Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10382 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10382 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 15108-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
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contro

TRUCCHI ALICE C.F. TRCLCA81560E202B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 20/05/2015

difende unitamente all’avvocato PICCHI MARCO, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

943/2008 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositata il 23/06/2008 r.g.n. 520/2006;

udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con sentenza del 10/6 — 2316/08 la Corte d’Appello di Firenze – sezione lavoro ha
rigettato l’impugnazione della società Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto, che aveva dichiarato la illegittimità del

condannato la società postale al pagamento delle spese del grado.
La Corte di merito ha spiegato che dal contratto non si evincevano le concrete
ragioni che avevano condotto all’assunzione a tempo determinato della
lavoratrice, essendovi solo un richiamo alle astratte previsioni di legge, per cui la
clausola appositiva del termine, quand’anche si fosse voluto ritenere che la stessa
conteneva un implicito richiamo alle previsioni di cui al d.lgs n. 368/01, era da
considerare inesistente per difetto di forma scritta ad substantiam, con l’ulteriore
conseguenza che il contratto era da qualificare a tempo indeterminato fin
dall’origine.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane con tre
motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso Trucchi Alice.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
1 del D.Lgs n. 368 del 2001, nonché l’insufficienza della motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio.
La ricorrente espone, anzitutto, che il contratto in esame era stato concluso in
relazione al periodo 3.8.2002 — 30.9.2002 per esigenze tecniche, organizzative e
produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ovvero all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie,
prodotti o servizi, nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17/18
e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002

I

ffl

termine apposto al contratto in data 3.8.2002 con Trucchi Alice, e per l’effetto ha

congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo.
Tanto premesso, la società postale contesta la sentenza nella parte in cui è
considerata generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, in

decreto n. 368/2001 la plurima indicazione delle ragioni giustificative, ed in
contrario assume che l’individuazione di tali ragioni organizzative o sostitutive è
possibile attraverso il richiamo al contenuto dei singoli accordi sindacali sottoscritti
in concomitanza dell’assunzione di cui trattasi, costituendo l’esame congiunto
delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per
un’efficace salvaguardia dei loro diritti, per cui deve reputarsi legittimo il richiamo
in seno al contratto alle causali di cui sopra in piena conformità col dettato della
citata normativa e dell’art. 25 del ccnI del 2001.
2. Col secondo motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e per vizio della motivazione, la ricorrente sostiene che la richiesta di
condanna avanzata nei suoi confronti in entrambi i gradi di giudizio era sfornita di
prova e che, tenuto conto della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e del
principio di corrispettività delle prestazioni, l’erogazione del trattamento retributivo,
al quale era stata condannata, non era dovuto in assenza di espletamento
dell’attività lavorativa.
3. Coi terzo motivo, proposto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 210
c.p.c. e dell’art.

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c.p.c., oltre che per nullità della sentenza e/o del

procedimento, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello ha decretato la
genericità dell’eccezione basata sulla deduzione del cosiddetto

aliunde

perceptum, decisione, questa, adottata sulla scorta del rilievo che spettava alla

parte datoriale fornire la relativa prova. Assume, invece, la ricorrente che la Corte
aveva omesso qualsiasi decisione in merito alla richiesta istruttoria volta ad
ottenere l’esibizione dei libretti di lavoro e delle buste paga al fine di consentirle di

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quanto poco compatibile con l’obbligo di specificazione previsto dall’art. 1 del

i

dimostrare gli eventuali corrispettivi percepiti dalla lavoratrice per attività svolta in
favore di terzi.
Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.
Invero, in materia di contratti a termine conclusi ai sensi dell’ad. 1 del d.lgs n.

assunzione attraverso lo specifico richiamo al contenuto di determinati accordi
sindacali questa Corte ha già avuto occasione di esprimersi statuendo che “in
tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, la
specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 può
risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche “per
relationem” ad altri testi, richiamati nel contratto di lavoro. (Nella specie, in
applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che
aveva ritenuto generica l’indicazione delle ragioni giustificatrici, senza valutare che
il contratto scritto rinviava ad accordi sindacali su processi di mobilità aziendale
legittimanti le assunzioni a termine quale strumento di riequilibrio territoriale e
funzionale delle risorse uniane).”(Cass. Sez. Lav. n. 8286 del 25/5/2012)
Anche in precedenza si era affermato (Cass. Sez. Lav. n. 2279 dell’1/212010) che
“in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo
l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza
con la direttiva 1999170/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr.
sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378107 ed altre; sentenza del 22
novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni
oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata
della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al
contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale

circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificablità delle stesse nel corso del

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368/01 e con particolar riguardo all’ipotesi di individuazione della causale di

rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di
lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in
controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con
contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la
sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi
collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).
Questa Corte non ha ragione di discostarsi da tale orientamento dal momento che
anche nella fattispecie in esame la ricorrente ha fatto esplicito riferimento nel
contratto, ai fini dell’assunzione a termine, non solo alle esigenze tecniche ed
organizzative in attuazione delle previsioni dei richiamati accordi collettivi del 2001
e del 2002, ma anche alla congiunta necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel
periodo estivo.
A quest’ultimo riguardo la Corte d’appello si è limitata semplicemente ad affermare
che non era stato indicato quale dipendente la neoassunta avrebbe dovuto
sostituire e che non si dava conto di assenze per ferie.
In realtà, per quel che concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva,
è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che
l’autorizzazione conferita da! contratto collettivo possa contemplare, quale unico
presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i
dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine
sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento
impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in
particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della
legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla
precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le
ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di

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espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima

i

solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a
termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in
correlazione dell’uso dell’espressione “in concomitanza”; inoltre, altre decisioni di

confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva
ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del
tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire
dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto
collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita
dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.
In particolare, ignorando la valenza di quest’ultima causale, la Corte territoriale
non ha tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a
situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà
specifiche in cui il contratto viene ad essere calato, per cui è mancata una
valutazione concreta della effettività delle esigenze aziendali richiamate nell’atto di
assunzione.
Il primo motivo del ricorso deve essere, pertanto, accolto, mentre resta assorbito
l’esame del secondo e del terzo motivo che sono incentrati sull’onere della prova
del danno e

dell’aliunde perceptum,

questioni, queste, correlate in via

consequenziale all’ipotesi di eventuale accertamento dell’illegittimità del termine.
Conseguentemente, la causa deve essere cassata in relazione al motivo accolto e
rimessa alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione,
sulla base dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M
ì

questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
;

impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Firenze in diversa composizione t anche per le spese.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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