Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10380 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. I, 01/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 01/06/2020), n.10380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5148/2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della I sezione civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato NOVELLO Antonino;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto depositato in data 24.12.2018, ha rigettato la domanda di R.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente, aderente al partito (OMISSIS), riferisce di essere fuggito dal (OMISSIS) per il timore di essere arrestato dalla polizia che lo riteneva un terrorista).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione R.M. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Espone il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le sue dichiarazioni appaiono coerenti con la realtà socio-politica del (OMISSIS), ove sebbene sia stata instaurata una democrazia, la scena socio-politica è rimasta fortemente instabile.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato (vedi pagg. 3 e 4 del decreto impugnato) le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile.

D’altra parte, il ricorrente, neppure ha allegato la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato, come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione, non confrontandosi minimamente con i precisi rilievi del giudice di merito, secondo cui il richiedente non era stato in grado di riferire l’ideologica politica del partito cui aveva dichiarato di appartenere e comunque le fonti internazionali riportavano qualche notizia di arresto di personaggi di spicco del partito di opposizioni e non di meri aderenti o simpatizzanti.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Contesta il ricorrente la valutazione in fatto effettuata dal Tribunale sulla situazione di violenza esistente nel paese d’origine del richiedente.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di una fonte internazionale qualificata, come il rapporto EASO aggiornato al dicembre 2017, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in (OMISSIS) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe omesso l’esame dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Inoltre, il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità anche in assenza di una specifica allegazione.

6. Il motivo è inammissibile.

A fronte della precisa affermazione del Tribunale secondo cui la valutazione di inattendibilità della narrazione non consente di ritenere provata la condizione di vulnerabilità dedotta dal richiedente, la censura del ricorrente è generica, limitandosi a citare una serie di massime di legittimità in tema di protezione umanitaria, ed è, altresì, errata in diritto nella parte in cui afferma che il Giudice è tenuto a riconoscere la protezione umanitaria pur in assenza dell’allegazione di specifiche situazioni mirate a tale forma di protezione (sulla vigenza del principio dispositivo anche in tale materia, vedi Cass. 15794/2019, 3016/2019).

La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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