Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1038 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 21/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 1038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20994-2015 proposto da:

IMMOBILIARE CASALI SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732 D,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO COVRI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC (OMISSIS) SNC E DEI SOCI RESPONSABILI

B.L. E G., in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO BISCOTTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO GUGLIELMUCCI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2230/2013 R.G. del TRIBUNALE di TRIESTE del

22/06/2015, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA Dl VIRGILIO;

udito l’Avvocato Enrico Bracco difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso;

udito l’Avvocato Lucia Scognamiglio (delega avvocato Guglielmucci)

difensore del controricorrente che insiste per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Tribunale di Trieste, nel decreto del 22- 26 giugno 2015, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.n.c. proposta dalla Immobiliare Casali s.r.l., per la mancata ammissione al passivo dei crediti vantati.

Nello specifico, il. Tribunale ha ritenuto infondati:

il credito a titolo di penale da ritardo, rilevando che l’ammissione della stessa Immobiliare Casali nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal geom. B. quale titolare della impresa individuale (OMISSIS), pur non valendo quale confessione, poteva ritenersi quale risolutivo argomento di prova per ritenere la natura fittizia della successione nel contratto d’appalto dell’impresa individuale, e quindi il carattere novativo del secondo contratto stipulato il (OMISSIS), da cui la stipulazione della nuova data del (OMISSIS) in luogo del (OMISSIS) per l’ultimazione delle opere (ed inoltre, ulteriore argomento a sostegno della prosecuzione tra le parti del medesimo rapporto secondo la disciplina novativa del contratto del (OMISSIS) era dato dall’essere stata sempre (OMISSIS) s.n.c. l’interlocutrice della committente;

il credito a titolo di rimborso dei costi per l’eliminazione dei difetti, e per le opere di completamento e sistemazione dell’immobile, stante la prescrizione eccepita dalla curatela, oltre alla decadenza, ex art. 1667 c.c., eccezione ammissibilmente fatta valere nel giudizio di opposizione allo stato passivo, L. Fall., ex art. 99;

il credito per rimborso spese, perchè non provato.

Ricorre l’Immobiliare Casali s.r.l., sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso il Fallimento.

Rileva quanto segue.

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 anche in relazione agli artt. 2730 e 2731 c.c., art. 115 c.p.c., L. Fall., art. 99 e art. 111 Cost.

Secondo la ricorrente, il Tribunale contraddittoriamente nega all’affermazione del geom. B. natura di confessione e nel contempo le attribuisce carattere risolutivo; detto fatto è stato poi negato dalla parte e quindi il Tribunale ha finito con l’assolvere dall’onere della prova il Fallimento, violando l’art. 2730 c.c. e l’art. 115 c.p.c.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c., per la valenza attribuita dal Tribunale al fatto che sarebbe stata sempre la (OMISSIS) s.n.c l’interlocutrice della committente in relazione alla gestione tecnica, ciò desumendo da due mail del 28/9/09 e del 30/9/09, mentre si trattava di una mera presunzione semplice.

1.3.- Col terzo, contesta la qualificazione dell’accordo del 2009 come novazione per la semplice modifica del termine che, per il disposto dell’art. 1231 c.c. non comporta novazione.

2.1.- Tutti i motivi sono inammissibili.

Nei primi due motivi, al di là del riferimento al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, la parte sostanzialmente vorrebbe far valere il vizio di illogicità/contraddittorietà della motivazione dolendosi dell’apprezzamento dei fatti come operato dal Tribunale mentre nella specie è applicabile ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, come affermato dalle S.U. nella pronuncia 8053/2014, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quanto al terzo motivo, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto che non vi era stato alcun ritardo nel nuovo termine convenuto, avuto riguardo alla previsione della diversa data di ultimazione delle opere, nel caso rispettata con il deposito presso il Comune di Trieste da parte della committente della comunicazione di fine dei lavori, che individuava l’adempimento finale da parte dell’appaltatrice, come previsto dall’art. 4.2 del secondo contratto, a modifica di quanto stabilito con l’art. 11 del primo contratto.

Ne consegue che il Giudice del merito ha valutato la portata del nuovo termine e delle nuove condizioni contrattuali sull’ultimazione dei lavori al fine di ritenere superata la previsione del termine fissato col primo contratto, e tanto deve ritenersi sufficiente al fine della disposta reiezione del credito vantato, sostanzialmente non rilevando la qualificazione del secondo contratto in termini di novazione”.

Il Collegio, in esito all’odierna udienza e visti i rilievi della ricorrente esposti nella memoria, osserva quanto segue.

Il primo vizio del ricorso può effettivamente essere inteso come vizio di violazione di legge, e, sotto tale profilo, deve ritenersi manifestamente infondato.

Ed infatti, il Tribunale non ha trattato alla stregua di confessione stragiudiziale l’esplicita ammissione della Immobiliare Casali resa in altro giudizio, ma come argomento di prova, al quale ha attribuito, nella valutazione di merito che allo stesso spettava, valenza significativa, affiancandolo all’ulteriore elemento, dell’essere stata sempre (OMISSIS) snc l’interlocutrice della committente.

E, si osservi, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo nel caso, che qui non sussiste, in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli è riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (così Cass. S.U. 16598/2016, 11892/2016).

Sul secondo motivo, va condiviso il rilievo del relatore, della sostanziale critica motivazionale, come tale inammissibile.

Quanto al terzo motivo, il Collegio evidenzia che il Tribunale, posta la fittizittà della successione dell’impresa individuale nel contratto d’appalto, e quindi la prosecuzione tra le parti originarie, ha ritenuto il carattere novativo del secondo contratto, per la diversità delle condizioni rispetto a quelle originariamente pattuite, tra le quali la data di ultimazione delle opere (e vedi anche il riferimento alla pattuizione 4.2. del secondo contratto, modificativo dell’art. 11 del contratto del 16/9/2006), il che porta a ritenere l’infondatezza della deduzione della ricorrente, di modifica del solo termine di consegna.

Il ricorso va pertanto respinto; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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