Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10383 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6985/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2006 del GIUDICE DI PACE di POTENZA, del

6/2/06, depositata l’8/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il sig. M.V. propose opposizione a verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura “Autovelox”, deducendo, tra l’altro, l’omissione dell’obbligatoria taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata;

che l’adito Giudice di pace di Potenza ha accolto l’opposizione, con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo, appunto dell’omissione della taratura;

che il Ministero dell’Interno ricorre quindi per cassazione per un solo motivo, cui non resiste l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene l’insussistenza dell’obbligo legale di sottoporre a periodica taratura le apparecchiature destinate all’accertamento dell’eccesso di velocità degli autoveicoli;

che detta censura è manifestamente fondata, avendo questa Corte già avuto occasione di escludere la sussistenza di tale obbligo (cfr., per tutte, Cass. 23978/2007 e 29333/2008);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Potenza in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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