Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10382 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6802/2007 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
V.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 236/2006 del GIUDICE DI PACE di POTENZA, del
15/2/06, depositata il 28/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il sig. V.D. propose opposizione ei verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura “Autovelox”, deducendo, tra l’altro, l’omissione dell’obbligatoria taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata;
che l’adito Giudice di pace di Potenza ha accolto l’opposizione, con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo, appunto, dell’omissione della taratura;
che il Ministero dell’Interno ricorre quindi per cassazione per due motivi, cui non resiste l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo, denunciando extrapetizione, l’amministrazione ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione anche per il ritenuto difetto di omologazione dell'”Autovelox”, vizio però non dedotto come motivo di opposizione;
che il motivo è inammissibile avendo ad oggetto statuizione in realtà non contenuta nella sentenza impugnata, la quale è basata sul solo difetto di taratura;
che con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene l’insussistenza dell’obbligo di legge di sottoporre a periodica taratura le apparecchiature destinate all’accertamento dell’eccesso di velocità degli autoveicoli;
che detta censura è manifestamente fondata, avendo questa Corte già avuto occasione di escludere la sussistenza di tale obbligo (cfr., per tutte, Cass. 23978/2007 e 29333/2008);
che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Potenza in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010