Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10383 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18666/2014 proposto da:

A.A.M., T.M., considerati domiciliati ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANPAOLO BUONO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PARROCCHIA (OMISSIS), in persona del titolare p.t. Mons.

D.P.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUIDO BELMONTE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1466/2013 della 9 CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.M. e A.A.M., nella dichiarata qualità di successori di F.L. nel contratto di locazione per effetto di acquisto della proprietà in via testamentaria, intimarono a V.T. sfratto per morosità relativo ad un immobile ad uso abitativo sito in (OMISSIS), nelle adiacenze dell’Abbazia di (OMISSIS).

Sollevata opposizione dall’intimato con eccezione di difetto di legittimazione attiva delle intimanti, nella controversia spiegava intervento volontario la Parrocchia di (OMISSIS) di Procida, la quale deduceva di essere proprietaria del cespite e titolare del rapporto locatizio, a suo tempo instaurato da F.L. nella qualità di parroco.

L’adito Tribunale di Napoli sezione distaccata di Pozzuoli rigettava la domanda delle intimanti, accertando che parti del contratto di locazione erano V.T. e la Parrocchia; la decisione veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1466/2013 del 28 maggio 2013.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono, affidandosi a quattro motivi, T.M. e A.A.M.; resiste con controricorso la Parrocchia di (OMISSIS), mentre Tommaso Ventrice non ha svolto attività difensiva.

Parte ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.pc.. e dell’art. 2909 c.c., si denuncia la violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli n. 311/2005 resa in precedente giudizio per finita locazione promosso da F.L., in proprio, nei confronti di V.T..

Assumono in particolare le ricorrenti che con detta pronuncia, per effetto del contegno serbato nella relativa controversia da V.T. (di non contestazione della ex adverso vantata titolarità attiva del rapporto di locazione), si era formato il, giudicato sulla qualità di locatore di F.L. in proprio, esplicante efficacia riflessa nei confronti della Parrocchia (terzo estraneo rispetto a quella lite) e, come tale, impeditivo di un nuovo accertamento sull’individuazione delle parti del contratto, invece compiuto dalla Corte territoriale.

La complessa doglianza non conduce alla invocata cassazione, pur occorrendo emendare la motivazione della impugnata sentenza.

Premesso che il giudice di legittimità è facultato ad accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato esterno anche attraverso il riesame degli atti del processo e la valutazione ed interpretazione degli atti processuali (così, ex plurimis, Cass., Sez. U, 28/11/2007, n. 24664; Cass. 05/10/2009, n. 21200), coglie nel segno l’assunto delle ricorrenti circa l’oggetto del giudicato scaturente dalla citata pronuncia n. 311/2005.

Invero, non è dubbio che la sentenza che dichiari la cessazione di un rapporto locatizio (come la ordinanza di convalida di licenza o di sfratto all’esito di procedimento sommario) acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull’esistenza del contratto di locazione e sulla qualificazione dello stesso ma anche sulla qualità di parti contraenti e sull’esistenza della causa di risoluzione (tra le tante, Cass. 19/07/2008, n. 20067; Cass. 04/02/2005, n. 2280; Cass. 23/06/1999, n. 6406): e ciò, si badi, a prescindere dall’atteggiamento processuale della parte conduttrice convenuta (ovvero dalla proposizione o meno di una eccezione sulla titolarità attiva del rapporto), estendendosi il giudicato a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscano precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (sul tema, Cass. 23/02/2016, n. 3488).

Del pari, non è dubbio che l’efficacia vincolante di siffatto accertamento giurisdizionale si produca non soltanto in via diretta per le parti (e i loro eredi o aventi causa) ma altresì in via riflessa per i terzi, estranei alla lite, che non siano titolari di un rapporto giuridico autonomo e indipendente da quello oggetto del giudicato (tra le tante, Cass. 02/12/2015, n. 24558; Cass. 19/03/2013, n. 6788; Cass. 13/01/2011, n. 691).

Tuttavia, ritiene la Corte che il terzo destinatario degli effetti riflessi del giudicato conservi autonoma tutelabilità della propria situazione giuridica: attesa infatti la natura facoltativa (e non già obbligatoria) del rimedio dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., detto terzo, non minacciato dalla esecuzione della sentenza emessa inter alios e che non intenda rimuovere in via diretta il pregiudizio che da questa gli derivi (per essere a tal fine l’opposizione di terzo unico strumento adoperabile), ben può chiedere l’accertamento in separato giudizio dei propri autonomi diritti (cioè statuizioni nuove e di contenuto diverso rispetto a quelle della sentenza resa tra le altre parti), e ciò tanto in via di azione quanto in via di eccezione rispetto a domande inter alios formulate, semprechè persegua in tal modo un risultato utile giuridicamente apprezzabile (così, con diffusa argomentazione, Cass., Sez. U, 26/07/2002, n. 11092).

Nella specie, con l’intervento nella controversia la Parrocchia ha rivendicato la propria qualità di locatrice senza alcun intento di rimozione dal mondo giuridico della statuizione contenuta nella sentenza n. 311/2005, ma al più limitato scopo di paralizzare l’accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale formulata dalle odierne ricorrenti: correttamente pertanto la Corte territoriale ha proceduto ad un nuovo accertamento sulla titolarità del rapporto contrattuale, denegando all’esito la fondatezza delle originarie attrici.

2. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., nonchè degli artt. 112, 214, 215 e 216 c.p.c., si censura la sentenza della Corte di Appello di Napoli nella parte in cui ha utilizzato per la delibazione della causa “la documentazione prodotta in giudizio dall’opponente e dal terzo interveninente”, male intendendo il disconoscimento delle scritture private operate dalle odierne ricorrenti.

La doglianza è inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza, per avere parte ricorrente omesso di indicare in maniera specifica (e, a malori, di riportarne il contenuto nel corpo del ricorso e di specificarne la collocazione nel fascicolo processuale) dei documenti tacciati di disconoscimento nonchè (considerazione ex se dirimente) di precisarne il carattere decisivo degli stessi ai fini della formazione del convincimento del giudicante.

3. Con il terzo motivo, ascritto in maniera composita tanto a violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, quanto a violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si rileva come la sentenza impugnata abbia omesso la confutazione delle eccezioni sollevate dalle odierne ricorrenti sulla valenza asseverativa estrinseca e sul contenuto dimostrativo intrinseco di plurimi documenti (varie missive, note di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II., prospetti di calcolo dell’equo canone, planimetrie di immobili).

Il motivo, sommariamente riassunto, è inammissibile.

Sotto l’apparente veste formale dei dedotti vizi di violazione di norme sul procedimento o di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, esso prospetta, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei precedenti gradi di giudizio finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sulla qualità di titolare del controverso rapporto locatizio, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

In tal guisa, però, la doglianza finisce con l’attingere tipiche valutazioni di merito, quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti: apprezzamenti di mero fatto, riservati al giudice di merito, sui quali il sindacato di legittimità può esercitarsi unicamente nei circoscritti limiti dei vizi motivazionali rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie nemmeno prospettati dai ricorrenti (tra le molte, Cass., 3 giugno 2014 n. 12391; Cass., 14 maggio 2013 n. 11549; Cass., 25 maggio 2010 n. 12690; Cass., 5 giugno 2007 n. 15434; Cass., 10 agosto 2004 n. 15434; Cass., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass.. 10 luglio 2003, n. 10880).

4. Dal rigetto delle precedenti doglianze (afferenti, in ultima analisi, il diniego della qualità di locatrici delle odierne ricorrenti) consegue l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, con cui si censura la dichiarata inammissibilità (in quanto proposta per la prima volta in grado di appello) della domanda delle intimanti (accessoria e presupponente la titolarità del rapporto) volta al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del protrarsi della occupazione dell’immobile oltre il termine contrattuale di scadenza.

5. Disatteso il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, Dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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