Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10381 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5682/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2006 del GIUDICE DI PACE di VENOSA, del

30/1/06, depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Venosa ha accolto l’opposizione proposta dal sig. C.S. a verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura “Telelaser”;

che il giudice ha ritenuto l’inattendibilità degli accertamenti eseguiti mediante “Telelaser” perchè detta apparecchiatura non produce documentazione fotografica ed è affidata all’abilità dell’operatore nel puntamento;

che il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso, con cui si censura l’affermazione della inattendibilità dell’accertamento eseguito mediante “Telelaser”, è manifestamente fondato;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poichè l’art. 142 C.d.S., si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata “Telelaser” (apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato) in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben può integrare la rilevazione elettronica con quanto accertato direttamente e attribuire tale rilevazione ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (cfr. Cass. 5873/2004 e successive conformi);

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta dal sig. C. al Giudice di pace;

che le spese dell’intero giudizio liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione meglio indicata in motivazione; condanna il ricorrente alle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 500,00 per diritti ed onorari, quanto alla fase di merito, e in Euro 400,00 per onorari, quanto alla fase di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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