Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10381 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 20/04/2021), n.10381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12517/2017 proposto da:

S.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BENEDETTO SCHIMMENTI;

– ricorrente –

contro

TERMOMECCANICA G. L. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAIS, rappresentata e difesa

dagli avvocati PIER PAOLO MONTOSI, GIUSEPPE PAGLIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 908/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/11/2016 r.g.n. 1784/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 9 novembre 2016, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma, peraltro circoscritta alla decisione in punto aggravio delle spese per lite temeraria, della decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese, rigettava la domanda proposta, da S.R. nei confronti di Termomeccanica G.L. S.r.l., avente ad oggetto previo accertamento del rapporto di agenzia intercorso tra le parti, la condanna della Società al pagamento delle indennità connesse alla cessazione del medesimo;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover confermare la decisione di rigetto della domanda cui era pervenuto il primo giudice per difetto di prova dell’instaurazione tra le parti del rapporto di agenzia, in conseguenza della mancata produzione da parte del S. del relativo contratto di agenzia, del non aver, in via surrogatoria, ottenuto a riguardo una dichiarazione confessoria della controparte, attraverso il pur richiesto interrogatorio formale del rappresentante legale della Società, stante l’ingiustificata assenza alla relativa udienza e dell’inammissibilità dell’eccezione, sollevata dal S. solo in sede di gravame relativa al carattere simulatorio del contratto a progetto prodotto dalla Società a dimostrazione della diversa matrice negoziale del rapporto intercorso tra le parti, di non poter altresì, per le medesime ragioni, riconoscere il credito recato da fattura emessa dal ricorrente;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

che la Società controricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 1751 c.c., imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’omessa valutazione della documentazione versata in atti attestante da parte del ricorrente lo svolgimento decennale dell’attività di agente monomandatario della Società per le zone della Sicilia, Sardegna e Calabria;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222,1742 c.c. e art. 2724 c.c., n. 2, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della mancata ammissione della prova testimoniale in ordine alla sussistenza del rapporto stante la ricorrenza nella specie dell’eccezione prevista dall’art. 2724 c.c., data dalla ravvisabilità di un principio di prova scritto costituito dalla medesima documentazione versata in atti;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., è prospettata con riferimento al mancato riconoscimento di efficacia probatoria alla fattura di cui il ricorrente ha richiesto il pagamento ed al carteggio in atti che a suo dire attesterebbe la riferibilità del credito al medesimo, viceversa disconosciuta dalla Corte territoriale;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 208 c.p.c., art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., il ricorrente lamenta l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per non aver, ammessa la prova e constatata l’assenza della parte istante all’udienza, fissato un rinvio ad un’udienza successiva per consentire a quest’ultima eventuali difese, rinviando viceversa per l’udienza di discussione;

che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, non trovando giuridico fondamento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., n. 5165/2015 oltre a Cass. n. 3347/1994) per il quale deve ritenersi l’inammissibilità della prova per testi o per presunzioni della stipula di contratti, quale il contratto di agenzia, per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem, la pretesa del ricorrente di individuare in scritture private provenienti dal medesimo che troverebbero causa nell’esistenza del predetto contratto la prova o il principio di prova, tale da consentire in via eccezionale il ricorso alla prova testimoniale, dell’esistenza di quel contratto, in ciò consistendo l’ammissibilità dell’eccezione ex art. 2724 c.c., in base alla sentenza n. 1824/2013 richiamata nel ricorso;

che il terzo motivo si appalesa inammissibile, non avendo il ricorrente dato adeguatamente conto, per non averlo allegato al ricorso nè in esso trascritto, della tempestività dell’allegazione e della prova dell’esistenza del carteggio qui invocato che sarebbe intercorso tra le parti circa il riconoscimento da parte della Società in favore del ricorrente del debito recato dalla fattura di cui il medesimo richiede in giudizio il pagamento;

che, di contro, infondato risulta il quarto motivo dovendosi convenire con la Corte territoriale circa l’inconfigurabilità della denunciata violazione dell’art. 208 c.p.c., a carico del primo giudice atteso che il rinvio comunque disposto ad altra udienza, a prescindere dalla specificazione a verbale dell’incombente per la quale veniva chiamata, dava agio al ricorrente, rimasto viceversa inerte (e stando alla lettura del passo del ricorso a pag. 11 per ragioni inconsistenti sul piano giuridico e fattuale), di spiegare le proprie difese ed eventualmente ottenere la rimessione in termini per la prova; che il ricorso va dunque rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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