Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10383 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10383 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 21173-2014 proposto da:
SABATO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 G.
BELLONI 4, presso lo studio dell’avvocato DANIELA RICCIUTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA SASSANO giusta
procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS

IS1TUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta
procura speciale a margine del controricorso;

tSgt.

Data pubblicazione: 19/05/2016

controricorrente avverso la sentenza n. 261/2014 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA del 13/03/2014, depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO PERNANDES;

che si riporta agii scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 20
aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Cnn sentenza del 25 marzo 2014, la Corte di appello di Potenza,
confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda
proposta da Sabato Donato — deceduto nelle more del giudizio di
primo grado – ed intesa al riconoscimento del suo diritto alla pensione
di invalidità ex lege n. 222/1984.
Ad avviso della Corte territoriale le censure mosse nell’appello alla
consulenza tecnica espletata innanzi al Tribunale erano generiche,
contraddittorie non indicando quali fossero i documenti non valutati
dall’ausiliare né gli errori di metodo dallo stesso commessi.
Comunque, rilevava che l’assicurato non aveva provato la sussistenza
del requisito sanitario per poter accedere alla prestazione richiesta.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Sabato
Viro — quale erede di Sabato Donato – affidato ad un unico motivo.
l ANPS resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 della legge n. 222 del 1984 e dell’art. 111 Cost.
per difetto di motivazione o per mera apparenza della stessa.

Ric. 2014 n. 21173 sez. ML ud. 20-04-2016
-2-

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del controricorrente

Si assume che la Corte di merito aveva ritenuto generiche le critiche
mosse alla decisione di primo grado con una motivazione del rutto
apparente che non aveva in alcun modo considerato le argomentazioni
contenute nell’atto di appello.
Va, in primo luogo, precisato che il motivo, pur deducendo nella

relazione al lamentato difetto di motivazione.
Ciò detto, ne va rilevata la infondatezza.
Ed infatti la Corte di appello, con una motivazione sintetica — che non
può essere ritenuta apparente — ha evidenziato che il gravarne doveva
considerarsi generico perché lamentava solo una non corretta
valutazione delle risultanze documentali senza precisate quali
documenti non fossero stati adeguatamente valutati dal consulente
tecnico nominato dal Tribunale e gli errori di metodo commessi
dall’ausiliare.
Quanto al Vizio di motivazione insufficiente ne va rilevata la
inammissibilità alla luce del dell’art. 360, secondo comma, n. 5, c.p.c.
(come modificato dall’art. 54, comma 1° lett h) di. 22 giugno 2012, n.
83, conv. con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 134) essendo stata
pubblicata l’impugnata sentenza dopo 11 settembre 2012 ( ai sensi
dell’art. 54, comma 3 0 d.l. cit.).
Ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte ( SU n. 8053 del 7 aprile
2014) hanno avuto modo di precisare che a seguito della modifica
dell’art. 360, comma 10 n. 5 cit. il vizio di motivazione si restringe a
quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al
giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione”.
Dunque, perché violazione sussista si deve essere in presenza di un
vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto
Ric. 2014 n. 21173 sei. ML – ud. 20-04-2016
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rubrica anche la violazione di norme di diritto, poi, argomenta solo in

dall’art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di
motivazione” fattispecie che si verifica quando la motivazione manchi
del rutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le
argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non
permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla
motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il
controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o
della meni apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile
contraddittorietà e dell’illogicità manifesta), ipotesi queste ultime, come
sopra esposto, non ricorrenti nel caso in esame.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigctto del
ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n.5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
TI ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si
ribadiscono, sostanzialmente, le argomentazioni di cui al ricorso che
non scalfiscono il contenuto della relazione che il condivide
pienamente.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili avendo il
ricorrente reso la dichiarazione relativa ai redditi ai sensi dell’art. 152
disp. att. c.p.c., come riformato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42,
comma 11, convertito dalla L. n. 326 del 2003.
Sussistono i prestipposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 poter, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
Ric. 2014 n. 21173 sez. ML
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ud. 20-04-2016

decisurn.”

17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite ) seni n. 3774

del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’arti, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma i bis dello stesso art. 13.
Cosi deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo

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