Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10383 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10383 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18401-2012 proposto da:
CIAVARELLA GIACOMA, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CIRILLO FRANCESCO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 46/03/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 18.3.2011, depositata 11 20/05/2011;

Data pubblicazione: 13/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 18401 sez. MT – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Bologna ha rigettato l’appello di Ciavarella Giacoma -appello proposto
contro la sentenza n.270/04/2007 della CTP di Modena che aveva a sua volta respinto
il ricorso della medesima contribuente- ed ha così confermato l’avviso di
accertamento per IRPEF+ Add. regionali relative all’anno d’imposta 2000, avviso
adottato sulla scorta di indagini sui conti bancari intestati alla contribuente, donde era
risultato un reddito che la contribuente stessa non aveva dichiarato.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che non potesse condividersi la
tesi della contribuente circa l’estraneità delle somme versate sul conto alla
produzione di reddito, alla luce della presunzione legale desumibile dall’art.32 del
DPR n.600/1973. L’assunto che l’operatività sul conto potesse imputarsi a tale
Sentimenti Maurizio (convivente more uxorio della Ciavarella), per gli introiti di
quest’ultimo come lavoratore dipendente, non poteva neppure condividersi, attesa la
grande differenza tra l’ammontare degli emolumenti del Sentimenti e le somme
registrate in incasso ed atteso che molte delle operazioni di versamento (assegni e
distinte di versamento) erano state poste in essere proprio dalla Ciavarella, senza che
vi fosse prova del titolo in ragione del quale la stessa aveva percepito le somme.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sia sulla violazione di norme di
diritto non meglio identificate, sia sul vizio di omessa motivazione, sia sulla
violazione delle regole “sulla presunzione e sull’onere della prova”) la parte
ricorrente si duole, in sostanza, della totale carenza di motivazione della pronuncia
impugnata, tanto da non potersene desumere “il percorso argomentativo in base al

parte ricorrente la CTR “non ha preso in considerazione le specifiche censure svolte
nei motivi di gravame, recependo invece pedissequamente le ragioni dell’Ufficio
senza descrizione dell’iter psicologico seguito al fine di decidere”. Sarebbe stato
sufficiente per il collegio “esaminare la documentazione prodotta in atti per rendersi
conto che la quasi totalità degli assegni era stata sottoscritta dal sig. Sentimenti
Maurizio” che non aveva alcun conto corrente e che aveva percepito reddito per
quasi 80.000,00 euro.
Il motivo di censura appare inammissibilmente formulato, non avendo la parte
ricorrente dato conto alcuno della consistenza della invocata carenza della
motivazione, puramente e semplicemente postulata e che potrebbe valutarsi solo alla
luce della consistenza specifica dei motivi di censura proposti in appello, qui non
delucidata, con violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.
D’altronde, la prospettata elusione da parte del giudicante delle prove proposte in
causa dalla parte ricorrente (con conseguente violazione del canone di riparto
dell’onere probatorio) non è stata supportata da migliore specificità, essendosi la
parte ricorrente limitata ad allegare di avere prodotto in giudizio i documenti
necessari a comprovare la riferibilità a terzi delle movimentazioni bancarie, senza
neppure chiarire dove, come e quando detta produzione sarebbe avvenuta.
Alla Corte risulta perciò impedito il controllo della rilevanza e decisività dei fatti
prospettati dalla parte ricorrente come fonte di omissione o insufficienza della
motivazione della sentenza impugnata, sicchè non appare possibile transitare
all’analisi del merito della censura.

4

quale” è stato “condiviso l’assunto dell’Amministrazione Finanziaria”. Secondo la

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 20 dicembre 2013

ritenuto inoltre:

delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 2.700,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2014

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che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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