Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10382 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10382 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 2(3809-2014 proposto da:
CARATOZZOLO CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARTESIO 144/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
COSTA CALABRIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO
LICASTRO giusta procura giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CARATOZZOLO CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLE NIILIZIF, 38, presso lo studio dell’avvocam
GIOVANNI TROVATO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARMELA FRISINA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 620/2013 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA 22/03/2013, depositata il 24/02/2014;

Data pubblicazione: 19/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Rocco Licastro difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.

FATTO E DIRITTO
aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 24 febbraio 2014, la Corte di Appello di Reggio
Calabria confermava la decisione del Tribunale di Palmi di rigetto della
domanda proposta da Caratozzolo Carmelo ( n. il 2771973) nei
confronti di Caratozzolo Carmelo (n. il 24.11.1934) — suo zio,
esercente l’attività di pasticceria e bar — intesa all’accertamento della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1988
e fino al 2000, con mansioni di apprendista pasticciere alle dipendenze
del convenuto nonché alla condanna di quest’ultimo al pagamento in
favore di esso istante delle relative differenze retributive, 13 0 rnensilità
e TFR.
Ad avviso della Corte territoriale il primo giudice aveva correttamente
ritenuto che dalla esperita istruttoria — in particolare dalle deposizioni
dei testi escussi — non fosse stata provata la ricorrenza degli elementi
tipici della subordinazione, prova che, nel caso in esame, stante il
rapporto di parentela esistente tra le parti, doveva essere rigorosa.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Caratozzolo
Carmelo (n. il 27 luglio 1973) affidato ad un unico motivo.
Caratozzolo Carmelo ( n. il 25.11.1934) resiste con controricorso
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, co.2°, e 2094 c.c. ( in relazione all’art. 360,
n. 3 , c.p.c.) assumendosi che il giudice del gravame non aveva
Ric. 2014 n. 20809 sei. ML – ud. 20-04-2016
-2-

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 20

correttamente valutato le risultanze istruttorie da cui era emerso,
invece, la ricorrenza, nel caso in esame, degli indici indicati dalla
giurisprudenza di questa Corte come tipici del rapporto di lavoro
subordinato.
Il motivo è inammissibile.

nell’intestazione del morivo a violazioni di legge, tutte le censure
prospettate si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della
sentenza impugnata per errata o omessa valutazione del materiale
probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.
Invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di
legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la
scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere
la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice

del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una
fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che
quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive (cfr, e plurimis, (ass. n. 17097 del 21/07/2010;
Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).
E’ inammissibile anche perché privo del requisito dell’autosufficienza.
Vale ricordare che quando il ricorrente, in sede di legittimità, denunci
il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo
istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze
probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le
circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento
trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito,
provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi,
Ric. 2014 n. 20809 sez. ML – uci. 20-04-2016
-3-

Lo è in quanto, nonostante il formale richiamo contenuto

delle prove stesse, che, per il principi() dell’ autosufficienza del ricorso
per cassazione, questa Suprema Corte deve essere in grado di compiere
sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è
consentito sopperire con indagini integrative. (Cass. n. 48 del
03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010).

asseritamente non correttamente valutate ( viene riportato solo uno
stralcio di quella resa dal teste Musicò Rocco) ma si fa un generico
rinvio alle medesime.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in
cui si ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso.
11 Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata
relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,

sono poste a carico dcl ricorrente e vengono liquidate come da
dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma l quater., del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
Ric. 2014 n. 20B09 sez. ML – ud. 20-04-2016
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Orbene, nel motivo non risultano trascritte le deposizioni testimoniali

ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774
del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo
del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quale”, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24

fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi,
curo 1000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma I bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016,
sidente

dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al

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