Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10380 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/04/2017, (ud. 27/10/2016, dep.27/04/2017),n. 10380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6287/2014 proposto da:

L.V., M.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BOZZI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI

ZANONI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, Dott.ssa T.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato OBERDAN

TOMMASO SCOZZAFAVA, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BRM GALILEO SRL IN LIQUIDAZIONE SVILUPPO IMMOBILIARE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 972/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BOZZI;

udito l’Avvocato PATRIZIA MARINO per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/7/2013 la Corte d’Appello di Genova, in

accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società

Telecom Italia s.p.a. – respinto quello in via incidentale spiegato dai

sigg. M.V. ed altri – e in conseguente riforma della

pronunzia Trib. Sanremo n. 614 del 2007,

ha rigettato la domanda da questi ultimi nei confronti della prima

originariamente proposta di a) accertamento del vantato diritto di

opzione ex D.L. n. 351 del 2001, conv. in L. n. 410 del 2001;

b) ritrasferimento in loro favore delle unità immobiliari ad uso

residenziale oggetto di tale diritto; c) risarcimento dei lamentati

danni.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.

M.V. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a

6 (benchè formalmente enumerati in 7) motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Telecom Italia s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “nullità del procedimento e della sentenza” per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia negato la spettanza del diritto di opzione ex D.L. n. 351 del 2001 (conv. in L. n. 410 del 2001)

in loro favore riconosciuto dal giudice di 1^ cure in difetto di

impugnazione della controparte al riguardo, e pertanto in violazione del

giudicato interno formatosi sul punto.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109 (come modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 2, comma 5 e art. 43, comma 18), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109 (e successive modifiche), come interpretato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 217, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto

essere venuti meno i loro diritti all’esito della mutata composizione

societaria, e in particolare la riduzione al di sotto della soglia del

30% della partecipazione pubblica al suo capitale, laddove “l’offerta di

vendita trasmessa agli inquilini riscontrata dagli esponenti nel

gennaio 1999 – nel febbraio 2002 era ancora disciplinata dal novellato

comma 109 e radicava il diritto insorto nei conduttori alla data

dell’1.01.1997”, sicchè “incombeva… su Telecom l’obbligo di vendere ai

conduttori, limitandosi a verificare se per gli stessi persistevano i

requisiti di legge, posto che gli effetti dei rapporti giuridici

esistenti – i contratti di locazione integrati dal diritto di prelazione

ope legis e stante l’avvenuto utilizzo di tale facoltà – non si erano

ancora esauriti”.

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che il

momento da prendersi in considerazione ai fini della verifica della

sussistenza dei loro requisiti necessari per fruire dei suindicati

diritti è quello della ricezione della proposta di vendita (nel caso, il

13/2/2002), come risulta confermato dalla norma di interpretazione

autentica di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 217 (Finanziaria per l’anno 2007).

Con il 4 (indicato come 4 e 5) complesso motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109, artt. 1362 c.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria”

motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito non abbia considerato che in

violazione della buona fede o correttezza la controparte ha ceduto a

terzi l’intero immobile ad un prezzo inferiore a quello ad essi

richiesto.

Con il 5 (indicato come 6) subordinato motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” del D.L. n. 651 del 1991 e della L. n. 560 del 1993, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 (indicato come 7) motivo denunziano erroneità della “quantificazione del danno”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in

tema di dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti

pubblici soggetti a privatizzazione, allo scopo di contemperare

l’esigenza di alcuni enti pubblici di dismettere il proprio patrimonio

immobiliare con l’esigenza di garantire i conduttori il legislatore ha

attribuito a questi ultimi il diritto di opzione nonchè, in caso di

relativo mancato esercizio, il diritto di prelazione (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 25/3/2016, n. 6023),

per l’ipotesi della vendita dell’immobile (ad un prezzo ridotto 30 per

cento in meno del prezzo di mercato), con possibilità per le parti di

rivolgersi, sia congiuntamente che separatamente, all’U.T.E. ai fini

della (per entrambe vincolante) determinazione del prezzo (v. Cass., Sez. Un., 22/4/2013, n. 9692; Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12106. E già Cass., 16/10/2001, n. 12599).

La disposizione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma

109 lett. a), riconosce dunque agli inquilini un diritto di prelazione,

caratterizzato anche dalla riduzione del 30% del prezzo di mercato,

peraltro esercitatile solamente allorquando venga validamente ed

adeguatamente manifestata la specifica volontà dell’ente di porre in

vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo (v. Cass.,

30/9/2014, n. 21988; Cass., 24/10/2011, n. 21988; Cass., 26/5/2008, n. 13560 Cass., 3/9/2007, n. 18499; Cass., 4/10/2004, n. 19828. E già Cass., 16/10/2001, n. 12599).

Pur essendosi al riguardo dal Consiglio di Stato in via

consultiva prospettata la tesi – ripresa dagli odierni ricorrenti – che

la suindicata norma costituisca fonte diretta di un obbligo legale per

tali enti di vendere e di un corrispondente diritto di prelazione legale

in favore dei conduttori (v. Cons. Stato, sez. 2, 18/6/2003, n. 3217),

questa Corte ha invero diversamente affermato che nell’imporre ai

predetti enti la formazione di piani di alienazione degli immobili non

adibiti ad uso strumentale la legge non prevede una figura peculiare di

offerta pubblica ma si limita ad attribuire ai conduttori un diritto di

prelazione, il cui esercizio è subordinato alla manifestazione da parte

dell’ente della volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione

del dettato normativo, mediante la formulazione di una specifica

proposta di alienazione, consistente nella determinazione negoziale

dell’ente di cedere la proprietà dei beni (v. Cass., 26/5/2008, n. 13560).

In altri termini, si è da questa Corte esclusa la sussistenza

di un autonomo diritto potestativo dei conduttori di acquistare gli

immobili condotti in locazione in mancanza di una specifica ed effettiva

proposta di alienazione, e cioè di una determinazione dell’ente di

cedere l’immobile, secondo gli schemi del contratto imposto di cui agli

artt. 1679 e 2597 c.c. (v. Cass., 24/10/2011, n. 21988; Cass., 26/5/2008, n. 13560).

La configurazione di un obbligo discendente direttamente dalla

legge quale peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore si

porrebbe infatti in insanabile contrasto con la disciplina del

procedimento di alienazione, e stravolgerebbe la natura giuridica degli

atti di dismissione, trasformandoli in anomale e sistematiche procedure

ablative (v. Cass., 24/10/2011, n. 21988).

A tale stregua, la denuntiatio praelationis L. n. 662 del 1996, ex art. 3,

comma 109, non integra una proposta contrattuale, trattandosi di dovuto

mero atto di interpello (cfr. Cass., 16/4/2008, n. 9972).

Il diritto di prelazione riconosciuto ai conduttori (con

annessa riduzione premiale del 30% del prezzo di mercato) va allora

correttamente inteso come concretamente esercitatile solo se e quando

l’ente abbia validamente ed adeguatamente manifestato la specifica

volontà di porre in vendita gli immobili.

La dichiarazione del conduttore di voler esercitare il diritto

di prelazione in argomento non costituisce d’altro canto accettazione di

una proposta nè comporta l’immediato acquisto dell’immobile,

determinando solo l’insorgenza dell’obbligo, a carico di entrambe le

parti, di pervenire alla conclusione del contratto, con possibilità di

tutela ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass., 16/4/2008, n. 9972; Cass., 16/10/2001, n. 12599).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

E’ rimasto nella specie accertato che gli originari attori ed

odierni ricorrenti sono conduttori in locazione di appartamenti facenti

parte dello stabile sito nella stazione coassiale del Comune di Sanremo

(c.d. Condominio (OMISSIS)).

Trattasi di alloggi in origine di pertinenza delle stazioni

telefoniche di proprietà dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici

(A.S.S.T.), divenuti poi – in ragione delle vicende soggettive della

detta società – di proprietà della odierna controricorrente società

Telecom Italia s.p.a., con mutata destinazione ad appartamenti di civile

abitazione.

Tali appartamenti – per quanto ancora d’interesse in questa

sede – sono stati con atto del 13/2/2002 dalla società Telecom Italia

s.p.a. odierna controricorrente venduti alla società Beni Reali Milano

s.r.l. e alla società Sviluppo Industriale s.p.a..

La vendita è stata comunicata ai conduttori in data 14/2/2002 dalla Immobiliare EMSA.

Assumendo la violazione “del diritto di opzione e di

prelazione” nonchè dell'”art. 2 dei patti generali dell’atto del

13/2/2002″, i conduttori hanno successivamente vocato in giudizio la

società venditrice e gli acquirenti, chiedendone la condanna al

risarcimento dei conseguentemente lamentati danni. Il giudice di prime

cure ha accolto la domanda, ritenendo la società Telecom Italia s.p.a.

responsabile per “l’inosservanza della vigente normativa in materia”, e

in particolare della L. n. 662, art. 3, comma 109, come modificato dalla

L. n. 388 del 2000,

giacchè nella relativa vigenza la Telecom “non aveva ancora trasferito a

terzi con contratti definitivamente perfezionati i beni in questione”,

e, pur se al momento della stipula del suindicato atto di vendita del

2002 la partecipazione pubblica al suo capitale non era più prevalente e

neppure superiore o quantomeno uguale al 30%, tale requisito sussisteva

alla data dell’entrata in vigore della detta legge.

Nel riformare la sentenza del giudice di prime cure la corte di merito ha osservato che la L. n. 662 del 1996

“non dispone affatto che ai fini del riconoscimento del diritto di

prelazione in capo ai conduttori il requisito della partecipazione

pubblica prevalente (nel testo originario) o pari almeno al 30% (nel

testo come modificato dalla L. n. 388 del 2000) debba esistere alla data di entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (1/1/1997)”.

Ha altresì correttamente sottolineato come,”a prescindere dalla circostanza che nel testo originario della L. n. 662 del 1996, prima della modifica introdotta con della L. n. 488 del 1999, art. 2,

comma 5, il diritto di prelazione fosse previsto in capo ai conduttori,

aventi i requisiti di cui dell’art. 3, comma 109, lett. a) di detta

legge, solo in caso di “vendita frazionata””, tale diritto di prelazione

non sorga affatto “in capo ai conduttori (con i requisiti previsti

dalla legge) alla predetta data” di “entrata in vigore della L. n. 662 del 1996

(1/1/1997)”, dovendo “i requisiti attinenti alla partecipazione

pubblica” viceversa sussistere “all’atto in cui le società in questione

procedono alla dismissione del loro patrimonio in osservanza della L. n.

662 del 1995 (rectius, 662/96) e, quindi, nella fattispecie, all’atto

di vendita del 13/3/2002”, in tal senso invero deponendo il rilievo che,

come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (e

dall’espressamente evocato precedente Cass. n. 13560 del 2008),

la norma di cui della L. n. 662, art. 3, comma 109, non prevede “la

fattispecie del contratto imposto, ex artt. 1679, 2597 c.c., a favore

degli inquilini”.

Ha ulteriormente posto in rilievo che a tale conclusione

d’altro canto conducono sia l’inequivoca terminologia, “prelazione”” che

il “collegamento delle domande di acquisto “agli immobili posti in

vendita”.

Ribadendo che la tesi sostenuta dagli odierni ricorrenti ed

allora appellati non può trovare conforto nel citato parere del

Consiglio di Stato, la corte di merito (espressamente evocando il

precedente costituito da Cass. n. 21988 del 2011)

ha fatto invero applicazione del richiamato principio secondo cui il

diritto di prelazione dei conduttori di immobili de quibus “è

esercitabile esclusivamente quando l’ente abbia validamente ed

adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli

immobili attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente

in una determinazione negoziale dell’Ente di cedere l’immobile”.

Ha per altro verso escluso che nella specie la prelazione possa

considerarsi dagli odierni ricorrenti esercitata mediante “la richiesta

in atti inoltrata a Telecom Italia, tramite EMSA Soc. Immobiliare p.a.,

in data (OMISSIS) per l’acquisto dell’intero edificio”, trattandosi di

mera “risposta ad una proposta effettuata da Telecom di vendita

frazionata degli appartamenti ad un determinato prezzo per ciascun

appartamento” in effetti integrante manifestazione della “volontà di

dismettere il patrimonio immobiliare”, con la quale essi “hanno solo

manifestato un interesse all’acquisto ove controparte avesse applicato

una riduzione pari al 10% del prezzo (“i sottoscritti si dichiarano

interessati all’acquisto solo se applicata una riduzione pari al 10″ dei

prezzi indicati da Telecom)”.

A tale stregua, la corte di merito ha pertanto negato che vi

sia stato l’ “effettivo esercizio del diritto di prelazione da parte

degli odierni appellati nel 1999”, e che sia conseguentemente insorto

“alcun obbligo a contrarre per entrambe le parti”, sottolineando come,

“rimasta senza effetti la denuntiatio del 1999”, ben potesse in realtà

nel 2002 Telecom Italia “procedere a nuova vendita senza l’obbligo di

osservare la normativa di cui alla legge 662/1996

essendo medio tempore venuti meno i requisiti di partecipazione

pubblica al capitale azionario ordinario non solo in termini di

prevalenza, ma anche nella misura pari al 30% di detto capitale”.

Ha d’altro canto escluso che possano “imputarsi a Telecom

Italia un’inerzia protrattasi sino al 2002” nonchè “comportamenti

finalizzati ad eludere la normativa in materia di diritto di prelazione

mediante mutamento della composizione societaria”, attesa l’effettuata

(nel 1999) denuntiatio, a fronte della quale gli odierni ricorrenti ed

allora appellati non hanno invero esercitato “il diritto di prelazione

con richiesta di determinazione del prezzo da parte dell’UTE, stante il

disaccordo con il prezzo indicato da Telecom, ma si sono limitati a

manifestare un mero interesse all’acquisto previa riduzione del prezzo

da parte della società alienante (senza peraltro alcun riferimento ad

una richiesta di intervento dell’UTE)”.

Dato atto che correttamente il giudice di prime cure non ha

esaminato le domande delle parti concernenti il quantum risarcitorio, nè

quella “fondata sul diritto di opzione di cui al D.L. n. 351 del 2001”, in quanto “assorbita dall’accoglimento della domanda fondata sulla L. n. 662 del 1996”,

la corte di merito ha quindi provveduto a scrutinare anche quest’ultima

(per la distinzione tra opzione e prelazione in favore dei conduttori

delle unità immobiliari ad uso residenziale v. Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12106, Cass., Sez. Un., 22/4/2013, n. 9692, e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 25/3/2016, n. 6023).

Ha peraltro rigettato anche tale domanda, ponendo in rilievo che “il D.L. n. 351 del 2001,

si riferisce, oltre ai beni degli enti pubblici non territoriali, ai

beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a “totale

partecipazione pubblica”, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà

dello Stato”, laddove “nella fattispecie si tratta di beni appartenenti

a società che alla data dell’11/1/97 erano a prevalente partecipazione

pubblica e non affatto a totale partecipazione”.

Ha quindi conclusivamente osservato come non si sia nella

specie “in ogni caso… in presenza di immobili previamente individuati

dall’Agenzia del Demanio e trasferiti a società di cartolarizzazione

appositamente costituite per provvedere alla successiva rivendita in

favore di terzi come previsto dal D.L. n. 351 del 2001”.

Orbene, a fronte dei suindicati argomenti posti a fondamento

dell’impugnata pronunzia gli odierni ricorrenti si sono invero limitati a

riproporre, in termini di inammissibile contrapposizione, la propria

tesi difensiva, insistendo in particolare nell’infondatamente (alla

stregua di quanto sopra rilevato ed esposto) assumere che in base alle

fonti normative debba ritenersi che la società Telecom s.p.a. avesse

l’obbligo, e non già la mera facoltà, di procedere alla dismissione del

patrimonio immobiliare in oggetto.

Quanto all’asseritamente erronea interpretazione dell'”art. 1

dell’atto di vendita (OMISSIS) (doc. 16), nel quale i contraenti hanno

pattuito che “nell’ipotesi di rivendita frazionata delle singole unità

immobiliari oggetto del presente atto, per sè ed i suoi successivi

aventi causa si impegna ad attenersi alle normative vigenti in materia

di diritto di prelazione e di determinazione del prezzo da applicarsi in

favore dei conduttori”, nonchè della formulata “proposta di acquisto”

che si assume riferita all’ipotesi della vendita non solo frazionata ma

anche “in blocco”, va pregiudizialmente osservato che la doglianza

risulta invero inammissibilmente formulata in violazione dell’art. 336 c.p.c., comma 1, n. 6.

I ricorrenti si limitano infatti a riprodurre nei suesposti

termini l’evocata clausola contrattuale dell’atto di vendita (senza

nemmeno indicare se si tratti o meno dell’intero testo nè riprodurre

altre clausole idonee a consentire di meglio contestualizzarla ai fini

della relativa interpretazione), nonchè a meramente richiamare la

proposta di acquisto senza invero debitamente (per la parte strettamente

d’interesse in questa sede) riprodurla nel ricorso, sia per l’uno che

per quest’ultima non fornendo invero puntuali indicazioni necessarie ai

fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello

svolgimento del processo inerente alla documentazione come pervenuta

presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame

(v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220),

con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo

d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente

acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di tale sola indicazione rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non pongono questa Corte nella condizione di

adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo

fondamento.

In ordine alla lamentata erronea interpretazione della

formulata “proposta di acquisto” non risultano d’altro canto dai

ricorrenti dedotto argomento alcuno a sostegno della prospettata

violazione dei criteri interpretativi ex artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.,

sicchè la mossa censura si appalesa come inammissibilmente in termini

meramente astratti prospettata.

Va per altro verso sottolineata l’inammissibilità della

doglianza mossa dagli odierni ricorrenti al 3^ motivo, circa il momento

da prendersi in considerazione ai fini della verifica della sussistenza

dei requisiti soggettivi necessari per fruire dei diritti de quibus.

A parte il rilievo che non risulta dai ricorrenti evidenziata

la relativa decisività, non può sottacersi che la statuizione circa

l'”irrilevanza” della “legge di interpretazione autentica” di cui della L. n. 296 del 2006, comma 217. E secondo cui “L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3,

comma 109 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i

requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere

a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto

al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte

dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri

atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di

dismissione programmati”) contenuta nell’impugnata sentenza, ove si è

comunque esclusa la configurabilità di un diritto di fonte legale in

capo ai conduttori degli immobili in argomento, a tale stregua risulta

invero non idoneamente censurata.

Atteso che rimane logicamente assorbita, stante quanto sopra

rilevato ed esposto, la censura concernente la quantificazione del danno

di cui al 6 (indicato come 7) motivo, va ulteriormente sottolineato

come la lamentata “violazione o falsa applicazione” del D.L. n. 651 del

1991 e della L. n. 560 del 1993 denunziata al 5 (indicato come 6) motivo prospetti invero inammissibili profili di novità.

Non può infine sottacersi che il vizio di motivazione risulta

inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti, giacchè alla

stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di

motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia

solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è

stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto

inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche

l’insufficienza o la lacunosità o l’inadeguatezza della motivazione

(cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), come nella specie dai ricorrenti viceversa prospettato.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della

sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei

ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da

quello delineato all’art. 366 c.p.c.,

comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la

dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli

elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro

aspettative.

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i

limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di

merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui

il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado

nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di

Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al

fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi (rigettato o

assorbito ogni altro e diverso profilo), consegue il rigetto del

ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Telecom Italia s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese

del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i

medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al

pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che

liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per

onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore

della controricorrente società Telecom Italia s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso

art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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