Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10384 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5016/2007 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VERCELLI in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
P.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 93/2006 del GIUDICE DI PACE di VARALLO del
16.6.05, depositata il 18/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Varallo Sesia con sentenza del 18 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da P.V. avverso il Prefetto di Vercelli per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) emesso dai carabinieri di Borgosesia relativo a violazione dell’art. 142 C.d.S.. Rilevava che era stata omessa la contestazione immediata dell’infrazione.
Il Ministero dell’Interno, assistito dall’avvocatura sello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 febbraio 2007. Ha così sanato il vizio nella costituzione del contraddittorio, erroneamente istituito con il Prefetto. La carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06;
21624/06).
L’opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il ricorso espone che l’accertamento era stato effettuato tramite autovelox.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall’art. 384 reg. C.d.S., qualora esse consentono la rilevazione dell’illecito al momento stesso del transito del veicolo o solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale (Cass. 16458/06; 3173/06).
Il giudice di pace ha contraddetto la normativa su cui si fonda tale consolidato orientamento giurisprudenziale, affermando genericamente che la contestazione immediata era dovuta perchè non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui all’art. 384 reg. esec. C.d.S.. Ha pertanto violato, come dedotto in ricorso, la normativa vigente, sussumendo nella norma invocata una fattispecie non puntualmente individuata.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Varalllo Sesia per il riesame dell’opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.
PQM
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Varalllo Sesia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010