Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10382 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6802/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 236/2006 del GIUDICE DI PACE di POTENZA, del

15/2/06, depositata il 28/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il sig. V.D. propose opposizione ei verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura “Autovelox”, deducendo, tra l’altro, l’omissione dell’obbligatoria taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata;

che l’adito Giudice di pace di Potenza ha accolto l’opposizione, con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo, appunto, dell’omissione della taratura;

che il Ministero dell’Interno ricorre quindi per cassazione per due motivi, cui non resiste l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo, denunciando extrapetizione, l’amministrazione ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione anche per il ritenuto difetto di omologazione dell'”Autovelox”, vizio però non dedotto come motivo di opposizione;

che il motivo è inammissibile avendo ad oggetto statuizione in realtà non contenuta nella sentenza impugnata, la quale è basata sul solo difetto di taratura;

che con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene l’insussistenza dell’obbligo di legge di sottoporre a periodica taratura le apparecchiature destinate all’accertamento dell’eccesso di velocità degli autoveicoli;

che detta censura è manifestamente fondata, avendo questa Corte già avuto occasione di escludere la sussistenza di tale obbligo (cfr., per tutte, Cass. 23978/2007 e 29333/2008);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Potenza in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA