Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10383 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 20/04/2021), n.10383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29410/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, (AREA

LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio

dell’avvocato DORA DE ROSE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SERGIO CAVUOTO;

– ricorrente –

contro

G.F., S.L., C.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI, 36, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO CESALI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANNI BERTUCCINI;

– controricorrenti –

e contro

NEXIVE S.P.A. (già T.N.T POST ITALIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 544/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/07/2017 R.G.N. 424/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 10 luglio 2017, la Corte d’Appello di Firenze in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze, di totale rigetto della domanda proposta da G.F., S.L. e C.M. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e Nexive S.p.A. già TNT Post Italia S.p.A., avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Poste Italiane S.p.A., per aver di fatto prestato la propria attività lavorativa in favore di tale Società, stante il carattere fittizio dell’affidamento in appalto dei servizi in cui erano impiegati, inizialmente con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa concluso con la Serve.es.s. s.a.s., affidataria in subappalto dei servizi medesimi e successivamente quali dipendenti a termine della TNT Post Italia S.p.A., appaltatrice dei servizi medesimi e la condanna della stessa Poste Italiane S.p.A. al pagamento di tutte le retribuzioni che assumevano spettare loro dalla cessazione dei rapporti alla riammissione in servizio e delle differenze tra il trattamento percepito dalle formali appaltatrici e quello cui avrebbero avuto diritto qualora fossero stati dipendenti di Poste, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l’esistenza di distinti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time tra gli istanti e Poste Italiane tutti decorrenti dall’8.9.2008, ordinando la riammissione in servizio degli stessi con le mansioni già assegnate alla data del 30.6.2011, condannava la Società alla corresponsione in favore di ciascuno degli istanti dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, quantificata in dodici mensilità nonchè delle differenze retributive rispettivamente spettanti in ragione degli accertati rapporti in essere tra gli istanti e la Società;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, essere stata l’attività degli istanti formalmente collaboratori o dipendenti delle Società appaltatrici compiutamente integrata nell’organizzazione di impresa di Poste Italiane che, come ammesso dalla stessa TNT Post Italia S.p.A., confermato in sede istruttoria e desumibile dalle stesse pattuizioni del contratto commerciale, esercitava il potere di conformazione della loro prestazione, provvedeva alla dotazione dei mezzi e poteva a richiesta disporre del personale delle appaltatrici per servizi aggiuntivi, sussistente tra le parti il richiesto rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, il diritto alla riammissione in servizio con le mansioni assegnate alla data di formale cessazione del rapporto, spettanti l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 e le differenze retributive come quantificate in base all’espletata CTU con riferimento ad un impegno di fatto corrispondente a 30 ore settimanali restando irrilevante che presso Poste Italiane non si concludano contratti part time di tale durata e che diverso fosse l’orario ordinario previsto dal contratto applicato da TNT;

che per la cassazione di tale decisione ricorre Poste Italiane S.p.A., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resistono, con controricorso, sia gli originari istanti sia Nexive S.p.A., denominazione assunta nelle more da TNT S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’essere la prestazione dei lavoratori impiegati nei servizi commessi dipendesse e fosse effettivamente organizzata da Poste, committente solo formale;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento delle risultanze istruttorie in relazione alla ritenuta conferma da parte dei testi escussi dell’essere l’organizzazione in dettaglio del servizio riferita a Poste già sulla base delle intese negoziali;

che nel terzo motivo la medesima censura è prospettata con specifico riguardo ad un documento dal quale la Corte territoriale ha ritenuto di poter desumere come da Poste dipendesse anche la dotazione dei mezzi per l’espletamento del servizio;

che con il quarto motivo, posto sotto la medesima rubrica, il passo della sentenza impugnata che risulta censurato in quanto ancora una volta espressivo del travisamento delle risultanze istruttoria in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, risulta essere quello inteso a valorizzare sempre nel senso della riferibilità a Poste dell’organizzazione del servizio quanto dichiarato dai testi circa la possibilità che i dipendenti delle Società appaltatrici potevano essere impegnati a richiesta di Poste nel disbrigo di servizi aggiuntivi;

che, con il quinto motivo, la Società ricorrente deduce la nullità della sentenza conseguente alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ed all’error in procedendo che quella violazione implica, imputando alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla formulata domanda di manleva avanzata da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di Nexive S.p.A..

che i primi quattro motivi devono ritenersi inammissibili, risolvendosi la censura sostanzialmente unica in essi sollevata nella mera contestazione dell’apprezzamento di ciascuno degli elementi di fatto tratti dall’espletata istruttoria richiamati dalla Corte territoriale a sostegno dei singoli passaggi argomentativi sulla base dei quali è pervenuto al convincimento del carattere fittizio dell’affidamento in appalto dei servizi cui erano addetti gli istanti, apprezzamento che, supportato da una motivazione rispetto alla quale lo stesso ricorso, al di là di quanto sopra detto circa il sostenerne l’erroneità sulla base di una propria valutazione delle risultanze istruttorie, non ravvisa specifiche carenze logiche e giuridiche, è in questa sede insindacabile;

– che parimenti inammissibile si rivela il quinto motivo, non dando qui conto la Società ricorrente dei termini in cui l’autonoma domanda di manleva sia stata formulata nei confronti della Nexive S.p.A., tanto più che non risulta dagli atti, ivi compreso il controricorso di tale ultima Società, l’instaurazione di un contraddittorio sul punto;

– che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti di tutte le parti costituite delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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