Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10380 del 19/05/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10380 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso 17892-2014 proposto da:
POSTE
ITALIANE
SPA
97103880585,
in
persona
dell’Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente nonchè contro
CALDERONE CLAUDIA;
– intimata avverso la sentenza n. 749/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 13/06/2013, depositata il 04/07/2014;
Data pubblicazione: 19/05/2016
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 4 luglio 2013, la Corte di Appello di Catania, in
riforma della decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del
con Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 5 ottobre 2001 al 31
gennaio 2002 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, condannando la società alla
riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento in suo
favore dell’indennità di cui all’art. 32, co. 5 0 legge n. 183 del 2010
commisurata in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza del termine
originariamente apposto.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a quattro motivi.
La Calderone è rimasta intimata.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19
aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta
a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
Indi, è stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti
in data 23 ottobre 2015 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente
la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando la
Calderone di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente
Ric. 2014 n. 17892 sez. MI – ud. 20-04-2016
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termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Calderone Claudia
controversia e la società di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato della predetta.
Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del
contendere.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
P.Q.M.
Ric. 2014 n. 17892 sez. ML – ud. 20-04-2016
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parti a proseguire il processo.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le
spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
13.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
dente
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.