Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10381 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10381 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA
sul ricorso 17387-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
2015
410

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO
MARITATO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 20/05/2015

- ricorrente contro

PASSO CARRAIO S.N.C. C.F. 02398000378, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CILIEGI,
giusta delega in atti;
– con troricorrente
nonchè contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 176/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 09/07/2008 R.G.N. 793/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega verbale
SGROI ANTONINO;
udito l’Avvocato CILIEGI SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

J

studio dell’avvocato GIUSEPPE DI SIMONE,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 luglio 2008, la Corte d’Appello di Bologna riformava la decisione del
Tribunale di Modena che aveva sancito l’inammissibilità dell’opposizione a cartella
esattoriale emessa dall’INPS e posta in riscossione dalla Uniriscossioni S.p.A. per il
recupero di contributi obbligatori omessi relativamente al periodo dal 1985 al 1992,
proposta dalla Passo Carraio s.n.c., ritenendo il carattere perentorio del termine di cui

La Corte territoriale andava in diverso avviso sul punto e, pronunciando nel merito
dell’opposizione, accoglieva i rilievi avanzati dalla Società e non contrastati dall’INPS (il
solo ad essersi costituito in sede di gravame, ma tardivamente, argomentando
esclusivamente in punto di inammissibilità dell’opposizione) con riguardo al difetto di
prova della sussistenza del credito ed all’intervenuta prescrizione del relativo diritto in
assenza di idoneo atto interruttivo della prescrizione stessa da parte dell’Istituto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico
motivo, cui resiste con controricorso la Società, che ha poi presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, l’INPS, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 24,
comma 5, d. lgs. n. 46/1999, lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte
territoriale in ordine al carattere ordinatorio del termine posto dalla disposizione citata.
Il motivo è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass, ord, n.
20748/2013, Cass. n. 25979/2011, Cass., ord., n. 8416/2010), in tema di iscrizione a ruolo
dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal d. 1gs. n. 46/1999 all’art. 24, comma 5, per
proporre opposizione nel merito al fine di accertare la fondatezza della pretesa dell’Ente
deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo
dell’Ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una
rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, perentorietà alla quale non ostano né
l’inespressa indicazione in tal senso, dovendo il giudice pur sempre indagare se, a
prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che
adempie, debba essere osservato a pena di decadenza, né la circostanza che l’iscrizione a
ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l’ordinamento
titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo.
Tale ricostruzione è stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. n. 2835/2009 e Cass. n.
8931/2011) immune da dubbi di legittimità costituzionale, perché il diritto di difesa,

all’art. 24 d. lgs. n. 46/1999 di quaranta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

garantito dall’art. 24 Cost., è tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nella
discrezionalità del legislatore la regolamentazione dei termini di esercizio del diritto di
impugnazione ed è stata confermata anche dal giudice delle leggi (v. Corte cost., ord., n.
111/2007), che ha ritenuto che la. scelta del leigAlatore di consentire agli enti previdenziali
di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo che si forma prima ed al di fuori del
giudizio non è irragioneSole in considerazione della natura pubblicistica dell’ente creditore

stesso, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, stante la possibilità, concessa
al debitore, di promuovere entro un termine perentorio, ma adeguato, un giudizio ordinario
di cognizione nel quale far valere le proprie ragioni e di richiedere, altresì la sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’impugnazione. Deve, pertanto, ritenersi che,
trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della
domanda (cfr. Cass. n. 11274/2007), il suo avverarsi, che è onere del giudice rilevare anche
d’ufficio, preclude, quindi, l’esame del merito della pretesa creditoria, qualunque sia la
natura delle contestazioni del debitore (cfr., da ultimo, Cass. 8931/2011).
Sollecitata dalla contro ricorrente alla rimeditazione della questione, ritiene la Corte che
dalle conclusioni appena espresse non vi sia ragione di discostarsi, perché gli argomenti
esposti nella sentenza impugnata non propongono alternative interpretative di certezza tale
da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga
parte, la funzione (assegnatale dall’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario, ma di rilevanza
costituzionale) di assicurare l’uniforme interpretazione della legge (Cass. SS.UU. n.
10615/2003; id. n. 5994/2003)
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.
382, ultimo comma, c.p.c., dovendo dichiararsi inammissibile l’opposizione proposta con il
ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero processo in relazione alla
circostanza che la presente controversia è sorta e si è sviluppata in epoca in cui la
giurisprudenza di questa Corte non poteva dirsi consolidata nei sensi sopra esposti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile
l’opposizione proposta con il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015
Il Consigliere est.

esidente

e dell’affidabilità del procedimento che ne governa l’attività ed è rispettosa, al tempo

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