Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10380 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 12/05/2011), n.10380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale sono elettivamente domiciliati in Roma in via dei Portoghesi

n. 12;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 73/34/05, depositata il 9 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha confermato l’accoglimento del ricorso di A.G. avverso il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF, effettuate il 1 ottobre 1992, sull’indennità di fine rapporto, istanza presentata il 15 ottobre 1996, appena poco oltre un mese da quando egli aveva avuto, con comunicazione del 3 settembre 1996, “la cognizione dell’ammontare complessivo delle somme liquidate come indennità di buonuscita e delle ritenute operate” (L. 6.330.086 in luogo di L. 3.981.309).

Il giudice d’appello ha infatti considerato tempestiva la domanda di rimborso, ritenendo non fondata l’eccezione di decadenza ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Avendo riconosciuto il datore di lavoro, il Comune di Adrano, che erano state trattenute some non dovute, ricorreva una ipotesi di indebito oggettivo, ravvisabile nei pagamenti dovuti al momento della solutio, ma rimasti successivamente privi di causa per un fatto sopravvenuto. Ne conseguiva la possibilità di ripetizione dell’indebito, per il quale era previsto un termine di prescrizione decennale.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “insufficiente motivazione su punto di fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e all’art. 366 bis c.p.c., comma 2”, censura la sentenza per non aver esposto alcuna valida ragione per ancorare al momento in cui il datore di lavoro comunicò al contribuente di aver operato ritenute superiori a quelle dovute per legge, un momento posteriore di quattro anni al versamento, l’iniziale possibilità di esercizio del diritto, risultandone così la motivazione viziata.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assume che il termine fissato dalla disposizione in rubrica opera per tutte le ipotesi di richiesta di rimborso per inesistenza dell’obbligo tributario, indipendentemente dalla causa di tale inesistenza e dal momento del suo verificarsi, e decorre inderogabilmente dalla data del versamento stesso, e sostiene l’erroneità dell’affermazione del giudice d’appello secondo cui, avendo il versamento acquisito natura indebita soltanto ex post – senza peraltro che la CTR ne spieghi le ragioni – sarebbe inoperativa la decadenza in favore della prescrizione decennale.

Il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata incorre in entrambi i vizi denunciati.

Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, e, ora, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2), regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (Cass. n. 15840 del 2006). A tenore del detto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il termine decorre, “per il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, … dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.

Questa Corte ha chiarito come “la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è applicabile solo se tali versamenti non siano dovuti fin dall’origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, quale disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo la quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione: fattispecie in tema di sopravvenienza, con effetto retroattivo, dell’esenzione IRPEF per il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” (Cass. n. 3575 del 2010).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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