Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10382 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 12/05/2011), n.10382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. Polinari Gianfranco

requisiti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in

viale Giulio Cesare n. 118;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI GROSSETO;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 28/27/07, depositata il 3 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., titolare della ditta individuale FungoAmiata, propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Grosseto, ha riformato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso del contribuente nei confronti di avvisi di accertamento per IRPEF ed ILOR relativi all’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’esercizio di impresa per gli anni 1997 e 1998. Dalla verifica effettuata nei confronti del contribuente era infatti emerso che i redditi derivavano da impresa commerciale, in contrasto con la qualifica di impresa agricola rivestita, in quanto l’attività di trasformazione e conservazione di prodotti vegetali, provenienti da colture agricole proprie e di terzi, veniva svolta con modalità giudicate prioritarie e prevalenti, tanto da far escludere la connessione con la simultanea attività di coltivazione del fondo, intrinsecamente agricola.

Il giudice d’appello ha tra l’altro osservato che, “così come il contribuente si dichiara imprenditore agricolo e non commerciale – circostanza dalla quale derivano numerose e vantaggiose conseguenze fiscali – a questi compete l’obbligo di provare la propria dichiarazione, ed in particolare di dare dimostrazione, anche con prove diverse dalla contabilità generale, di impiegare nel processo di manipolazione e/o commercializzazione prodotti acquistati, in quantitativo inferiore a quelli prodotti dal terreno. E questa prova il sig. A. non la fornisce”, essendo ininfluenti le argomentazioni svolte da entrambe le parti “in ordine alla quantità, qualità, e valore dei beni strumentali impiegati e al numero degli addetti; argomenti legati come sono a motivi di dimensioni aziendali (agricola o industriale non importa), di regole igienico sanitarie, di normative comunitarie, di tracciabilità dei prodotti, di stagionalità, di mercato, di scelte imprenditoriali o altro”.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il contribuente, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, comma 2, lett. c), vigente negli anni 1997-1998 anche in relazione all’art. 2135 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42”, assume che, a fronte della genericità del criterio discretivo dettato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, e mancando la contabilità in senso tecnico, il che comporterebbe il difficile accertamento della percentuale mediante il controllo di ogni annata agricola, l’accertamento apparirebbe “perlomeno grottesco”, essendo impossibile determinare nell’ottobre 1999 quanto era stato raccolto dai terreni del contribuente nelle due annate precedenti, per verificare il superamento della percentuale del 50%, con l’incidenza di fattori imprevedibili: tale accertamento per singola annata sarebbe mancato, sicchè la genericità dell’accertamento compiuto non consentirebbe di desumervi gli elementi indiziari idonei a giustificare la sussistenza di materia imponibile. Poichè l’onere della prova relativa alla presunta evasione spetterebbe al titolare della pretesa fiscale, sarebbe stato violato il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, comma 2, lett. c), vigente negli anni 1997-1998 e degli artt. 2909 e 2697 c.c. in ordine all’onere della prova”, censura la decisione perchè avrebbe posto in capo al contribuente l’onere della prova afferente alla qualifica di imprenditore agricolo.

I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Gli uffici finanziari, infatti, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, possono procedere alla rettifica della dichiarazione – ovvero all’accertamento d’ufficio, quando la dichiarazione sia stata omessa -, quando il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo, ovvero non abbiano ragion d’essere o non spettino in tutto o in parte le deduzioni o le detrazioni indicate nella dichiarazione, e ciò con “riferimento analitico” ai redditi delle varie categorie di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6.

L’incompletezza, la falsità e la inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere desunte, oltre che dalla stessa dichiarazione, dal confronto con quella degli anni precedenti, e dai dati e dalle notizie comunque raccolti dall’ufficio, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

Le censure rivolte alla sentenza d’appello, come articolate, sono generiche e scarsamente pertinenti, atteso che il ricorrente non indica le presunzioni sulla base delle quali l’ufficio ha compiuto l’accertamento, e, quel che più conta, neppure espone gli eventuali argomenti contrari spesi per confutarle.

A questa Corte viene perciò richiesta una pronuncia astratta, sostanzialmente avulsa dalle risultanze processuali.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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