Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10385 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10385 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 5015-2009 proposto da:
NUOVE ACQUE S.P.A. c.f. 01616760516, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO
2015

DEL PUNTA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

963
contro

DI SCALA ALDO DSCLDA65R12A390V, MEAZZINI DANILO
MZZDNL54B01B693T, VALENTINI CLAUDIO VLNCLD55H10II55J,

Data pubblicazione: 20/05/2015

ESTULLI

IVO

STLVI052C20A390Z,

MARCANTONI

MARCO

MRCMRC57S29A390E, BILLI MAURO BLLMRA60A18C319Y,
ZAMPONI GABRIELLA ZMPGRL56D65A390V, SBRAGI ROBERTO
FMULCN68E28F592Z, NOCENTINI VITTORIO CEBDNA49A23F592B,
NICCHI CLAUDIO NCCCLD57H28A219E, GALLORINI LUCIANO

MAURIZIO GROMRZ63H14A390U, FEI LUCIANO
U
FEILCN52A26A390L, ROSSI ALESSANDRO RSSLSN66P11A390M,
GORETTI MAURO GRTMRA44L12A291Z, tutti domiciliati in
ROMA,

PIAZZA

CAMERINO

15,

presso

lo

studio

dell’avvocato ROMOLO GIUSEPPE CIPRIANI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
BORRI, giusta delega in atti;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 219/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 15/02/2008 R.G.N. 1307/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DEL PUNTA RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

GLLLCN62L31A390W, PIERI ROBERTO PRIRRT6OTO9I99IP, GORI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 febbraio 2008 la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 14 aprile 2006 con la
quale è stato dichiarato il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe quali
contro ricorrenti, a che gli scatti di anzianità che loro competono, ai sensi

Acque S.p.A., determinati con riferimento al contenuto normativo di tale
contratto collettivo ma con decorrenza dalla data della loro effettiva
assunzione da parte del Comune di Arezzo, con la conseguente condanna
della società Nuove Acque al pagamento delle differenze rispetto al
trattamento praticato dal maggio 1999 in poi. La Corte territoriale ha
motivato tale pronuncia richiamando il principio indicato dall’art. 2112
cod. civ. in materia di cessione di azienda, relativo al mantenimento dei
diritto maturati nel rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente,
principio derogabile solo con legge speciale, né rileva la questione
dell’irretroattività delle previsioni contrattuali a tutela dei diritti quesiti in
quanto i lavoratori in questione si sono limitati ad invocare il loro diritto
all’anzianità maturata nel periodo di durata del rapporto alle dipendenze
della cedente.
La Nuove Acque s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza articolato su quattro motivi illustrati da memoria.

del CCNL Federgasacqua siano, dalla data del loro passaggio alle Nuove

Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della
Legge Regionale (Toscana) 4 aprile 1997, emanata in virtù dell’art. 12,
comma 3, legge delega 5 gennaio 1994, n. 36; nonché dell’art. 34 del d.lgs.
3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall’art. 19 d.lgs. 31 marzo 1998, n.

À

m

80, trasfuso poi nell’art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165. e dell’art.
2112 cod.civ., ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la
disciplina legale di cui all’art. 2112 cod. civ. sarebbe stata derogata dalla
suddetta disciplina legale speciale regionale.
Con il secondo motivo si assume insufficiente motivazione su un fatto

controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con
riferimento all’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge con
riferimento agli artt. 2112 cod. civ. e 39 CCNL 17 novembre 1995 per i
dipendenti delle imprese di pubblici servizi, del gas, dell’acqua e vari. In
particolare si assume che la previsione contrattuale riguardante l’anzianità
di servizio non potrebbe comunque essere applicata retroattivamente, ex
art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di legge
con riferimento agli artt. 2112 e 1362 e seguenti cod. civ. ex art. 360, n. 3
cod. proc. civ. deducendosi la legittima deroga alla previsione contrattuale
che ha derogato all’art. 2112 cod. civ. in considerazione della previsione di
un trattamento complessivamente migliore per i lavoratori, ex art. 360, n. 5
cod. proc. civ.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affrontato la questione ora
sottoposta all’esame del collegio, anche con specifico riferimento alla
fattispecie ora scrutinata (da ultimo Cass. 25 novembre 2014 n. 25021), e
non si ha motivo di discostarsi dall’orientamento già espresso.
Questa Corte con la sentenza n. 14208 del 2013 (che rimedita
l’orientamento già espresso da Cass. n. 13994 del 2007 e n. 2609 del 2008,
approfondendo l’esame della natura dell’anzianità di servizio e dei suoi
effetti sulla retribuzione) considerando la distinzione, correttamente

p,

m

,

sottolineata anche dall’attuale ricorrente, tra anzianità fatto storico, che di
per sé non genera diritti, e diritto che deriva solo a seguito di norme che
considerano tale fatto storico quale presupposto di fatto per il suo
riconoscimento, ha ribadito che devono essere tenuti distinti gli scatti di
anzianità, mai inseriti come istituto retributivo nella contrattazione

presso il nuovo datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di
computo del pregresso periodo di lavoro, e ritenersi non imposta dall’art.
2112 c.c. la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina
collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all’anzianità maturata
in precedenza presso l’ente cedente. Nella sentenza richiamata questa Corte
ha in tal senso ratificato il ragionamento della Corte di merito che aveva
evidenziato che, per dato ontologico, sia gli scatti, sia il relativo metodo di
calcolo e l’effetto acquisitivo geometrico tra anni e scatti periodici, non
rappresentano “diritti” maturati presso le aziende in cui è stata applicata la
contrattazione per il personale degli enti locali. Ha rimarcato che sotto altro
angolo visuale essi non sono diritti correlati e correlabili con l’anzianità già
conseguita, appunto perché presso il datore di lavoro precedente non
esisteva il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità.
L’acquisizione positiva di un ulteriore elemento retributivo — sulla scorta
del principio di immediatezza della sostituzione tra contrattazioni diverse permette quindi da subito, e nella specie dal giugno 1999, di prevedere il
calcolo degli scatti periodici, ma appunto a partire dal periodo lavorativo
regolato della contrattazione che ha previsto l’istituto, ferma restando ogni
ulteriore defmizione a livello collettivo o individuale di miglior favore per
il lavoratore.
Il ricorso va quindi accolto con specifico riferimento al terzo e quarto
motivo.

collettiva degli enti locali, dal trascinamento dell’anzianità di servizio

Segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art.
384 comma 2 cod. proc. civ. con il rigetto delle domande proposte dagli
originari ricorrenti.
Il contrasto verificatosi sulla questione nella giurisprudenza determina la

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta dai contro ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado;
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il P

compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

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