Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1038 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

W.H., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Gilardoni, elett. dom.

presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma,

massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per la cassazione del decreto Trib. Brescia 30.7.2018, cron.

3116/2018, R.G. 17825/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 19.12.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. W.H. impugna il decreto Trib. Brescia 30.7.2018, cron. 3116/2018, R.G. 17825/2017 che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. il tribunale, respinto il dubbio di costituzionalità della disciplina del D.L. n. 13 del 2017, ed in particolare del procedimento camerale ed argomentata la inattendibilità del racconto del ricorrente (afferente a fuga dalla Nigeria per minacce ricevute dalla setta (OMISSIS) in conseguenza di rifiuto di affiliazione), ha negato i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, rilevando altresì la provenienza del ricorrente da un territorio della Nigeria diverso da quello interessato dal conflitto e facendo difetto gravi ragioni o situazioni soggettive rilevanti;

3. il ricorso descrive un motivo, oltre alla prospettazione del citato dubbio di costituzionalità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. in via preliminare si reitera la sollecitazione di verifica della costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per contrarietà agli artt. 3,24,77,111 Cost., contestandosi poi la mancata concessione della protezione umanitaria, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2;

2. va preliminarmente escluso il sollevato dubbio di costituzionalità del rito e del conseguente regime impugnatorio delle decisioni in materia di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come già ritenuto da questa Corte allorchè ha statuito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. 17717/2018), questione specifica peraltro irrilevante nella vicenda, avendo il tribunale convocato la parte, ma pertinente, per il principio generale della affermata compatibilità del rito con le controversie della protezione internazionale;

3. parimenti, anche di recente, si è confermato, in continuità con altra statuizione del medesimo precedente, che “la disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per con59ntire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” (Cass. 31360/2019); e, su analoga sollecitazione, si è opposto che “il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, sicchè il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare esigenze specifiche, quale la celerità, ritenuta particolarmente rilevante nelle controversie in materia di protezione internazionale” (Cass. 30961/2019);

4. la stessa questione del termine ridotto ha trovato reiezione in Cass. 17717/2018 e conferma in successive pronunce (Cass. 22598/2019), avendo riguardo alla previsione di 30 giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, scelta che “rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (v. p. es., L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. Fall., art. 99, u.c.)”, cui si può aggiungere, per recente sistematizzazione del quadro impugnatorio, Cass. 30201/2019, per la quale il decreto che ha provveduto sull’omologazione del concordato preventivo potrà essere impugnato nel costante termine di 30 giorni dalla notificazione compiuta a cura della cancelleria, istituendosi una portata generale della nozione di reclamo e per quanto previsto dalla L. Fall., art. 18, che ne è la sede, sia che la pronuncia sia stata resa sul solo concordato sia che si sia accompagnata a quella sul fallimento, dunque in piena deroga all’art. 325 c.p.c.;

5. il ricorso è conseguentemente inammissibile, per tardività del suo inoltro, poichè notificato oltre i 30 giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, ad entrambe le controparti pubbliche, già individuate dal ricorrente avanti al tribunale, e cioè Ministero dell’Interno e Procura generale presso la Corte di cassazione, anche tenuto conto dell’intervento del pubblico ministero in quel giudizio;

6. dalla stessa narrativa dell’impugnazione si dà conto che il decreto impugnato, emesso il 30 luglio 2018, risulta notificato in pari data al domicilio telematico del procuratore costituito, avendo poi la stessa parte notificato l’odierno ricorso solo il 31 agosto 2018, dunque in violazione dell’art. cit., comma 13; opera invero in materia il principio per cui “l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. 22304/2019); nella fattispecie, risulta pacifico che la decisione reiettiva della commissione territoriale, benchè assunta prima, è stata oggetto di comunicazione solo successiva alla menzionata data (17.10.2017), conseguendone la piena applicabilità del regime impugnatorio introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. nella L. 13 aprile 2017, n. 46, che ha disposto applicarsi la modifica al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, “alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti” dopo il 180 giorno dalla entrata in vigore del decreto legge, dunque dal 18 agosto 2017 (Cass. 18295/2018, 30970/2019, 30040/2019);

il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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