Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10381 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10381 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 6171-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 M persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
TOP SERVICE AUTOTRASPORTI SAS DI FRATTER
FERNANDA & C.,
FRATTER FERNANDA, VILLA ALDO;
– intimati avverso la sentenza n. 5/6/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 25.11.2010, depositata il
21/01/2011;

Data pubblicazione: 13/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 06171 sez. MT – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Venezia (sia pur facendo riferimento nel dispositivo al solo rigetto
dell’appello di parte contribuente) ha respinto sia l’appello principale della “Top
Service Autotrasporti sas” e dei soci persone fisiche sia l’appello incidentale
dell’Agenzia -appelli proposti contro la sentenza n.167/12/2009

della CTP di

Venezia che aveva già accolto parzialmente il ricorso della predetta società
contribuente e dei soci persone fisiche- ed ha così annullato parzialmente gli avvisi
di accertamento per IVA afferenti gli anni di imposta dal 1999 al 2005 (avvisi
adottati sul presupposto dell’omessa presentazione da parte della società delle
dichiarazioni annuali), nella parte in cui stata determinata al 45% anzicchè al 75% la
percentuale di ammontare dei costi deducibili e non era stata riconosciuta la
deducibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi documentati da fattura.
Su questo secondo punto della decisione di accoglimento (unico che qui rileva ai fini
dell’esame dell’impugnazione) la CTR ha ritenuto che dovesse essere confermata la
scelta operata dai giudici di primo grado, che avevano riconosciuto la deducibilità
dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi documentati da fatture assoggettate ad
IVA e che erano state rinvenute dai verificatori in sede di accesso.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (centrato sulla violazione dell’art.55 del DPR
n.633/1972), l’Agenzia ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice di

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Osserva:

appello non abbia tenuto conto del disposto di detta norma, nella parte in cui prevede
che —in ipotesi di omessa dichiarazione annuale e di conseguente determinazione
induttiva dell’imponibile- possono essere computati in detrazione soltanto i
versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi
dell’art.19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli art.27 e 33, per quanto nella

effettuato alcun versamento né eseguito le liquidazioni periodiche, sicchè non poteva
considerarsi violato il principio della neutralità dell’IVA, proprio perché la
contribuente stessa non aveva reso operativo ed effettivo tale principio “sottraendosi
agli obblighi imposti agli operatori economici, primo tra tutti quello del versamento
dell’IVA riscossa dai clienti con l’emissione delle fatture”. In coerenza con la ratio i
dette decisioni anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 30/09/2011; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 544 del 20/01/1997).
La censura è manifestamente fondata, e può essere accolta.
Ed infatti è costante e non contraddetto l’orientamento di codesta Suprema Corte
secondo il quale:” In tema d’I.V.A., l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della
dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, a norma dell’art. 55 del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e gli preclude la facoltà di portare in deduzione
l’imposta versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi, se non registrata
nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle
somme dovute in base a tale accertamento il credito che abbia maturato nel periodo
anteriore, e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione, ai sensi dell’art. 30 del
citato d.P.R. n. 633 del 1972. (Sez. 1, Sentenza n. 8602 del 02/10/1996, Rv.
499852)
La pronuncia del giudice del merito, che non si è attenuta a detti principi, merita
quindi di essere cassata con rinvio alla medesima CTR di Roma per nuovo esame
dello specifico capo della decisione che è stato investito da censura, e il ricorso può
essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma 30 ottobre 2013

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specie dovesse considerarsi pacifico che la società contribuente non avesse mai

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2014

DEP10009 CMCgalatiA

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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