Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10380 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10380 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2909-2012 proposto da:
ORICCHIO MARIO (RCCMRA41R06F839M) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 50,
presso lo studio dell’avvocato DE TILLA ROBERTO, che lo
rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2014

avverso la sentenza n. 186/52/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 18/05/2011,
depositata 11 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
sig. Mario Oricchio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il
suo ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal
Comune di Napoli, aveva variato il classamento di un immobile di sua proprietà sito in
Napoli.
Il ricorso si articola su sei motivi, relativi, il secondo ed il quarto motivo, a vizi di violazione di
legge (riferiti, nel secondo motivo, agli articoli 7, primo comma, 1. 212/00 e 3, primo comma, I.
241/90 e, nel quarto motivo, agli articoli 23, terzo comma, e 58, primo comma, D. Lgs. 546/92)
e gli altri motivi a vizi della motivazione della sentenza gravata ex art. 360 n. 5 cpc.
Il secondo motivo – con il quale si censura la sentenza gravata per aver giudicato
adeguatamente motivato l’avviso di accertamento – è fondato e assorbe gli altri.
La

Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l’eccezione del contribuente di

inadeguatezza della motivazione dell’atto impositivo affermando il principio che ai fini della
completezza dell’atto di classamento sarebbe sufficiente che questo enunci il criterio astratto in
base al quale è stato rilevato il maggior valore dell’immobile, essendo riservato alla eventuale
fase contenziosa l’onere dell’Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente gli
elementi di fatto giustificativi della propria pretesa.
Tale affermazione si basa su taluni precedenti di questa Corte – ormai superati dalla sentenza n.
9629 del 13 giugno 2012 e dalla successiva ordinanza n. 19956 del 14 novembre 2012,
seguite moltissime altre – che hanno affermato il diverso principio che “La motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare
se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 11. 311/04, in
ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica
indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi
del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo
rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione
Ric. 2012 n. 02909 sez. MT – ud. 19-03-2014
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19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

é

dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia
stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96

in ragione della constatata

manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento
di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica
individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li
renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.”

Ciò perché, come si chiarisce nella motivazione della suddetta ordinanza n. 19956/12, la

revisione della classificazione di un immobile – sia che essa sia stata avviata ai sensi del
comma 335 dell’articolo 1 della legge 311/2004, sia che essa sia stata avviata ai sensi del
comma 336 dello stesso articolo, sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 della legge 662/96 – deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino
in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente
operata, nel rispetto del disposto dell’articolo 7 della legge 212/00, laddove prescrive che negli
atti dell’amministrazione finanziaria vengano indicati

“i presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. Proprio la molteplicità

delle possibili causali che possono in co.ncreto esser poste alla base di un atto di riclassamento,
infatti, impone che la mothylbnedi un tale atto dia conto della causale concreta per la quale
quello specifico atto è stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in grado di
comprenderla e di valutare le sue opportunità di difesa. La motivazione dell’atto di
riclassamento, in sostanza, non può risolversi in un generico elenco di causali astratte, prive di
riferimenti specifici alla fattispecie concreta e non univocamente collegate al parametro
normativo richiamato nell’atto stesso.
Si propone dunque l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, la
cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra
composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.»

che l’Agenzia intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata notificata alle parti costituite;
che non sono state depositate memorie difensive;
che, a seguito della discussione in camera di consiglio, il Collegio condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli
altri, cassare la sentenza gravata, con rinvio della causa ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le spese
del presente giudizio.

P.Q.M.
Ric. 2012 n. 02909 sez. MT – ud. 19-03-2014
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e

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà
anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

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