante) e si aggiunge che ciò risulterebbe anche dal verbale opposto, atto “assistito dall’efficacia probatoria ex art. 2700 c.c.”.

Per smentire tale affermazione, il ricorrente avrebbe dovuto in primo luogo denunciare uno specifico vizio di motivazione, cosa che non ha fatto, atteso che il riferimento marginale all’art. 360 c.p.c., n. 5, non ha di mira la non veridicità di questa affermazione o l’assenza nel verbale opposto della premessa circa l’avvenuta intimazione fatta “di persona”. In secondo luogo il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deducendo l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita erronea valutazione di un atto documentale, aveva l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detto atto nel ricorso – la risultanza che egli asseriva essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio menzionato, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06). Tale trascrizione è stata omessa.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimato ente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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